Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-08-04, n. 201103218

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-08-04, n. 201103218
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201103218
Data del deposito : 4 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00890/2011 AFFARE

Numero 03218/2011 e data 04/08/2011

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011




NUMERO AFFARE

00890/2011

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor A D L, amministratore unico della Bolivar servizi integrati spa, per l’annullamento dell’ordinanza n. 10449/105/2007 del 19 dicembre 2007 adottata dal comune di Napoli con cui è stato ordinato alla società di adottare, nel termine di trenta giorni dalla notifica, idonei sistemi per riportare nei limiti fissati i livelli di rumore differenziale abitativo prodotto dalla musica durante gli spettacoli rappresentati.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DVA-3516 del 14 febbraio 2011 con la quale il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso straordinario sopraindicato;

visto il ricorso straordinario proposto;

viste la controdeduzioni del comune di Napoli in data 16 novembre 2010;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca;


Premesso:

Il signor A D L propone ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza n. 10449/105/2007 del 19 dicembre 2007 adottata dal comune di Napoli con cui è stato ordinato alla società, di cui il ricorrente è amministratore unico, di adottare nel termine di trenta giorni dalla notifica, idonei sistemi per riportare nei limiti fissati i livelli di rumore differenziale abitativo prodotto dalla musica durante gli spettacoli rappresentati.

Il provvedimento impugnato è stato adottato sulla base di accertamenti condotti dalla ASL di Napoli 1 ed è stato notificato il giorno 11 gennaio 2008, tanto è che il ricorrente chiedeva alla ASL, il 13 febbraio successivo, una proroga per ottemperare a quanto ordinato allo scopo di riportare il rumore entro i limiti stabiliti.

Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 2, 9, 14 della legge n. 447/95, dell’articolo 4 del D.P.C.M. del 14 novembre 1997, dell’articolo 50 del d.lgs. n. 267/2000, del piano di zonizzazione acustica del comune di Napoli, dell’articolo 844 del codice civile, degli articoli 32 e 97 della Costituzione, del giusto procedimento nonché l’eccesso di potere per sviamento.

Il ricorrente lamenta altresì l’incompetenza dei soggetti che hanno adottato il provvedimento impugnato e la mancata sottoscrizione del sindaco unico soggetto competente il che ha reso nullo l’atto impugnato.

Il ricorrente lamenta, infine, la mancata notifica dei risultati degli accertamenti fonometrici unitamente con la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento nonché la carenza di istruttoria e la illogicità manifesta dell’atto impugnato.

La relazione ministeriale sostiene l’inammissibilità del ricorso per l’acquiescenza al provvedimento, avendo il ricorrente dimostrato l’intenzione di ottemperare all’ordinanza con la esecuzione dei lavori nonché l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto che il ricorrente, dopo aver provveduto ad eseguire i lavori in ottemperanza a quanto ordinato nell’atto impugnato, ha ottenuto dal comune il nulla osta di impatto acustico.

L’amministrazione respinge comunque nel merito le censure additata dal ricorrente.

Considerato:

Avendo il ricorrente ottenuto da parte del comune di Napoli, in data 25 ottobre 2008, il formale nulla osta di impatto acustico, a seguito dei lavori eseguiti in ottemperanza a quanto ordinato nell’atto impugnato, si registra una sopravvenuta carenza di interesse con la conseguenza che va dichiarata l’improcedibilità del gravame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi