Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-22, n. 201406218

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-12-22, n. 201406218
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201406218
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10818/2004 REG.RIC.

N. 06218/2014REG.PROV.COLL.

N. 10818/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10818 del 2004, proposto dal Comune di Poggibonsi, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. P M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F L in Roma, via del Viminale, n. 43;

contro

La signora C G, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso la Angela Livi in Roma, via Appia Nuova, n. 96;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1687/2004, resa tra le parti, concernente la corresponsione della indennità di maternità.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocati F L, su delega dell'avvocato P M L, e l’attovato G G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con deliberazione n. 403 del 30 maggio 1995, il Comune di Poggibonsi disponeva a favore della Sig.ra C G – assunta a tempo determinato per supplenze in qualità di insegnante di scuola materna 6° q.f. dal 30 maggio 1994 al 3 giugno 1994 e dal 28 giugno 1994 al 30 giugno 1994, e collocata in interdizione anticipata obbligatoria per maternità dal 30 maggio 1994 – il pagamento dell’indennità di maternità di cui al combinato disposto degli artt. 4, 5, 15, primo comma, e 17 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 7 aprile 1995, nella misura dell’80% della retribuzione.

2. Con istanza in data 14 novembre 1995, la sig.ra C domandava al Comune, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 166/91 e relativamente al periodo riconosciutole a titolo di astensione obbligatoria dal lavoro, il riconoscimento dell’indennità in questione in misura pari al 100% (e non all’80%) del trattamento economico.

Il Comune, con delibera n. 107/97, rigettava la domanda.

3. La sig.ra C, con ricorso al T.A.R. Toscana n. 872 del 2000, chiedeva l'annullamento della delibera con la quale il comune di Poggibonsi aveva negato il riconoscimento dell’indennità in questione in misura pari al 100% del trattamento economico.

In particolare la ricorrente lamentava l’erroneità di quanto rilevato dal Comune per negare quanto richiesto, e cioè l'impossibilità di applicare il più favorevole trattamento recato dal C.C.N.L. del 6 luglio 1995 per gli enti locali (art.19) in quanto riferibile solo al personale in servizio, ritenendo invece applicabile l’art. 15 della legge n. 1204/1971.

3 a. Il Tar per la Toscana, con la sentenza n. 1687 del 4 giugno 2004, ha accolto il ricorso, condannando il Comune di Poggibonsi al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme differenziali conseguentemente riconosciute e su di esse la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, da calcolarsi a partire dalla data di maturazione dell’indennità in questione. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che con il sopravvenuto art. 19, del C.C.N.L. regioni - enti locali 6 luglio 1995, lo stato giuridico tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato sarebbe stato equiparato, con conseguente spettanza, a favore delle lavoratrici a tempo determinato in astensione obbligatoria dal lavoro, se prolungatasi oltre la scadenza del rapporto a tempo determinato, dell'indennità di maternità nella misura del 100%.

4. Il Comune di Poggibonsi ha impugnato la sentenza, lamentando la violazione degli artt. 13 e 17 della legge 1204/1971 e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 16 e 19 del C.C.N.L. del 1995 dei dipendenti delle autonomie locali.

In particolare il Comune deduce che l'art. 16, 6 comma, del citato C.C.N.L. del 1995, impedirebbe estensioni del trattamento economico più favorevole previsto per i dipendenti a tempo indeterminato, dopo la cessazione del rapporto a termine, e pertanto che la sig.ra C avrebbe avuto diritto alla indennità in questione solo nella misura dell'80%.

4 a. Nel costituirsi, l'appellata ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della impugnata sentenza.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell'11 novembre 2014.

DIRITTO

5. L’appello è infondato e va respinto.

Il Comune di Poggibonsi, in applicazione dell’art.8 della legge n. 166/1991, ha disposto che alla appellata spetti l’indennità in questione nella misura dell'80% della retribuzione.

5 a. Orbene, l'assunto non è condivisibile, perché l'invocato art. 16 del C.C.N.L. regioni - enti locali del 6 luglio 1995 stabilisce che al personale assunto a tempo determinato compete il trattamento “economico -normativo” previsto dallo stesso contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, e ciò sia “ ratione materiae ” che per il disposto del successivo art. 19, quanto all’indennità per astensione obbligatoria dal lavoro.

Tale sopravvenuta disposizione contrattuale, nell'equiparare lo stato giuridico tra i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, per il principio ermeneutico di specialità, come ritenuto dal T.A.R., supera quanto disposto dal citato art. 8 della legge n.166/1991.

5 b. Inconferente risulta, inoltre, il richiamo formulato dal Comune al comma sesto dell'art. 16 del citato C.C.N.L. del 1995, che impedirebbe l'estensione del trattamento economico più favorevole previsto per i dipendenti a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto a termine.

Il testo dell'articolo, nella parte richiamata, si riferisce, infatti, agli specifici casi di assenza per malattia, ipotesi ontologicamente diversa dall'astensione obbligatoria per maternità.

5 c. Del resto, i principi a tutela della maternità (art. 31 Cost.), alla base della normativa vigente in materia fino al T. U. sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs. n. 26 marzo 2001, n. 151), non consentono interpretazioni restrittive delle regole previste in argomento.

Non vi sono motivi, pertanto, per discostarsi da quanto ritenuto dal TAR della Toscana con la impugnata sentenza, in quanto la normativa contrattuale succedutasi all'art. 8 della legge 166/1991 ha introdotto in tema di maternità disposizioni più favorevoli, da applicarsi anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Da ciò consegue – come ha rilevato la sentenza impugata – la sussistenza del diritto dell’appellata a percepire l'indennità in questione nella misura del 100% per tutta la durata dell'astensione obbligatoria, ivi compresi i periodi di astensione ricadenti in un tempo successivo alla scadenza del rapporto.

6. In conclusione l'appello è infondato e va respinto.

Le spese del presente grado di giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico dell'amministrazione appellante. Di esse è fatta liquidazione nel dispositivo.

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