Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-03-27, n. 201301770

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-03-27, n. 201301770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301770
Data del deposito : 27 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02246/2009 REG.RIC.

N. 01770/2013REG.PROV.COLL.

N. 02246/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2009, proposto da:
M A, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Roma, via Massimi 154;

contro

Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Viviana Callini in Roma, via Archimede, N. 10;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00033/2008, resa tra le parti, concernente delibera di inquadramento nella VII qualifica funzionale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Lesti, per delega dell'Avvocato Farci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al TAR per la Sardegna il signor Augusto M - premesso di essere stato dipendente dell’Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), poi trasferito al Comune di Cagliari in forza della L.R. 1° aprile 1987, n. 10 - chiedeva l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale di Cagliari n. 829/1994 a mezzo della quale, in esecuzione della sentenza 21 dicembre 1993 n. 1786 del medesimo Tribunale, era stato inquadrato nella VII qualifica funzionale, in asserita violazione dell’art. 6, comma 3, della medesima L.R. 10/1987.

Il ricorrente deduceva che la qualifica ad esso spettante, in ragione del dato normativo e del pregresso contenzioso terminato con la citata pronuncia 1786/93, era la VIII, dovendo l’intervenuto trasferimento garantire e fare salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, tra cui l’inquadramento contrattuale.

Si costituiva il Comune di Cagliari, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 33 del 12 marzo 2008 il T. A. R. adito ha respinto il gravame.

Avverso la predetta sentenza il signor Augusto M ha interposto l’odierno appello, per ottenerne la riforma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 20 novembre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Ricostruita la complessa vicenda che ha condotto il Comune di Cagliari all’adozione della delibera per cui è causa, con unico motivo di gravame il M deduce l’erroneità della pronuncia di primo grado, per aver applicato nei suoi confronti un capo della precedente sentenza del T.A.R. Sardegna n. 1786/1993, a lui estraneo.

In particolare, a suo dire, non potrebbe avere riflesso alcuno sulla sua posizione giuridica la parte della citata pronuncia nella quale è stata riconosciuta l’illegittimità della mera trasposizione, all’atto del passaggio nei ruoli comunali, della qualifica posseduta alle dipendenze dell’ E.C.A.

Assume, al contrario, che l’unica statuizione della predetta sentenza n. 1786/1993 allo stesso riferibile sarebbe quella relativa all'accoglimento del ricorso R.G.R. 1552/1985 che, da un lato, avrebbe riconosciuto in capo allo stesso la titolarità dell’VIII qualifica e, dall’altro, avrebbe imposto al Comune di Cagliari di “fare salva” in capo al proprio dipendente la posizione giuridica acquisita.

2. Il gravame non può essere accolto.

3. Premette in punto di fatto il Collegio quanto segue.

L’appellante, già dipendente dell’Ente Comunale di Assistenza di Cagliari, con deliberazione n. 9/1983 dell’Ente medesimo veniva inquadrato nell’VIII qualifica funzionale, ai sensi del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

Detto inquadramento veniva annullato dal Co.Re.Co., nell’esercizio del potere di controllo.

Il M impugnava quindi dinanzi il T.A.R. Sardegna, con ricorso R.G.R. 1552/1985, il provvedimento di annullamento adottato dal Co.Re.Co. e, in pendenza del giudizio, veniva trasferito alle dipendenze dell’Amministrazione comunale.

Ciò in forza della L.R. 1° aprile 1987 n. 10, il cui art. 6, comma 3, stabiliva che l’inquadramento nei ruoli comunali doveva avvenire facendo salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite.

Il Comune di Cagliari , sulla base del citato parametro normativo, inquadrava il M nell’VIII qualifica e il relativo provvedimento veniva nuovamente annullato dal Co.Re.Co.

Avverso tale annullamento veniva interposto gravame sia dal Signor M (con ricorso R.G.R. 1882/1988), sia dal Comune di Cagliari (con ricorso R.G.R. 1374/1988).

Riuniti tutti i predetti ricorsi (R.G.R. nn. 1552/1985, 1882/1988 e 1374/1988) il T.A.R. Sardegna, con la più volte citata sentenza 1786/1993, ha:

- accolto il ricorso R.G.R. 1552/1985, con conseguente annullamento del provvedimento di controllo adottato dal Co.Re.Co sull’inquadramento del signor M allorquando questi era dipendente E.C.A. e riconoscimento della legittimità dell’inquadramento, alle dipendenze del predetto Ente, nella VIII qualifica;

- dichiarato improcedibile il ricorso R.G.R. 1882/1988, proposto dal M avverso il provvedimento di annullamento del Co.re.co. del suo inquadramento operato dal Comune di Cagliari nella VIII qualifica funzionale;

- respinto il ricorso R.G.R. 1374/1988, proposto dal Comune di Cagliari avverso l’annullamento dell’inquadramento del M nella VIII qualifica funzionale.

Nel respingere detto ultimo ricorso, il T.A.R. Sardegna ha precisato che il Comune di Cagliari avrebbe dovuto inquadrare i propri dipendenti provenienti dall’E.C.A. sulla base dell’effettivo contenuto delle mansioni proprie della qualifica dagli stessi posseduta, in relazione alla “ concreta struttura dell’Ente ”senza,pertanto, effettuare mere trasposizioni.

Il Comune di Cagliari, preso atto della citata sentenza (non oggetto di impugnazione alcuna) ha quindi adottato la Delibera di Giunta n. 829 del 13 ottobre 1994, oggetto dell’odierna controversia, inquadrando l’appellante nella VII qualifica, sulla base delle concrete mansioni svolte dallo stesso in favore del Comune medesimo e tenendo conto della struttura dell’Ente.

4. Tanto premesso, erra l’appellante ad opinare che all’accoglimento del ricorso R.G.R. 1552/1985 sarebbe seguito il suo diritto a vedersi inquadrato nell’VIII qualifica anche nei ruoli dell’Amministrazione comunale, in pretesa applicazione dell’art. 6, comma 3, della L.R. 10/1987.

Sul punto,infatti, la richiamata sentenza n. 1786/1993 ha stabilito unicamente che al Signor M spettava l’VIII qualifica allorquando egli era alle dipendenze dell’ E.C.A., ma nulla ha statuito circa lo specifico inquadramento di cui avrebbe dovuto godere alle dipendenze del Comune di Cagliari, altro e diverso ente, con altra e diversa struttura rispetto a quella dell’E.C.A.

Più precisamente, il T.A.R. ha chiarito solo il criterio direttivo per pervenire alla “riqualificazione” del dipendente (del resto già ex lege previsto dal citato art. 6, comma 3, L.R. 10/1987 e consistente nel dovere dell’Amministrazione di mantenere le posizioni economiche e giuridiche, di tipo sostanziale, già acquisite ) e non già direttamente operato la riqualificazione medesima.

Occorre poi rilevare che l’appellante non ha proposto gravame alcuno avverso la predetta sentenza n. 1786/1993, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il suo ricorso ( R.G.R. 1882/1988 ) inerente la VIII qualifica assegnatagli dal Comune di Cagliari ed annullata dal Co.Re.Co.

Viceversa (e la vicenda occorsa ne è riprova), il M manteneva specifico interesse alla decisione nel merito del ricorso, proprio perché, in ragione del contestuale rigetto del gravame proposto dal Comune di Cagliari ( R.G.R. 1374/1988), l’Amministrazione avrebbe dovuto, come ha fatto con l’adozione del provvedimento impugnato in primo grado, rideterminarsi circa l’inquadramento contrattuale del proprio dipendente, conformandosi al principio contenuto nella medesima pronuncia dell’effettivo contenuto delle mansioni proprie della qualifica posseduta, in relazione alla struttura concreta dell’Ente.

Non avendo, tuttavia, proposto appello avverso detta declaratoria di improcedibilità, egli non può contestare la scelta del Comune di Cagliari di inquadrarlo nella VII qualifica, sull’erroneo assunto per cui, all’accoglimento del ricorso R.G.R. 1552/1985, sarebbe seguito il suo diritto ad essere inquadrato nell’VIII qualifica.

5. L’appello,pertanto, deve essere, respinto e la sentenza oggetto di gravame confermata, con diversa motivazione, ai sensi di quanto sopra precisato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

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