Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-03, n. 202405878

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-03, n. 202405878
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405878
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 05878/2024REG.PROV.COLL.

N. 04666/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4666 del 2018, proposto dalla Regione Campania, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Consoli e Fabrizio Niceforo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



contro

I signori AN IE, AR AT, CE DELA, IA AT, ST LD, NI AM, DO AR AR, AR UI CH Di LL AV, IC IO, NG MA, IZ TA, IA IO, AN NE, IZ MO, IZ Monti, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Biamonte, Antonio Brancaccio e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Brancaccio in Roma, via Taranto n. 18;
RA IA, TI AU, LF IN, IA MA, AM Marino, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 1606/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN IE, AR AT, CE DELA, IA AT, ST LD, NI AM, DO AR AR, AR UI CH Di LL AV, IC IO, NG MA, IZ TA, IA IO, AN NE, IZ MO e IZ Monti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 giugno 2024 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Niceforo; Alessandro Biamonte; Lorenzo Lentini; Avv. Antonio Bove su delega dell'Avv. Antonio Brancaccio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Regione Campania ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, di accoglimento del ricorso degli appellati tutti avvocati in servizio presso l’ufficio legale della Regione avverso la circolare n. 6/2012 del coordinatore dell’A.G.C. affari generali e del personale della Giunta della Regione Campania, che aveva esteso il meccanismo della rilevazione automatica delle presenze indistintamente a tutto il personale dipendente.

2. Il provvedimento era stato impugnato perché l’obbligo di utilizzo del badge era ritenuto incompatibile con l’indipendenza e l’autonomia professionale proprie della qualifica di avvocato della Regione.

3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso poiché aveva ritenuto che il combinato disposto dell’art. 30 del regolamento regionale per l’ufficio speciale dell’avvocatura del 15 dicembre 2011 n. 12 e degli artt. 17, comma 5, lettera a), d.lgs. 66/2003 e 47 d.P.R. 445/2000, non potessero altrimenti essere interpretati che nel senso di aver posto la regola per cui gli avvocati regionali sono tenuti ad attestare in proprio, attraverso l’autocertificazione e sotto la personale responsabilità, lo svolgimento della propria attività lavorativa, non solo per garantire l’autonomia professionale ma per tener conto del fatto che spesso la loro attività si svolge fuori dell’ufficio.

4. L’appello è affidato ad un unico articolato motivo.

La Regione ritiene che sia stato erroneamente interpretato il richiamo all’art. 17 d.lgs. 66/2003, che a sua volta richiama una serie di altri articoli del d.lgs. 66/2003 che disciplinano alcuni aspetti del rapporto di lavoro senza far riferimento alla rilevazione della presenza in servizio.

Anche il richiamo all’art. 47 d.P.R. 445/2000 di per sé non è sufficiente a fondare la richiesta degli appellati poiché l’istituto dell’autocertificazione può essere usato per le attività svolte al di fuori delle sedi regionali, ma all’interno di esse i dipendenti avvocati sono tenuti, al pari del restante personale, ad utilizzare il badge per la rilevazione automatica dei propri transiti. La rilevazione automatica della presenza, del resto, è riconducibile alle finalità perseguite dai soggetti pubblici quali datori di lavoro, all’interno di un preciso quadro normativo che prevede specifici obblighi di controllo e conseguenti responsabilità per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito degli obiettivi e dei compiti istituzionali ad essi normativamente assegnati.

L’autonomia professionale degli

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