Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007836

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-12-09, n. 202007836
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007836
Data del deposito : 9 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2020

N. 07836/2020REG.PROV.COLL.

N. 02452/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 2452 del 2012, proposto dalla Regione autonoma della Sardegna in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa, da ultimo, dall’avvocato A C e dall’avvocato S S, e con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna in Roma, via Lucullo n. 24;

contro

la Vcerasa S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, da ultimo, dall’avvocato M B V e dall’avvocato B N S e con domicilio eletto presso il suddetto avvocato B N S in Roma, via

XX

Settembre n. 3;

nei confronti

del Consorzio di bonifica della Nurra, del Comune di Sassari, della Provincia di Sassari, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 965/2011, resa tra le parti e concernente giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell’impianto fotovoltaico in località “Corona Romana” nel Comune di Sassari.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Vcerasa S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 il Cons. G L;

Udito in udienza l’avvocato Matteo Frenguelli su delega dell'avvocato Mario Busiri Vinci;

Viste la richiesta di passaggio in decisione depositata con modalità telematica in data 21 settembre 2020 alle ore 11:39 dai difensori della Regione autonoma della Sardegna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto d’appello notificato alla Vcerasa S.r.l. il 24 marzo 2012, al Consorzio di bonifica della Nurra il 27 marzo 2012, alla Provincia di Sassari il 27 marzo 2012;
al Comune di Sassari il 27 marzo 2012;
all’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna il 26 marzo 2012;
al Ministero per i beni e le attività culturali il 23 marzo 2012;
e depositato in data 4 aprile 2012 la Regione autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna n. 964/2011, depositata in data 11 ottobre 2011 e notificata all’appellante il 25 gennaio 2012.

La sentenza appellata si è pronunciata sul ricorso n. 263/2011, articolato in dieci motivi e proposto dalla Vcerasa S.r.l. (in seguito anche “Vcerasa”) per l'annullamento, con gli atti connessi, dei seguenti atti (emessi dopo esito favorevole di precedente impugnativa giurisdizionale della Vcerasa di precedenti provvedimenti con i quali la Regione Sardegna aveva ritenuto improcedibili istanze della medesima Vcerasa di valutazione di impatto ambientale):

- il provvedimento n. 46/20 del 27 dicembre 2010 emesso dalla Giunta regionale della Sardegna, con il quale si deliberava di esprimere il giudizio negativo sulla compatibilità ambientale dell'intervento denominato " Impianto fotovoltaico in località Corona Romana " nel Comune di Sassari;

- il parere negativo del Consorzio di bonifica della Nurra;

- la nota prot. 43041 del 13 maggio 2010 recante parere sfavorevole del Comune di Sassari;

- la nota prot. 019920 del 13 maggio 2010 recante parere negativo della Provincia di Sassari;

- la nota prot. 0014395 del 16 giugno 2010 emessa dalla Direzione generale dell'ambiente, Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (in seguito anche “Servizio SAVI”) della Regione Sardegna con il quale si preannunciavano i motivi di diniego;

- i verbali delle conferenze.

La sentenza, ritenuti fondati i primi otto motivi del ricorso introduttivo ed assorbiti il nono ed il decimo, ha così statuito:

- ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero per i beni e le attività culturali;

- ha accolto il ricorso e per l’effetto ha annullato gli atti impugnati;

- ha condannato la Regione alle spese.

L’appello contesta:

1) Erroneità in fatto - Violazione di legge - Erronea applicazione degli artt. 3 e l0- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

2) Erronea applicazione dell’art. 29 e dei principi generali del P.P.R.

La Vcerasa S.r.l. ha depositato, per resistere, atto di costituzione in data 30 giugno 2012.

In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 24 gennaio 2019 parte appellante ha depositato, in data 1° luglio 19, domanda di fissazione di udienza.

Sia la Regione autonoma della Sardegna sia la Vcerasa S.r.l. hanno depositato memorie.

Nella memoria depositata il 26 febbraio 2020 la Vcerasa S.r.l. ha eccepito:

- in generale: inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità/consumazione dei motivi;

- inammissibilità ed infondatezza del primo motivo di appello;

- inammissibilità ed infondatezza del secondo motivo di appello;

- a fini tuzioristici, riproposizione della doglianza di cui al punto

III.

6 del ricorso di primo grado;

- pure a fini tuzioristici, riproposizione del nono e del decimo motivo del ricorso di primo grado.

Vcerasa ha successivamente depositato ulteriori tre memorie.

La Regione Sardegna ha depositato due memorie nonché, in data 21 settembre 2020 alle ore 11:39, note di udienza.

All’udienza pubblica del 22 settembre 2020 l’appellata ha eccepito l’inammissibilità della memoria di replica depositata dalla Regione Sardegna in data 31 agosto 2020.

Nella medesima udienza pubblica del 22 settembre 2020 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. - Il rilievo di inammissibilità, espresso in udienza dalla parte appellata relativamente alla memoria di replica depositata dalla Regione autonoma della Sardegna in data 31 agosto 2020, va accolto, poiché l’ultimo atto depositato anteriormente a questa memoria di replica era una memoria della medesima Regione autonoma della Sardegna, depositata il 21 luglio 2020;
sicché la memoria regionale del 31 agosto 2020, non potendo considerarsi replica, non poteva avvalersi del più breve termine di deposito di 20 giorni liberi anteriori all’udienza, consentito dall’articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo alle sole repliche.

L’eccezione di generale inammissibilità dell'appello per violazione del principio di specificità dei motivi, di cui all’art. 101 del codice del processo amministrativo, non è fondata.

Nella memoria depositata il 26 febbraio 2020 la Vcerasa S.r.l. – ripercorsi il giudizio di primo grado, il contenuto della sentenza appellata, i due motivi dell’appello – prospetta diffusamente che le questioni poste da controparte appellante non esauriscono quelle utilizzate dal redattore della sentenza appellata, il quale – rileva Vcerasa - non si è limitato ad affermare che il provvedimento è illegittimo in ragione del mancato rispetto dell'art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 o della natura non immediatamente precettiva dell'art. 29 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Il rilievo non può essere accolto, poiché l’appello non si limita a queste due affermazioni: l’impugnativa, sia pure in sintesi (l’appello espressamente richiama, alla pag. 29, il principio di sinteticità di cui all’art. 3 del codice del processo amministrativo) e pur non seguendo pedissequamente il percorso argomentativo della sentenza appellata (calibrato sui dieci motivi del ricorso di primo grado), contrasta in sostanza quasi l’intera statuizione del T (salvo la statuizione in ordine al terzo motivo del ricorso di primo grado, sulla mancata dimostrazione, da parte della impugnata delibera, dell’impossibilità di localizzazioni alternative;
ma v. sul punto il capo 3.1 della presente sentenza).

L’appello infatti - oltre a sostenere l’erroneità della decisione di primo grado quanto all’accoglimento delle censure di “ difetto di motivazione, di istruttoria, di violazione di legge con particolare riferimento alla disciplina dell'art. 10-bis, L. n. 241 del 1990, basandosi (n.d.r.: la sentenza appellata) esclusivamente sul dato letterale motivazionale della delibera di giunta regionale impugnata ” - contesta alla sentenza del T (affermando che le censure del primo grado erano “ tutte legate in realtà, per quanto di seguito precisato, da un unico presupposto e da un unico filo conduttore ”) anche “ la violazione del complessivo quadro normativo che regola la valutazione di impatto ambientale nel territorio regionale sardo ”, richiamando il relativo procedimento regionale e contestando l'impianto interpretativo che sorregge quasi tutte le considerazioni svolte dal giudice di primo grado per accogliere il ricorso;
e fa l’appello espresso richiamo devolutivo alle memorie e alle repliche del giudizio di primo grado, le quali in effetti hanno specificamente contestato ciascuno dei dieci motivi del ricorso introduttivo.

Non può dunque ritenersi che l’intero appello, violando l’art. 101 del codice del processo amministrativo, sia inammissibile per assenza di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata: ne sono nella sostanza contestati quasi tutti i profili (salvo, come già indicato, quanto si preciserà nel capo 3.1 della presente sentenza circa la tematica delle localizzazioni alternative).

Né a conferire fondatezza in diritto alle eccezioni di inammissibilità dell’appello può aver rilievo la circostanza, allegata dalla memoria Vcerasa depositata il 31 agosto 2020, che l’appellante non ha sufficientemente controdedotto a quelle eccezioni: per valutare queste ultime, infatti, va esaminato l’appello cui esse si riferiscono e non le eventuali difese a quelle eccezioni.

2. -Nel merito l’appello va accolto.

Deve premettersi che, come rilevato dall’appellante, la sentenza gravata reca, in buona parte dell'esame degli otto motivi esaminati sui dieci del ricorso di primo grado (e in particolare nell'esame dei motivi primo, secondo, quarto, sesto, settimo e ottavo), un unico filo conduttore: la sentenza ravvisa, accogliendo le relative censure del primo grado, vizi di motivazione dell'atto impugnato in via principale;
e poiché in effetti buona parte dei rilievi della sentenza appellata si indirizzano alla motivazione della impugnata delibera e degli atti pregressi l’esame dell’appello dovrà comportare, per necessità di chiarezza, la riproduzione, anche ripetuta, di stralci testuali, nonché la riproduzione di stralci testuali della stessa sentenza appellata.

Quest’ultima rileva, con riferimento a ciascuno dei suddetti motivi primo, secondo, quarto, sesto, settimo e ottavo, rispettivamente quanto segue:

- con riferimento al primo motivo: “ Con il primo motivo la ricorrente lamenta che le motivazioni espresse nel rigetto coincidono solo parzialmente con quelle contenute nel preavviso di diniego. A suo dire, la motivazione fornita dall’Amministrazione regionale in ordine alle osservazioni presentate in data 1 luglio 2010 non consente in alcun modo di comprendere per quale ragione le stesse siano state disattese.

Data la non corrispondenza tra gli argomenti fondanti il preavviso di diniego e le motivazioni apposte nell’atto conclusivo, a dire della ricorrente, deve ritenersi violato l’art. 10-bis della L. 241 del 1990 perché è venuta a mancare la fase partecipativa che detta norma impone ” (è dunque contestato in questo caso anche un vizio di partecipazione procedimentale, sul quale v. infra );

- con riferimento al secondo motivo: “ sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla ricorrente laddove si fa riferimento al fatto che la motivazione fornita dall’Amministrazione a sostegno del diniego espresso è del tutto generica ”;

- con riferimento al quarto motivo: “ In particolare sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla ricorrente laddove si fa riferimento al fatto che la motivazione fornita dall’Amministrazione a sostegno del diniego espresso è talmente generica da poter essere applicata a qualsiasi progetto da sottoporsi a valutazione di impatto ambientale ”;

- con riferimento al sesto motivo: “ Alle osservazioni presentate da Vcerasa è stata allegata una relazione agronomica dalla quale si evince una realtà ben differente rispetto a quella affermata dall’Amministrazione in modo del tutto apodittico;
alle dettagliate argomentazioni contenute nella suddetta relazione, la Regione nulla ha opposto;
alle osservazioni è stata allegata una relazione pedologica;
anche su questa la Regione tace.
”;

- con riferimento al settimo motivo: “ In realtà l’Amministrazione ha, nella sostanza, del tutto ignorato, o perlomeno non ne ha dato in alcun modo conto, le osservazioni di Vcerasa ed in particolare quanto contenuto nella relazione agronomica. Fondatamente, quindi, la ricorrente richiama le argomentazioni contenute nel sesto motivo di ricorso.

La ricorrente afferma, senza essere smentita dal provvedimento impugnato, che il terreno interessato dalla localizzazione dell’impianto è caratterizzato da un grave stato di inquinamento e cita tra le proprie fonti di documentazione il

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