Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-17, n. 202304904
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Testo completo
Pubblicato il 17/05/2023
N. 04904/2023REG.PROV.COLL.
N. 02725/2022 REG.RIC.
N. 02727/2022 REG.RIC.
N. 02728/2022 REG.RIC.
N. 02730/2022 REG.RIC.
N. 02731/2022 REG.RIC.
N. 02733/2022 REG.RIC.
N. 02740/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2725 del 2022, proposto dalla Impresa Edile Costruzioni Sassella s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2022, proposto dal signor SA Andreotti, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 2728 del 2022, proposto dai signori ER AN e CI BO, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 2730 del 2022, proposto dai signori AN VO e LV ON, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 2731 del 2022, proposto dai signori CR NI e CI IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 2733 del 2022, proposto dal signor TE RR, rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
sul ricorso numero di registro generale 2740 del 2022, proposto dai signori EL AR ed EO NT, rappresentati e difesi dall’avvocato Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, via SA Battisti, n. 21 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Casatenovo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Orlandi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma:
quanto al ricorso n. 2725 del 2022, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 359/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2727 del 2022, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 339/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2728 del 2022, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 358/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2730 del 2022, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 338/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2731 del 2022, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 361/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2733 del 2022, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 362/2022, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 2740 del 2022, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 360/2022, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casatenovo e del Ministero della Cultura;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Umberto Grella per gli appellanti e dall’avvocato Carlo Orlandi per il Comune di Casatenovo;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sette distinte rituali impugnazioni le parti private in epigrafe indicate – ovverosia l’impresa costruttrice del fabbricato e 6 parti proprietarie degli alloggi facenti parte del complesso condominiale sito in Casatenovo, via San Gaetano – hanno interposto similari appelli avverso le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, 359, 339, 358, 338, 361, 362 e 360 del 2022, con cui sono stati respinti, con motivazioni di analogo tenore, tutti i loro ricorsi e motivi aggiunti, veicolati contro una serie di atti inibitori e ripristinatori di abusi edilizi del Comune di Casatenovo, nonché i relativi prodromici atti, comprensivi della richiesta di parere paesaggistico dell’ente comunale alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza e la successiva risposta.
2. Il Comune di Casatenuovo si è costituito in tutti i sette giudizi, chiedendo il rigetto dei gravami.
2.1. Il Ministero della cultura si è costituito in tutti i giudizi.
3. In vista dell’udienza di discussione, le parti private e il Comune di Casatenovo hanno depositato in tutti i giudizi memorie e memorie di replica con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 novembre 2022.
5. In via pregiudiziale il Collegio reputa di dover disporre la riunione delle impugnazioni ai sensi degli articoli 70 e 38 del codice del processo amministrativo per un’evidente e macroscopica connessione oggettiva, trattandosi della tutela di posizioni giuridiche soggettive omogenee e coinvolte nella medesima vicenda sostanziale, nonché caratterizzate da analoghi sviluppi procedimentali, e considerato altresì che le sentenze impugnate e gli appelli delle parti private (tutte patrocinate dal medesimo difensore) sono in gran parte sostanzialmente sovrapponibili.
6. Gli appelli, di contenuto per la maggior parte omogeneo, sono infondati e devono essere respinti alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
7. Tramite il primo motivo comune a tutte le impugnazioni, le parti private lamentano un errore di fatto revocatorio da parte del T.a.r., laddove esso ha ritenuto « che il tetto fosse tutto salito di 30 cm, sia ai lati che al colmo, comprendendo quindi una consistenza edilizia maggiore che, invece, non è stata in alcun modo creata », mentre l’altezza del colmo sarebbe rimasta conforme a quella autorizzata, con la conseguenza, che trattandosi asseritamente di una modificazione impercepibile, i provvedimenti comunali di rimozione sarebbero da ritenersi illegittimi, non essendo sussistente, a differenza di quanto affermato dal T.a.r., « una percepibile lesione del quadro paesistico ».
Siffatta censura è infondata. Dagli atti (in particolare il verbale di sopralluogo