Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-11-14, n. 202409150
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2024
N. 09150/2024REG.PROV.COLL.
N. 04172/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4172 del 2023, proposto da
Orizon Maritimas Italia S.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P C e M I L, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato P C in Roma, via Principessa Clotilde n.2;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Montebello Jonico, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Meale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Sei s.p.a., Comune di Condofuri, Associazione Nauticambiente, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma (Sezione Terza), 10 febbraio 2023, n. 2276, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria e del Comune di Montebello Jonico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2024 il consigliere Angela Rotondano, udito per la parte appellante l’avvocato M I L e viste le richieste di passaggio in decisione senza discussione depositate in atti dall’avvocato Agostino Meale per il Comune di Montebello e dall’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto al T.a.r. del Lazio – sede di Roma la società agricola Orizon Maritimas Italia S.a.r.l. (di seguito solo “Orizon” ) impugnava la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4385 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto “Società SEI S.p.a., richiesta di Concessione Demaniale Marittima per la durata di anni 50 di una zona di Demanio Marittimo in località Porto di Saline Joniche del Comune di Montebello Jonico (fg. N. 67 e N. 68), comprendente aree e pertinenze demaniali, infrastrutture portuali e specchi acquei, allo scopo di realizzare e gestire un terminale marino a servizio della centrale termoelettrica a carbone da 1320 MWe)” , con la quale si concludeva positivamente l'istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima alla società controinteressata e veniva dato nulla osta per la stipula dell'atto pubblico relativo alla consegna della zona demaniale.
2. La ricorrente esponeva che la controinteressata Saline Energie Ioniche s.p.a. (di seguito SEI ), in data 18 giugno 2008, aveva presentato al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di Autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002, per realizzare e gestire una centrale termoelettrica da 1320 MWe alimentata a carbon fossile, da situarsi in Saline Joniche, frazione marina del Comune di Montebello Ionico, provincia di Reggio di Calabria, su proprietà privata dei proponenti di 212.500 mq, mentre una zona asservita e funzionale alla centrale avrebbe dovuto insistere sul demanio marittimo nel porto dello stesso Comune.
2.1. Il MiSE interessava per la questione demaniale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale a sua volta invitava la società SEI a presentare separata istanza ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, per ottenere la concessione demaniale marittima del porto di Saline Joniche.
2.2. Sebbene il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica fosse ancora in itinere e nonostante, nel termine previsto per presentare osservazioni e domande concorrenti, la Orizon avesse evidenziato di aver presentato, in data antecedente alla richiesta della SEI s.p.a., numerose istanze di concessione insistenti su porzioni della stessa area, per le quali era in corso l’istruttoria del Comune di Montebello Jonico, con la nota impugnata il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esaminate le posizioni emerse in sede di conferenza di servizi (indetta ai sensi dell’art. 14 ss. legge n. 241/1990) di tutti gli enti coinvolti, aveva ritenuto positivamente conclusa l’istruttoria per il rilascio della concessione demaniale alla SEI allo scopo di realizzare opere funzionali a una centrale termoelettrica a carbone e aveva dato il nulla osta a che venisse approntato l’atto pubblico da stipulare.
2.3. Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente articolava undici motivi di doglianza così rubricati:
“1) Illegittimità ed eccesso di potere. Impossibilità che all’interno del procedimento unico di cui alla legge no 55/2002 siano attivati subprocedimenti autonomi e distinti per ottenere provvedimenti che l’autorizzazione unica è chiamata a sostituire.
2) Incompetenza statale a rilasciare la concessione demaniale marittima richiesta dalla SEI s.p.a. violazione degli artt. 1, comma 4 e 105 del d.lgs. n. 112/1998.
3) Incompetenza del Ministero a gestire il procedimento ed emettere il provvedimento. Violazione della legge n. 217 del 15 dicembre 2011.
4) Pubblicazione dell’istanza di concessione senza prima predeterminare e pubblicare i parametri per una eventuale futura comparazione, ovvero illegittimità di una procedura selettiva non trasparente ed imparziale. Violazione degli artt. 15 e 16 del d.lgs. no 59/2010.
5) Mancato coinvolgimento del Comune nella procedura di selezione art. 15 e 16 del d.lgs. no 59/2010 e valutazione delle osservazioni domande concorrenti.
6) Eccesso di potere. Mancata considerazione delle domande concorrenti insistenti sulla stessa area.
7) Omessa comunicazione d’avvio e conclusione del procedimento alla Orizon in qualità di controinteressata; violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990.
8) Illegittimo superamento del dissenso espresso dalla regione in materie di propria competenza. Violazione di legge e eccesso di potere, violazione art. 14-quater, comma 3 legge 241/1990.
9) Illegittimo superamento del dissenso espresso dalla provincia in merito all’aspetto paesaggistico. Violazione di legge, eccesso di potere - violazione di legge art. 14 quater, comma 3 legge n. 241/1990.
10) Assenza dell’autorità concedente (Ministero) in conferenza di servizio, illegittimità della conferenza di servizio per mancanza di contraddittorio con l’autorità procedente, violazione della legge 241/1990, art. 14–ter, comma 6.
11) Eccesso di potere per mancata analisi delle reali posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza” .
2.4. Formulava, altresì, in subordine una domanda risarcitoria, evidenziando in sede di ricorso introduttivo:
- di avere sin dall’anno 1998, utilizzando i propri beni immobili dal valore di € 2.919.334,00, nonché il proprio capitale sociale di € 612.000, programmato lo sviluppo di un’attività d’acquacoltura e delle attività ad essa collegate nel paraggio del Porto di Saline Joniche, Comune di Montebello Jonico, provincia di Reggio di Calabria;
- che le necessarie autorizzazioni, richieste sin dall’anno 2001, erano state rilasciate dal Comune di Montebello Jonico nell’anno 2003, anno in cui era stata rilasciata anche la concessione demaniale marittima di uno “specchio acqueo” di mare costiero prospiciente l’area richiesta in concessione dalla SEI s.p.a.;
- che successivamente essa aveva effettuato gli acquisti di beni strumentali e la realizzazione delle strutture sul Demanio, per un investimento iniziale di oltre € 1.235.716,00, comprese otto vasche d’allevamento;
- che aveva nel frattempo ottenuto anche un contributo pubblico dalla Regione Calabria, dell’importo di € 186.764,80, pari al 60 per cento degli ulteriori investimenti strumentali programmati per l’importo complessivo di 311.274,67 euro, finalizzati all’acquisto di altre gabbie di allevamento;
- che nell’anno 2011, la società aveva richiesto un’ulteriore concessione demaniale marittima al Comune di Montebello Jonico al fine di poter ampliare la concessione già in essere e che l’istanza era stata acquisita dal Comune al prot. n. 13803 del 29 novembre 2011.
2.4.1. Sosteneva, quindi, che le innegabili ricadute della centrale a carbone sull’ambiente marino le avrebbero causato immancabile nocumento, stante l’inconciliabilità tra l’attività esistente – e i progetti collegati per i quali la Orizon aveva già investito ingenti somme di denaro - e la costruzione di un’imponente centrale termoelettrica a carbone.
2.4.2. Aggiungeva poi che le concessioni demaniali per esigenze funzionali e connesse allo sviluppo della preesistente attività d’acquacoltura, richieste dalla Orizon al Comune di Montebello Jonico tra gli anni 2005 e 2011 – e cioè in data largamente antecedente al momento in cui la SEI aveva avanzato la propria richiesta di concessione demaniale al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con istanza prot. n. prot. 34575 del 30 luglio 2013) - con ogni probabilità non avrebbero potuto essere più rilasciate in quanto incompatibili con lo sviluppo carboniero proposto dalla SEI S.p.a. in quell’area.
2.4.3. Per tale ragione, la ricorrente ipotizzava un danno futuro, quantificandolo in 150.000,00 euro di lucro cessante per ciascuna gabbia d’allevamento, da moltiplicare per ciascuno degli anni di concessione rilasciata alla SEI.
2.5. Si costituivano in giudizio le intimate Amministrazioni e la società SEI, che, con le rispettive memorie, chiedevano il rigetto del ricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza.