Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-09, n. 202403237

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-04-09, n. 202403237
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403237
Data del deposito : 9 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2024

N. 03237/2024REG.PROV.COLL.

N. 04317/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4317 del 2023, proposto da
Udu - Unione degli Universitari Torino, in persona del coordinatore e legale rappresentante pro tempore , V S, S B, G T, F M, S F, rappresentati e difesi dagli avvocati F G e M T, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;



contro

Università degli studi di Torino, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione prima) n. 1037/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale dell’Università degli studi di Torino;

Viste le memorie e tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Ticozzi e Isabella Bruni per l’Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Gli studenti universitari e la rappresentanza studentesca indicati in intestazione agiscono nel presente giudizio per l’annullamento degli atti dell’Università degli studi di Torino di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo per l’anno 2018, nella parte di interesse, e cioè nella misura in cui da essi sarebbe in tesi risultato che la contribuzione studentesca a titolo di tasse universitarie avrebbe ecceduto la misura massima del 20% del finanziamento ordinario dello Stato, in violazione del regolamento recante la disciplina in materia di contributi universitari, di cui al DPR 25 luglio 1997, n. 306.

2. A fondamento dell’impugnazione, proposta con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (nei confronti della delibera del consiglio di amministrazione in data 21 dicembre 2017, di approvazione del preventivo), integrato da motivi aggiunti (rivolto all’approvazione del consuntivo, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione in data 18 aprile 2019), i ricorrenti deducono che per l’anno in contestazione il rapporto tra le due voci di entrata si sarebbe posto al 34,248%. Precisano che lo stesso rapporto resterebbe superiore a quella massima stabilita dal citato regolamento governativo, e precisamente si attesterebbe al 21,19%, anche con lo scorporo della contribuzione versata dagli studenti fuori corso e dagli studenti internazionali , come previsto dal comma 1- bis , della medesima disposizione, introdotto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ; convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135); e quindi dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ). Del comma da ultimo menzionato i medesimi ricorrenti deducono peraltro la sua perdurante inattuazione, in ragione del fatto che non è stato mai emanato il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (allora così denominato) che in base alla medesima disposizione avrebbe dovuto fissare « i limiti massimi » e « i criteri » entro cui le università avrebbero dovuto disporre gli « incrementi » della contribuzione a carico degli studenti, a loro volta nei limiti percentuali massimi variamente modulati in base all’ISEE ai sensi del comma 1- ter . In subordine se ne sostiene l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 33, 34, 53 e 97, e si chiede che vengano deferite alla Corte costituzionale le relative questioni.

3. L’impugnazione i cui contenuti sono così sintetizzabili è stata respinta dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza in epigrafe.

4. Questa ha statuito che il limite percentuale alla contribuzione studentesca fissato a livello regolamentare è divenuto « una sorta di norma residuale, di applicazione nei fatti molto limitata », per effetto delle modifiche in base alle quali sono stati consentiti incrementi delle tasse universitarie a carico degli studenti fuori corso e internazionali e ulteriori innovazioni normative in forza delle quali è stata introdotta « sia una sorta di “no tax area”, sia la differenziazione del contributo da versare a seconda del corso di studi ». La sentenza ha inoltre ritenuto non accertato il superamento del limite alla contribuzione studentesca del 20%, per un verso a causa del fatto che il « corpo dei discenti è del tutto frastagliata, solo che si pensi al numero di studenti iscritti per l’anno accademico 2017/2018 ammontante al numero di 73.326 »; e per altro verso che il ricorso non aveva fornito elementi puntuali « quanto al numero di studenti che frequentano anni aggiuntivi a quelli previsti per la conclusione del proprio corso di studi oppure ancora di quanti studenti abbiano usufruito delle riduzioni connesse all’ISEE familiare o ancora degli studenti stranieri ». Infine la sentenza ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate dai ricorrenti.

5. Contro la sentenza di primo grado questi ultimi hanno proposto appello, recante le censure, le questioni di costituzionalità e le domande già disattese in primo grado.

6. Si è costituita in resistenza l’Università degli studi di Torino, che oltre a formulare eccezioni di inammissibilità dell’appello avversario, ha impugnato in via incidentale la sentenza di primo grado nella parte in cui in motivazione non ha ravvisato l’abrogazione tacita per incompatibilità del limite normativo alla contribuzione studentesca sulla cui base sono state proposte le domande di annullamento da cui trae origine il presente giudizio.



DIRITTO

1. Con un primo motivo l’appello principale ripropone le censure di violazione dell’art. 5, comma 1, del regolamento governativo in materia di contributi universitari, di cui al DPR 25 luglio 1997, n. 306, che si ribadisce avere fissato l’invalicabile soglia del 20% al rapporto tra la

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