Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-26, n. 202304202

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-26, n. 202304202
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304202
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 04202/2023REG.PROV.COLL.

N. 05504/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5504 del 2017, proposto da G D P, G P, F P, L P e G P, gli ultimi due quali eredi della signora T P, rappresentati e difesi dall'avvocato L R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A D A in Roma, via Portuense, 104;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Fabio Maria Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti in Roma, via F. Denza, n. 50/A;
Agricoltutto S.n.c. di Pinto G.&
C, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Pieretti in Roma, via di Priscilla, n. 106;
Sindaco di Napoli nella qualità di Commissario delegato ai sensi dell’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2509/97, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 02409/2017, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli appelli incidentali del Ministero dell’Interno, del Comune di Napoli e della Agricoltutto s.n.c. di Pinto G. &
C.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2023 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti o considerati tali ai sensi di legge, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Sindaco del Comune di Napoli, in qualità di Commissario delegato, sulla base dell’ordinanza del Ministero dell’Interno n. 2509/97, ha proceduto alla approvazione di un progetto esecutivo avente ad oggetto l’alveo Torciliano finalizzato alla espropriazione di terreni per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e, conseguentemente, con decreto n. 88 del 29 giugno 2004, ha disposto l’occupazione d’urgenza di una superficie complessiva di mq 3.239 di un terreno in proprietà degli odierni appellanti sito in Napoli, località Pianura, riportato in catasto terreni al foglio 43, p.lla 643.

L’immissione in possesso è avvenuta con verbali del 23 settembre 2004, del 18 novembre 2004, e del 1° giugno 2005, per una superficie complessiva di mq. 3.239.

Il Sindaco del Comune di Napoli, sempre in qualità di Commissario delegato, non ha emesso il decreto di esproprio del fondo nel termine di tre anni dalla immissione in possesso, con la conseguenza che l’occupazione è divenuta illegittima a far data dal 23 settembre 2007.

Con ricorso al T.a.r. per la Campania i proprietari, odierni appellanti hanno chiesto la condanna del Comune di Napoli e del Ministero dell’Interno al rilascio del terreno abusivamente acquisito e trasformato di proprietà degli stessi, unitamente al risarcimento dei danni prodotti dall’illegittima occupazione;
per il caso di impossibilità di ottenere la tutela in forma specifica, hanno chiesto la condanna al risarcimento del danno per equivalente mediante corresponsione del controvalore dei terreni illegittimamente acquisiti, comprensivo anche dei danni conseguenti alla abusiva rimozione di soprassuolo, piantagioni e manufatti ivi insistenti.

Con distinto ricorso proposto presso il medesimo T.a.r., anche la società Agricoltutto s.n.c., in qualità di affittuaria del predetto terreno ha chiesto la condanna delle amministrazioni procedenti al risarcimento del danno in forma specifica mediante rilascio del terreno abusivamente acquisito e trasformato, unitamente al risarcimento dei danni prodotti dall'illegittima occupazione, compresi quelli derivanti dalla abusiva rimozione di soprassuolo, piantagioni e manufatti ivi insistenti;
in ipotesi di impossibilità a procedere alla tutela in forma specifica, la predetta società ha chiesto la condanna al risarcimento del danno per equivalente in favore dei proprietari, mediante corresponsione del controvalore dei terreni illegittimamente acquisiti, comprensivo degli ulteriori danni inferti alle coltivazioni in essere, ai manufatti annessi ed alle attrezzature asportate.

Il T.a.r. per la Campania, sez. V, con sentenza 4 maggio 2017, n. 2409, previa riunione dei ricorsi citati, accoglieva il ricorso dei proprietari dichiarando che il Comune di Napoli era tenuto a restituire l'area illegittimamente occupata, previa rimessione in pristino, fatta salva la possibilità da parte della dell’amministrazione procedente di verificare la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01, provvedendo in tal caso al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari al valore venale del bene alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale, nella misura del 10% del valore venale dell'area.

Il T.a.r., inoltre, condannava in solido il Comune di Napoli ed il Ministero dell’Interno a provvedere al risarcimento del danno da occupazione illegittima da quantificarsi nella misura del 5% annuo del valore venale dell'area occupata, dalla data di occupazione illegittima, fissata al 23 settembre 2004 fino alla data della sentenza.

Con riguardo alle richieste avanzate dalla società Agricoltutto s.r.l con il secondo ricorso, il T.a.r. dichiarava il difetto di legittimazione attiva in relazione alla domanda restitutoria ed a quella risarcitoria per illegittima occupazione del terreno, mentre accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla stessa per la rimozione degli impianti utilizzati per l'attività florovivaistica, quantificandoli in euro 17.367,00.

L'obbligo di restituzione dell'area veniva posto a carico del Comune di Napoli mentre gli obblighi risarcitori venivano posti in solido a carico del Comune di Napoli e del Ministero dell'Interno.

I proprietari dell’immobile hanno proposto appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Campania nella parte in cui non ha loro riconosciuto il risarcimento per i danni conseguenti alla abusiva rimozione di soprassuolo e piantagioni insistenti sull'area che avrebbero poi dovuto versare alla società conduttrice del fondo.

Anche la società Agricoltutto S.n.c. ha proposto appello avverso la predetta sentenza nella parte in cui non le ha riconosciuto direttamente il risarcimento del danno patito in conseguenza della rimozione delle piantagioni e comunque nella parte in cui ha dichiarato inammissibile in parte il ricorso della stessa società per carenza di legittimazione attiva a richiedere tale voce risarcitoria ai sensi del combinato risposto di cui agli artt. 2043 e 1638 c.c., in sostituzione dei proprietari.

Anche il Comune di Napoli ha proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza del T.a.r. per i seguenti motivi:

- per erronea individuazione del periodo di occupazione illegittima, ai fini della quantificazione del danno risarcibile (23 settembre 2004 anziché 23 settembre 2007);

- in punto di riconoscimento del danno morale, mai richiesto dai proprietari ricorrenti;

- per mancato rilievo del difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria di Agricoltutto s.n.c. in relazione alla perdita degli alberi e delle piantagioni;

- per avere posto l’obbligo di risarcimento del danno, subito dalla società Agricoltutto s.n.c., per la rimozione degli impianti utilizzati per l’attività florivivaistica, in solido a carico del Comune di Napoli e del Ministero dell’Interno, laddove, al momento della materiale apprensione, agendo il sindaco in qualità di commissario delegato, il danno ed il conseguente risarcimento avrebbero dovuto essere posti a carico del Ministero dell’Interno in via esclusiva.

Anche il Ministero dell’Interno ha proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha posto il risarcimento del danno a carico del Comune di Napoli e del Ministero dell’Interno con vincolo di solidarietà, omettendo di considerare che l’unico legittimato passivo era da individuarsi nel Comune di Napoli subentrato ex lege in tutti i rapporti attivi e passivi della gestione commissariale.

Alla udienza pubblica del 30 marzo 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente ribadito le rispettive tesi difensive.

Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che il presente giudizio deve essere definito mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere.

I proprietari appellanti, come pure la società Agricoltutto s.n.c., nelle memorie conclusive hanno ribadito di essere state integralmente risarcite del danno, rispettivamente patito, dal Comune di Napoli sin dal 2017.

Lo stesso Comune di Napoli ha depositato in data 29 marzo 2023 gli atti di liquidazione delle somme corrisposte ai proprietari ed alla predetta azienda, già oggetto di delibere di Consiglio comunale recanti riconoscimento di debiti fuori bilancio delle predette somme, pur rappresentando che allo stato non v’è alcuna transazione formalizzata per iscritto cui dovrebbe partecipare peraltro anche il Ministero dell’Interno in quanto parte in giudizio.

Osserva il collegio che sebbene il pagamento non sia stato formalizzato nell’ambito di una più ampia transazione finalizzata a regolamentare anche i riflessi del pagamento sul giudizio in corso, ai fini della sua estinzione, è pacifico che le parti danneggiate si ritengano soddisfatte ed integralmente ristorate del danno patito.

Ciò è stato ribadito nel corso della pubblica discussione dall’Avvocato Mainelli, difensore della Agricoltutto s.n.c. - intervenuto anche in sostituzione dell’Avvocato Rispoli, difensore degli appellanti principali - che ha confermato la cessazione della materia del contendere, dando atto a verbale del proprio assenso alla compensazione integrale delle spese del presente grado.

Sebbene il Ministero dell’Interno non abbia formalmente prestato il proprio assenso alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, reputa il collegio che nessun pregiudizio possa discendere da siffatta pronuncia tenuto conto che il motivo dell’appello incidentale, incentrato sul difetto di legittimazione passiva del Ministero rispetto al capo recante la condanna al risarcimento del danno, è superato dalla circostanza che il pagamento è stata assunto ed eseguito, senza riserva alcuna, da parte del Comune di Napoli che effettivamente è l’unico ente legittimato passivamente alla luce del disposto di cui all’articolo 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013.

Inoltre quanto al profilo delle spese, reputa il collegio, che a prescindere dall’indagine circa la soccombenza in senso tecnico, in ogni caso la prognosi favorevole agli appellanti principali ed alla Agricoltutto s.n.c. circa le residue domande risarcitorie non accolte dal T.a.r. (ristoro per le piantagioni asportate) e l’eventuale accoglimento degli appelli incidentali del Comune di Napoli e del Ministero per aspetti riferibili ad errori del T.a.r. (computo del periodo di occupazione illegittima, riconoscimento del danno morale non oggetto di domanda e profilo della legittimazione passiva al risarcimento del danno da riconoscere in capo al solo Comune di Napoli subentrato ex lege alla gestione commissariale), avrebbe comunque giustificato una compensazione integrale delle spese del grado, quanto meno in chiave di soccombenza reciproca.

Alla luce delle motivazioni che precedono deve pertanto darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

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