Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-19, n. 202403565

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-19, n. 202403565
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403565
Data del deposito : 19 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2024

N. 03565/2024REG.PROV.COLL.

N. 00639/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 639 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

A Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Tirreno Power s.p.a., B Soa s.p.a., non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19814/2023, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A Autorita' Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il Cons. S R M;

Preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata in atti dall'avvocato Ricciardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La controversia riguarda la nota del 25 ottobre 2019 resa dall’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: “A”) nell’ambito del procedimento ex artt. 84 comma 4 bis e 213 comma 13 del d. lgs. n. 50 del 2016, per l’accertamento della responsabilità dell’impresa -OMISSIS- nella presentazione di documentazione utile ai fini della qualificazione SOA e tutti gli atti connessi.

2. -OMISSIS- ha impugnato la suddetta nota e chiesto l’accertamento e la declaratoria di esecuzione da parte della società -OMISSIS- dei lavori di cui alla categoria OS23, indicati nel C.E.L. del 15.02.2017.

3. Con motivi aggiunti la società ha impugnata la delibera dell’Autorità -OMISSIS- del 18 dicembre 2019, con la quale è stata dichiarata la decadenza dell'attestato SOA a far data dal 4 luglio 2019, inflitta la sanzione pecuniaria di € 62.100,00 e l’inibitoria per 60 gg. dalla annotazione nel Casellario informatico.

4. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 28 dicembre 2023 n. 19814, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti.

5. -OMISSIS- ha appellato la sentenza con ricorso n. 693 del 2024.

6. Nel corso del giudizio di appello si è costituita l’A.

7. All’udienza del 4 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

8. Si riassumono, per sommi capi, i fatti rilevanti per la decisione della controversia.

B SOA s.p.a. (di seguito: “B”), con attestato nr. 26479/35/00 del 4 luglio 2019 ha certificato, in capo a parte appellante, il possesso dei requisiti generali e speciali della categoria speciale OS 23.

Nell’ambito del relativo procedimento la società ha presentato un certificato di esecuzione dei lavori (CEL) del 15 febbraio 2017, rilasciato da committente privato, Tirreno Power s.p.a. (di seguito: “Tirreno Power”), a fronte dell’esecuzione in subappalto degli interventi di demolizione (di cui alla predetta categoria SOA OS 23).

Con successiva nota 10 luglio 2019 B ha comunicato all’appellante, e per conoscenza all’A, ai sensi dell’art. 84 comma 4 bis del d. lgs. n. 50 del 2016, che era stata disconosciuta la firma apposta sul CEL rilasciato da Tirreno Power il 15 febbraio 2017.

A seguito di interlocuzioni, B, con nota 5 settembre 2019 (impugnata davanti al g.o.), ha comunicato la sospensione “ dell’attività di attestazione ” e la sussistenza dei presupposti per la decadenza dalla stessa, inviando la nota anche all’A ai sensi dell’art. 84 comma 4 bis del d. lgs. n. 50 del 2016.

L’A ha quindi svolto il procedimento, avviato con nota 25 settembre 2019 n.74869 (oggetto del ricorso introduttivo) e concluso con delibera 18 dicembre 2019 -OMISSIS- (impugnata con motivi aggiunti), con la quale l’A ha:

- dichiarato la sussistenza dei presupposti previsti per l'operatività della causa ostativa di cui all'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016, stante la riferibilità all'impresa, in termini di colpa grave, della utilizzazione di documentazione non veritiera per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione;

- deliberato la “ formalizzazione a carico della B SOA del provvedimento conclusivo del procedimento di decadenza dell’attestazione di qualificazione n. 26479/33/00 del 4.7.2019, richiesta con contratto n. RI BY31573 del 12.6.2019 e la successiva attestazione aggiornata che la sostituiva conseguita il 18.11.2019, n.27123/35/00, a far data dal 4.7.2019 ”;

- disposto “ l’inserimento dell’annotazione nel casellario informatico con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. g) del d.lgs. n.50/2016 per giorni 60 (sessanta) ”;

- irrogato la “ sanzione pecuniaria prevista dall’art. 213, co. 13, D. Lgs. n.50/2016 nella misura di euro 2.100,00 di cui alla nota prot. n. 822 del 8.1.2020 ”.

9. Illustrati i fatti principali il Collegio scrutina il ricorso in appello.

10. Con più motivi l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar non ha rilevato profili di illegittimità nell’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo, argomentando plurime ragioni di censura, riguardanti l’avvenuta conferma dell’esecuzione dei lavori, la diligenza richiesta e sulla documentazione contabile prodotta.

10.1. Con ulteriori motivi l’appellante ha dedotto la censura di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione, respinte dal Tar.

ha affermato che “ Non rileva, ai fini che ne occupano, e segnatamente ai fini dell’esclusione dell’elemento psicologico della colpa grave, l’avvenuta conferma dell’esecuzione dei lavori da parte del responsabile della Tirreno Power S.p.a. ” in quanto “ è emerso che, l’impresa, per acquisire la categoria dei lavori OS23, ha presentato un Certificato Esecuzione Lavori (CEL) non riconosciuto dalla Committenza ”.

10.1. I motivi, che si esaminano congiuntamente attenendo all’accertamento dei presupposti dell’adozione del provvedimento gravato, sono fondati.

10.2. L’appellante ha presentato alla B un CEL sottoscritto da Tirreno Power di cui è stata successivamente disconosciuta la firma (e presentata “ denuncia/querela avverso ignoti ”, così dal provvedimento gravato).

Tale dato oggettivo è alla base dell’istruttoria e dell’accertamento compiuto da A, di cui dà conto la delibera -OMISSIS- del 2019.

Atteso che il destinatario del provvedimento impugnato è l’appellante, e non Tirreno Power, l’istruttoria ha dovuto necessariamente riguardare sia la sussistenza di un elemento oggettivo, in termini di azione od omissione, imputabile all’appellante, sia la rimproverabilità soggettiva, in termini di dolo o colpa grave, del primo.

Quanto al primo aspetto, quello oggettivo, A ha accertato la “ falsità in senso oggettivo ” del CEL per il fatto che non sarebbero stati prodotti dalla società “ atti che possano consentire di scongiurare l'imputabilità dei fatti oggetto di contestazione in capo all'impresa richiedente l'attestazione di qualificazione ”.

L’istruttoria ha altresì evidenziato specifici elementi che depongono nel segno contrario (a favore dell’appellante).

In particolare, “ Tirreno Power spa, per mano del Capo Centrale Termoelettrica di Napoli ”, ha comunicato, come da procura notarile del 7 giugno 2016, di “ essere l'unico soggetto ad avere poteri di firma in qualità di Committente ” e che “ nessuno può agire per mio nome e conto, siglando e/o firmando atti e documenti ”. Nell’occasione ha confermato che “ i dati riportati nel CEL risultano corretti relativamente alla circostanza dell'esecuzione dei lavori — sebbene questi non abbiano soddisfatto pienamente la committenza-, al periodo indicato ed ai soggetti interessati ”.

Da quanto sopra si evincono le seguenti circostanze.

L’istruttoria è stata compiuta in ragione dell’assunto per il quale, in mancanza di indizi dell’imputazione oggettiva del fatto all’appellante, l’accertamento viene svolto sulla base dell’(opposto) criterio della mancanza di produzione da parte del destinatario dell’atto di elementi che escludano la riconducibilità del fatto al medesimo.

Il fatto che il soggetto deputato a formare e sottoscrivere il CEL controverso è soggetto diverso da quello al quale detta falsificazione è stata imputata, che non è stato raccolto alcun indizio dal quale desumere che l’asserita falsificazione sia stata compiuta dall’appellante e che anzi sono stati accertati elementi che contrastano con tale impostazione non è stato non solo valorizzato dall’Amministrazione ma neppure considerato quali circostanze da superare al fine di accertare l’imputazione (oggettiva) del fatto all’appellante. E ciò tanto più se nel corso dell’istruttoria sono stati raccolti elementi che depongono, da un

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