Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-01-31, n. 201700380
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Pubblicato il 31/01/2017
N. 00380/2017REG.PROV.COLL.
N. 03741/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3741 del 2016, proposto da:
Abaco s.p.a., Engineering Tributi s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato Pietro Di Benedetto C.F. DBNPTR45M19H096E, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 28;
contro
Comune di Acquaviva delle Fonti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto D’Addabbo C.F. DDDRRT71D23A662R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini N. 73 Scala B Int. 2;
nei confronti di
Gestione Servizi s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore C.F. PPPVTI62S04A662Y, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;
Sincon Srl non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00424/2016, resa tra le parti, concernente affidamento servizi di supporto gestione, accertamento e riscossione entrate tributarie
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Acquaviva delle Fonti e di Gestione Servizi s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il Cons. R G e uditi per le parti gli avvocati Pietro Di Benedetto, Roberto D'Addabbo, Vito Aurelio Pappalepore,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dalle società Abaco s.p.a. e Engineering Tributi s.p.a. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. Puglia, Bari, ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalle odierne appellanti contro la determinazione n. 2 del 14 gennaio 2016, con cui il Comune di Acquaviva delle Fonti ha aggiudicato in via definitiva alla Gestione Servizi s.p.a. i servizi di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie.
2, Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Comune di Acquaviva delle Fonti e la società Gestione Servizi s.p.a.
3. Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. L’appello solleva un’unica questione di diritto, consistente nello stabilire se, rispetto alla gara oggetto del giudizio, fosse o meno necessaria l’iscrizione all’albo istituito dagli articoli 53 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 107, n. 446 e disciplinato dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289.
5. Il Collegio ritiene che alla questione debba darsi risposta negativa.
6. Risulta dirimente, in punto di fatto, la circostanza (che si desume dalla lettura del bando e del capitolato) che l’oggetto dell’appalto per cui è causa è l’attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie, non anche l’affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali.
In particolare, dalla lex specialis si evince che il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante: il bando richiama, infatti, la deliberazione n. 13/2015 con la quale il Comune di Acquaviva delle Fonti ha internalizzato tutte le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi locali, a mezzo di conti dedicati intestati direttamente alla stessa Amministrazione.
Del resto, il capitolato prevede un corrispettivo fisso (art. 3), non correlato ai tributi locali accertati e riscossi. E lo stesso capitolato prevede l’applicazione della revisione dei prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006, istituto tipico dell’appalto e non della concessione.
Non vi è, quindi, per effetto dell’aggiudicazione dell’appalto de quo , alcuna attribuzione all’aggiudicatario di funzioni pubblicistiche, né alcun maneggio di denaro pubblico.
7. Le sopraindicate circostanze consentono di dare risposta negativa alla questione se sia necessaria, come requisito di partecipazione alla gara, l’iscrizione all’albo di cui agli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446 del 1997.
In tal senso va richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., in particolare, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1421), che ha chiarito che il requisito di cui agli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446 del 1997 (e la inerente garanzia di affidabilità patrimoniale che esso sottende), in tanto si giustifica, in quanto oggetto dell'affidamento sia il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell’agente (o concessionario) della riscossione delle entrate. La sentenza citata ha chiarito che, mancando l’attribuzione del maneggio del denaro pubblico, il requisito in questione non solo non è necessario, ma la sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata
8. Alla luce del principio di diritto enunciato dalla richiamata sentenza di questo Consiglio n. 1421 del 2014 (che il Collegio condivide, non ravvisando ragioni per discostarsene) l’appello deve, pertanto, essere respinto.
9. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 3.000, oltre agli accessori di legge, a favore del Comune di Acquaviva delle Fonti e della società Gestione Servizi s.p.a.