Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300744

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300744
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300744
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00744/2023REG.PROV.COLL.

N. 04884/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4884 del 2022, proposto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Dott. M M, rappresentato e difeso dall’avv. P D B, con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sezione prima, del 29 marzo 2022, n. 250, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. M M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il cons. Francesco Guarracino e udito per la parte appellata l’avv. Paolo Di Benedetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con sentenza del 29 marzo 2022, n. 250, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria accoglieva il ricorso del dott. M M, sostituto commissario della Polizia di Stato, avverso il provvedimento col quale la Direzione centrale affari generali della Polizia di Stato gli aveva comunicato che il reparto operativo della stazione di Genova Porta Principe, dove svolgeva le funzioni di comandante, non risultava istituito con decreto del Capo della Polizia e, pertanto, non beneficiava dell’indennità di comando terrestre e, per l’effetto, accertava il diritto del ricorrente al conseguimento dell’indennità di comando ex art. 13, co. 3, del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, con decorrenza dal 10 luglio 2015, e condannava il Ministero dell’Interno a corrispondergli le relative differenze stipendiali.

Avverso la sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto appello, cui ha resistito il dott. Mirabelli.

L’esecutività della decisione di primo grado è stata sospesa in accoglimento dell’istanza cautelare proposta in via incidentale con l’appello, dapprima con decreto monocratico del 16 giugno 2022, n. 2724, e quindi con ordinanza collegiale di questa Sezione del 6 luglio 2022, n. 3129.

L’appellato ha prodotto una memoria in vista della discussione.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

E’ appellata la sentenza con cui il T.A.R. Liguria ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla percezione dell’indennità di comando terrestre, con decorrenza dal 10 luglio 2015, per lo svolgimento delle funzioni di comandante presso il reparto operativo della stazione di Genova Porta Principe e ha condannato il Ministero dell’Interno a corrispondergli le relative differenze stipendiali.

Il T.A.R. ha motivato l’accoglimento del ricorso osservando che:

- ai sensi dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) « ai fini della prevista corresponsione dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle indennità operative [i.e. della legge 23 marzo 1983, n. 78] , si provvede all’individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze »;

- questa determinazione è intervenuta a mezzo del decreto interministeriale del 10 luglio 2015 che, anziché elencare le singole posizioni di comando da remunerare con l’indennità in questione, ne ha subordinato la corresponsione alla concorrenza di due requisiti, prevedendone l’attribuzione: 1) al solo personale contrattualizzato;
2) ai responsabili di uffici con funzioni finali, individuati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208;

- nel caso di specie, pacifico il rispetto del criterio sub 1, deve ritenersi ricorrente anche il requisito sub 2, non potendosi convenire con la tesi dell’Amministrazione per cui per “Posti di Polizia” dovrebbero intendersi solo quelli istituiti con apposito decreto del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

- difatti, l’art. 2 del comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, cui espressamente rinvia il decreto interministeriale del 10 luglio 2015, annovera tra gli “uffici con funzioni finali”, al n. 5, gli “uffici periferici, istituiti alle dipendenze del dipartimento della pubblica sicurezza, per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e di polizia di frontiera”, senza fare alcun riferimento a specifiche denominazioni formali degli uffici periferici di polizia ferroviaria (segnatamente: Sezioni, Sottosezioni e Posti, richiamati tra parentesi e soltanto nell’allegato, dunque con finalità meramente esemplificativa) e, soprattutto, senza esigere affatto che l’ufficio periferico sia stato istituito con apposito decreto del Capo della Polizia;

- non è seriamente contestabile che il Reparto Operativo di Polizia Ferroviaria della Stazione di Genova Porta Principe integri un ufficio periferico della Polizia Ferroviaria ex art. 2, comma 1, lett. a) n. 5 del D.P.R. 22.3.2001, n. 208, a nulla rilevando che, per mere ragioni organizzative, abbia successivamente assunto la denominazione formale di “Reparto di Stazione” in luogo di quella originaria di “Posto di Polizia Ferroviaria”, tanto più che, secondo lo stesso Compartimento di Polizia Ferroviaria di Genova, il mutamento di denominazione non avrebbe implicato affatto la soppressione dell’ufficio periferico (ex Posto Polfer), ma, anzi, ne avrebbe accentuato l’importanza, comportando tra l’altro l’assunzione della denominazione di “Comandante” del sovrintendente incaricato della conduzione dell’ufficio.

Con un unico motivo d’appello il Ministero dell’Interno, descritta l’evoluzione e ricostruita la natura giuridica dell’indennità supplementare di comando riconosciuta dalla l. 23 marzo 1983, n. 78, agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando, quale species appartenente al genus delle indennità operative del personale militare, successivamente estesa al personale delle Forze di polizia con funzioni e responsabilità corrispondenti, critica nel dettaglio i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado per sostenere, in definitiva, che il T.A.R. sarebbe caduto in errore allorché non ha riconosciuto la natura costitutiva, anziché ricognitiva, del provvedimento di individuazione dei beneficiari dell’indennità per cui è causa, il che comporta che la mancata previsione di un incarico nell’elenco tassativo degli uffici che danno titolo alla sua corresponsione è di per sé condizione ostativa al riconoscimento della stessa.

L’appello è fondato.

Per consolidato orientamento di questo Consiglio, da cui non si ravvisa motivo di discostarsi, l’individuazione degli ufficiali e sottufficiali che espletano funzioni di comando, presupposto indefettibile ai fini della corresponsione dell’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10 cit. della legge n. 78 del 1983, non discende direttamente dalla suddetta legge, ma passa attraverso un atto di normazione secondaria, che si esplica mediante un provvedimento amministrativo di natura costitutiva e non meramente ricognitiva che condiziona il sorgere, in capo ai soggetti preposti agli uffici individuati, del diritto di credito all’indennità in questione (C.d.S., sez. IV, 15 gennaio 2019, n. 358;
5 agosto 2014, n. 4174;
6 aprile 2012, n. 2049;
2 febbraio 2012, n. 610;
23 settembre 2008, n. 4608).

Conferma della natura discrezionale del potere di individuazione attribuito all’amministrazione, come tale di natura costitutiva, e quindi dell’insussistenza anche per le Forze di polizia di un diritto all’indennità derivante direttamente dal D.P.R. n. 164 del 2002 (del che in questa sede, in definitiva, si discute) si trae, in particolare, dall’art. 9, co. 35, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con l. 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che « In conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, l’articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate » (cfr. C.d.S., sez. IV, n. 358/2019 cit.).

Per queste ragioni l’appello dev’essere accolto e, in conseguente riforma della sentenza appellata, respinto il ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado del giudizio possono essere interamente compensate in considerazione della particolarità della controversia.

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