Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202303765
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 03765/2023REG.PROV.COLL.
N. 02620/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2620 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A F e dal prof. avv. E S C, con domicilio digitale come da p.e.c. di quest’ultimo risultante da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Catania, Piazza Roma, n. 9,
contro
il Ministero della Giustizia – Commissione esaminatrice concorso 500 posti da notaio indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 21 aprile 2016, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. I, n. -OMISSIS- del 2020, che ha respinto il ricorso proposto avverso l’esclusione dalle prove orali del concorso notarile bandito con D.D.G. 21.4.2016 a 500 posti di notaio, nonché, tra gli altri, della graduatoria finale del concorso de quo approvata con Decreto in data 15 febbraio 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna appellante ha partecipato al concorso per esame a 500 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 21 aprile 2016, ed è stata ritenuta non idonea dall’incaricata Commissione esaminatrice, con conseguente non ammissione alle prove orali del concorso.
2. Con ricorso avanti al Tar Lazio la candidata ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento con il quale non è stata ammessa alle prove orali; il verbale -OMISSIS- del 22 marzo 2017 in cui la Commissione esaminatrice ha reso la valutazione di non idoneità rispetto alle sue prove scritte; il verbale -OMISSIS- del 16 dicembre 2016 con cui la Commissione ha fissato i criteri di valutazione; la graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale. L’odierna appellante ha fondato le proprie censure di illegittimità su di un’articolata serie di motivi ed in particolare: a) con il primo motivo, si è contestata la mancata sottoscrizione del verbale -OMISSIS- del 16 dicembre 2016, recante la definizione dei criteri di valutazione elaborati dalla Commissione esaminatrice; b) con il secondo motivo, si è lamentata la violazione dell’art. 10, commi 1 e 12, d.lgs. n. 166 del 2006, per avere la Commissione iniziato la correzione degli elaborati oltre i 15 giorni prescritti dalla suddetta norma; c) con il terzo motivo, si è lamentata la violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. n. 166 del 2006 in quanto dalla lettura del verbale relativo ai suoi elaborati, non sarebbe comprensibile se la bocciatura sia dipesa da un voto unanime o espresso a maggioranza; d) col quarto motivo si è contestata l’insussistenza di ragioni oggettive in grado di giustificare la valutazione negativa dei propri elaborati, anche alla luce di un esame comparativo con i compiti di altri candidati presi a confronto, d) con il quinto motivo si è lamentata la mancata definizione da parte della Commissione esaminatrice di adeguati criteri in base ai quali l'insufficienza riscontrata in uno degli elaborati può dirsi grave; e) con il sesto motivo, si è dedotta l’erroneità e lacunosità del giudizio di inidoneità espresso dalla ricorrente; f) con il settimo motivo, si è contestato che il tempo impiegato dalla Commissione per la valutazione non sarebbe oggettivamente sufficiente per effettuare un adeguato esame degli elaborati della ricorrente, g) con l’ottavo motivo, si