Consiglio di Stato, sez. VI, decreto presidenziale 2020-07-04, n. 202001060

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto presidenziale 2020-07-04, n. 202001060
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001060
Data del deposito : 4 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2020

N. 02500/2015 REG.RIC.

N. 01060/2020 REG.PROV.PRES.

N. 02500/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2500 del 2015, proposto da
M D V, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi, 5;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F M F, A P, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via Francesco Denza, 50/A;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Napoli e Prov., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi;
Comune di Napoli in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza n. 50/A;

nei confronti

Livia Sansanelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Consulta 50;
Gennaro Vittorio De Francesco non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 4202/2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di opposizione alla discussione orale presentata dalla parte appellante, rilevato che essa è incentrata su articolate deduzioni relative alla verificazione presentate con il deposito delle brevi note e concluse opponendosi all’istanza di discussione orale;

ritenuto che è opportuno, comunque, a fronte dell’istanza di discussione orale presentata dalla appellata Sansanelli che insta per un rinnovo delle operazioni tecniche di verificazione o per una consulenza tecnica, proprio al fine di garantire con immediatezza la parità delle parti, che sia svolta una breve discussione orale sul punto della validità o meno della verificazione e della necessità o meno di altre attività di accertamento tecnico nella quale potrà intervenire anche la parte opponente;


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