Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-24, n. 201403190

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-06-24, n. 201403190
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201403190
Data del deposito : 24 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00647/2009 REG.RIC.

N. 03190/2014REG.PROV.COLL.

N. 00647/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2009, proposto da:
S A,
rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G P, in Roma, viale Parioli, 50,

contro

Gestione Liquidatoria ex U.S.L. Ba/10,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. L C ed elettivamente domiciliata presso il dott. A P, in Roma, via Cosseria, 2,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE II n. 01487/2008, resa tra le parti, concernente pagamento differenze stipendiali.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace, nessuno essendo ivi comparso per le parti;


FATTO e DIRITTO

1. – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso il Direttore Generale dell’

AUSL

Ba/4 e la Gestione Liquidatoria ex U.S.L. Ba/10, per l’accertamento del suo diritto alla percezione della retribuzione, per i mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 1994, nonché febbraio e marzo 1995, asseritamente dovutagli per l’attività di collaborazione coordinata e continuativa prestata in favore dell’ex U.S.L. Ba/10 quale medico pediatra.

Il T.A.R. ha, in particolare, rilevato che il ricorso, notificato solo nell’anno 2004, attiene ad un periodo di tempo anteriore al 1° luglio 1998, donde l'intervenuta decadenza dalla possibilità di proporre la domanda al G.A., dato che l'art. 69, comma 7, del d. lgs. n. 165 del 2001 (che ha sostituito l'art. 45, comma 17, del d. lgs. n. 80 del 1998) ha previsto, in seguito alla devoluzione delle controversie dei pubblici dipendenti al giudice ordinario, che la proposizione delle domande al G.A. da parte dei pubblici dipendenti per le controversie relative al periodo anteriore al 30.6.1998 fosse soggetta al termine decadenziale del 15.9.2000;
né rileva, ha aggiunto il Giudice di primo grado, il fatto che nella specie il ricorso fosse stato “inammissibilmente … proposto … innanzi all’AGO Giudice del Lavoro, sfornito di giurisdizione, con giudizio definito con sentenza. Tribunale Bari – Giudice del Lavoro n. 10777/2000, dichiarativa appunto del difetto di giurisdizione dell’AGO in favore del Giudice Amministrativo”, dal momento che “la decadenza dall’azione innanzi al G.A. fornito di giurisdizione è prevista direttamente dalla legge e non deriva dalla pronuncia del Giudice Ordinario”.

2. – La sentenza è qui appellata dall’originario ricorrente, il quale invoca la violazione del principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice carente di giurisdizione ex artt. 24 e 111 Cost.

Alla luce di quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 23738 del 2007 e dalla Corte costituzionale nella decisione n. 77 del 2007, egli non potrebbe dunque essere considerato decaduto dall'azione, dovendosi applicare il principio di conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel giudizio ritualmente riattivato - a seguito di declinatoria di giurisdizione - davanti al giudice che ne è munito (cfr. Corte costituzionale, sentenza cit.).

Nel mérito, richiamato il principio dell’effetto devolutivo dell’appello, ha sostenuto la fondatezza della sua pretesa.

3. – Si è costituita in giudizio, per resistere, la Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. Ba/10.

4. - La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 5 giugno 2014.

5. – L’appello non è fondato e la sentenza impugnata va confermata, se pure con diversa motivazione.

Rilevato che il Giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione instaurata dopo il termine di decadenza del 15 settembre 2000 a séguito della precedente dichiarazione da parte del giudice ordinario del difetto di giurisdizione in relazione ad una controversia attinente ad un periodo di lavoro antecedente il 1° luglio 1998, il Collegio ritiene che la pregressa introduzione dell’azione dinanzi al giudice ordinario ( mentre, in relazione al periodo di servizio preso in considerazione, competente era pur sempre il giudice amministrativo - con giurisdizione esclusiva per le questioni attinenti al rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998 - purché il ricorso fosse proposto entro il termine decadenziale del 15.9.2000, nel caso di specie venuto peraltro a scadere nelle mòre della decisione del giudice ordinario, pubblicata il 24 ottobre 2000 ) non consente nel caso di in questione l’applicazione del principio della conservazione degli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione, nel giudizio ritualmente riattivato dinanzi al giudice che ne è munito.

Ed invero gli effetti giuridici sostanziali e processuali della domanda devoluta al giudice privo di giurisdizione si conservano nel giudizio proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, in forza degli artt. 24, 111 e 113 Cost. (Corte Cost. sent. 77/2007;
v. anche Cass. 10375/2007), solo quando la domanda, proposta tempestivamente innanzi al giudice privo di competenza giurisdizionale, sia tempestivamente riassunta innanzi al giudice fornito di giurisdizione.

A tal fine, premesso che, come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale, “la funzione di «rendere praticabile la translatio», con la conservazione degli effetti della domanda proposta al giudice (che risulta essere) privo di giurisdizione, non può ritenersi affidata ad un ricorso proponibile «in ogni tempo» (e, quindi, anche anni dopo il manifestarsi del conflitto)”, il termine perentorio per la riassunzione, per le fattispecie ( quale quella all’esame ) antecedenti alla disciplina legislativa sulla translatio iudicii di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009, deve individuarsi, come ancora opportunamente indicato dal Giudice delle leggi nella citata pronuncia, “utilizzando gli strumenti ermeneutici”.

Ciò posto, non può a tal fine, ad avviso del Collegio, che farsi applicazione analogica (v. Cons. St., V, 20 agosto 2008, n. 3969) dell’art. 50 cod. proc. civ. in tema di riassunzione della causa dal giudice incompetente a quello competente, che, nella versione ratione temporis vigente, prevedeva un termine di sei mesi dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adìto.

Nel caso di specie, ribadito che la soluzione della possibilità di riassunzione con conservazione degli effetti della domanda deve ritenersi assoggettata ad un termine perentorio individuato in via analogica nel senso sopra indicato, la riassunzione stessa è stata effettuata con ricorso notificato oltre tre anni dopo la declaratoria del difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario ( peraltro con espressa indicazione in sentenza del giudice munito di giurisdizione ), sì che lo stesso non è idoneo a conservare gli effetti del ricorso originario proposto davanti al giudice ordinario e ad impedire la decadenza, correttamente individuata e dichiarata da parte del T.A.R.

6. – L’appello va in definitiva respinto.

La novità della fattispecie induce peraltro il Collegio a disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.

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