Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-20, n. 202306023

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-06-20, n. 202306023
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306023
Data del deposito : 20 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2023

N. 06023/2023REG.PROV.COLL.

N. 00440/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2019, proposto da
Iniziative Industriali S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;



contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marzia Rositani in Roma, via F. Cesi, n. 72;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 3662/2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il Cons. Giordano Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante, in qualità di concessionaria del comune di Marano di Napoli per la realizzazione e gestione delle opere produttive ed infrastrutturali ricomprese nell’area PIP, ha impugnato avanti il TAR per la Campania l’ordinanza di demolizione n. 30 del 1.7.2016, con la quale il comune di Marano ha rilevato difformità nella costruzione di un capannone commerciale localizzato sul lotto CCA-C4 dell’area PIP.

1.1 – A tal fine ha allegato che: - in data 6.10.2009 aveva presentato richiesta di permesso di costruire per un fabbricato ai fini commerciali di mq. 910,00, con indice di fabbricabilità pari a 0,60 mq/mq, insistente sul lotto CCA-C4, catastalmente individuato al foglio 1 p.lla 614, posizionato sul confine dell’attiguo lotto CD-L03 e, in data 10.11.2009, veniva rilasciato il relativo permesso di costruire (n. P0237 del 10.11.2009); - in corso d’opera, operava, per motivi tecnici, una traslazione del manufatto sul lotto CCA-C4 di circa 5 metri rispetto a quanto asserito dal P.d.C; - in data 23.5.2016, il Comune effettuava un sopralluogo presso l’area PIP (verbale di sopralluogo n. 160/2016) a cui seguiva la relazione prot. n. 12858, integrata dalle relazioni prot. 14222 del 22.6.2016 e prot. 15409 del 1.7.2016, in cui si affermava che la superficie coperta eccedeva la massima metratura consentita dal PRG - che prescrive, per la zona industriale D/1 ove insiste il capannone, un indice di fabbricabilità pari a 0.50 mq/mq che avrebbe ammesso, dunque, copertura fino a mq 771 – e la localizzazione del capannone de quo ad una distanza di m. 5 dal fabbricato realizzato nel confinante lotto CC.L03 risultava adottata in violazione delle norme del PRG in materia di distanza dagli edifici, pertanto, il titolo abilitativo non poteva essere rilasciato e se ne asseriva l’illegittimità; per tale ragione, si assumeva la sussistenza di una variazione essenziale del titolo abilitativo, siccome il manufatto era traslato di circa 5 metri rispetto al posizionamento autorizzato dal P.d.C.

1.2 – A sostegno del ricorso ha dedotto: - che la traslazione non poteva esser qualificata come “variazione essenziale”, come da lettura coordinata degli articoli 31 e 32 del D.P.R. 380/2001, bensì sarebbe stata da ricondurre alla fattispecie di cui all’art. 34 del D.P.R. 380/2001; - che, in ogni caso, sarebbe stata da preferire la sanzione pecuniaria a quella demolitoria; - che la variazione non essenziale avrebbe potuto essere realizzata anche con DIA (nella versione vigente ratione temporis ); - la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, in quanto i provvedimenti comunali erano affetti da difetto di motivazione; - che l’ordinanza era stata adottata da un organo incompetente; - la violazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione.

2 - Nelle more del giudizio, in data 4.11.2016, con l’istanza prot. n. 300900, Iniziative Industriali ha richiesto l’accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 al fine di ottenere la sanatoria dell’intervento realizzato in variazione al P.d.C.

Con il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90, il Comune ha evidenziato gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza, così riassumibili: i) in contrasto con le norme di attuazione del piano regolatore generale (PRG) per la zona industriale di insediamento, il manufatto è collocato ad una distanza inferiore a 6

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