Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-04, n. 202206851

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-04, n. 202206851
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202206851
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2022

N. 06851/2022REG.PROV.COLL.

N. 01317/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1317 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato P S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 60,



contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R P e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato R P in Roma, via Canina n. 6,



nei confronti

di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, non costituita in giudizio,



per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, -OMISSIS-, con cui è stato accolto l’appello proposto da -OMISSIS- (R.G. -OMISSIS-).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022, il Cons. G P e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’odierno giudizio attiene agli esiti del confronto concorrenziale indetto da A.Li.Sa. (Area Centrale Regionale di Acquisto) per l’affidamento del servizio -OMISSIS- occorrente ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria.

2. Nello specifico viene in rilievo -OMISSIS-, avente valore di -OMISSIS- ed assegnato in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Alla procedura hanno partecipato -OMISSIS- e -OMISSIS-, posizionatesi – rispettivamente – prima e seconda in graduatoria.

4. Avverso l’aggiudicazione disposta in favore di -OMISSIS- è insorta la seconda classificata, asserendo, tra le altre cose, che l’aggiudicataria non aveva notiziato la stazione appaltante di tutte le vicende rilevanti e significative ai sensi dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici e che pertanto avrebbe dovuto essere esclusa; tanto per la condotta dichiarativa, quanto per la ritenuta sussistenza di un’inaffidabilità discendente da pregressi illeciti professionali (-OMISSIS-).

5. Con determina -OMISSIS- adottata in pendenza di causa, è stato avviato un procedimento in autotutela volto a verificare se sussistesse o meno la dedotta causa di esclusione di -OMISSIS-. L’ iter procedimentale è sfociato – a seguito di specifica e autonoma appendice istruttoria – in un provvedimento di conferma dell’originaria aggiudicazione.

A.Li.Sa. ha infatti discrezionalmente ritenuto:

- che -OMISSIS- fosse incorsa in alcune irregolarità, quanto alle proprie condotte dichiarative, ma di gravità non tale da giustificarne l’esclusione dalla gara (non potendosi ravvisare un effetto espulsivo automatico, secondo il noto insegnamento dell’Adunanza Plenaria);

- che le vicende sostanziali a carico di -OMISSIS-, specificamente considerate, benché astrattamente riconducibili alle previsioni dell’art. 80.5 del codice, in concreto non fossero tali da far apparire pregiudicata la sua affidabilità professionale, per plurime ragioni anche autonome fra loro.

6. Con motivi aggiunti, le doglianze di -OMISSIS- si sono concentrate su quest’ultimo atto, censurato come illegittimo per non avere fatto buon governo dei dati emersi nella fase istruttoria supplementare ed, in sostanza, per non aver valorizzato i fatti escludenti, ex art. 80 codice dei contratti, nuovamente emersi a carico della controinteressata.

7. Il ricorso, respinto in primo grado, è stato accolto in appello (con sentenza di questa sezione -OMISSIS- oggetto dell’odierno giudizio di revocazione) sulla base di un ordito motivazionale che conferisce rilevanza ad una indagine penale condotta dalla Procura -OMISSIS- nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-. La Sezione ha ritenuto doverosa la delibazione di questi fatti da parte della stazione appaltante, pur trattandosi di ipotesi di accusa non coperte da accertamenti definitivi del giudice penale.

Questi i passaggi argomentativi più significativi della pronuncia revocanda: (i) […] -OMISSIS- […]”; (ii) a prescindere dalla “[…] insussistenza di un accertamento giudiziario in sede penale […] dev’essere l’amministrazione a valutare, in concreto, se e per quali motivi gli elementi raccolti depongano per un illecito professionale così grave da incidere sull’affidabilità morale o professionale dell’operatore. In tali valutazioni l’amministrazione deve ovviamente considerare i fatti emergenti dall’indagine penale, le conseguenze dell’indagine e le regole che previamente si è data, attraverso la legge di gara, per vagliare il disvalore specifico delle condotte rispetto all’instaurando rapporto contrattuale […]”; (iii) “[…] le misure c.d. di self cleaning abbiano effetto pro futuro […]”; (iv) “[…] stante la sufficienza di tale ragione a determinare l’esclusione di -OMISSIS- che non aveva segnalato le surrichiamate vicende penali peraltro […]”, […] l’appello principale di -OMISSIS- deve essere accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso principale proposto in primo grado dalla -OMISSIS- e deve essere annullata definitivamente l’aggiudicazione della gara a -OMISSIS-

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