Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-30, n. 201906540

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-30, n. 201906540
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906540
Data del deposito : 30 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2019

N. 06540/2019REG.PROV.COLL.

N. 03371/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3371 del 2017, proposto da A F, M O, T C, M Z, A F, J Z, G M, G L, P G, A B, R A, G R, C G, F B, P D N, N A, G D M, P I, V D P, A V ed A M, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 13;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I- quater , n. 10477 del 20 ottobre 2016, resa tra le parti, concernente concorso per la nomina di 43 ispettori superiori della Polizia Penitenziaria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati L A e l’avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, ventotto ispettori del ruolo maschile del Corpo della Polizia Penitenziaria, risultati idonei non vincitori all’esito del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina di 43 ispettori superiori bandito nell’aprile 2013, hanno impugnato il successivo decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del resistente Ministero del 21 ottobre 2015, recante l’indizione di un concorso interno per 25 posti di ispettore superiore.

I ricorrenti, premesso che la graduatoria del concorso bandito nel 2013 non sarebbe stata ancora formalmente pubblicata, hanno sostenuto che il nuovo concorso sia “ volto alla copertura degli stessi posti di ruolo cui afferisce la graduatoria degli idonei nell’ambito della quale essi sono collocati, con identici requisiti di partecipazione e identiche prove di esame ” ed hanno, conseguentemente, lamentato la mancata motivazione in ordine alla scelta di indire un nuovo concorso pur in presenza di una graduatoria ancora valida ed efficace, tanto più alla luce del sopravvenuto art. 4, comma 3, d.l. n. 101 del 2013 convertito con l. n. 2014 del 2013 ed in considerazione, altresì, “ dei principi di derivazione comunitaria, volti a contenere le spese pubbliche ” nonché di quanto affermato da questo Consiglio nel parere n. 1099 del 6 marzo 2012.

Costituitasi l’Amministrazione, il T.a.r., dopo aver accolto l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione, ha respinto il ricorso nel merito, assorbendo la questione pregiudiziale di rito svolta dall’Amministrazione inerente all’assunta inammissibilità del ricorso per alcuni dei ricorrenti, in considerazione del relativo posto in graduatoria.

Il Tribunale, in particolare, ha osservato che “ secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 14 del 28 luglio 2011, più volte invocata da parte ricorrente … la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta e incondizionata, essendo individuabili <<casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione>>. Tali casi sono stati identificati, tra altro, con le ipotesi <<in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell’amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva …>>. Detta condizione ricorre nella fattispecie. Invero, il d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante l’ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, all’art. 30-bis, titolato “Promozione alla qualifica di ispettore superiore”, comma 1, prevede che:

“L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella

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