Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-05, n. 201604094

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-05, n. 201604094
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604094
Data del deposito : 5 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2016

N. 04094/2016REG.PROV.COLL.

N. 07833/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7833 del 2015, proposto da:
EN - Qualita' Per L'Ambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli, Riccardo Montanaro , con domicilio eletto presso Guido Francesco Romanelli in Roma, Via Cosseria N. 5;



contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse PA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Aristide Police , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Sacchetti N. 11;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t. e Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 07589/2015, resa tra le parti, concernente decadenza incentivi economici riconosciuti ai sensi del d.m. del 5 settembre 2011.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse PA e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Autorita' Per L'Energia Elettrica e il Gas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Romanelli, Police, Fico, per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La Società EN PA, appartiene al gruppo EDF ed è uno dei maggiori operatori italiani nel settore delle attività ambientali e delle energie alternative.

La società gestisce impianti di cogenerazione, in ordine ai quali annualmente richiede il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione regolamentata dalla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 42/02.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 20/2007, in materia di cogenerazione ad alto rendimento, la società in parola inoltrava al GSE la richiesta per il riconoscimento del funzionamento delle unità denominate ITT BARGE SEZ. 1 e ITT BARGE SEZ. 2 quali “cogenerative ad alto rendimento” ai sensi del D.Lgs. 20/2007, come integrato dal D.M. 4 agosto 2011, già con riferimento all’anno di produzione 2010.

GSE accoglieva detta richiesta, riconoscendo alle sopracitate unità l’accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011 per le produzioni degli anni 2010, 2011 e 2012.

Successivamente, con nota prot. GSE/P20130218152 GSE comunicava l’apertura del procedimento di controllo ai sensi dell’art. 11 del D.M. 5 settembre 2011, nell’ambito del quale, in data 20 e 21 novembre 2013 veniva effettuato un sopralluogo presso le unità in oggetto.

Svolte le attività di verifica, con provvedimento prot. n. GSE/P20140018750 del 12 febbraio 2014 GSE chiedeva alla Società di fornire osservazioni in merito alla descrizione dei criteri e dei metodi di calcolo adottati per determinare l’energia di alimentazione degli impianti ITT Barge, in occasione di alcuni malfunzionamenti che la strumentazione di misura del volume del gas avrebbe subito.

In data 18 febbraio 2014 la EN inviava al GSE i documenti e le integrazioni richieste.

Successivamente, il GSE emanava il provvedimento prot. GSE/P20140045774 del 24 aprile 2014, con il quale comunicava a EN PA l’annullamento del riconoscimento dei sopracitati impianti come cogenerativi ad alto rendimento, con conseguente annullamento dei benefici economici riconosciuti ai sensi del D.M. 5 settembre 2011.

In particolare, si contestava a EN il metodo di determinazione dei parametri

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