Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2014-05-28, n. 201402229

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2014-05-28, n. 201402229
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402229
Data del deposito : 28 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03445/2014 REG.RIC.

N. 02229/2014 REG.PROV.CAU.

N. 03445/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3445 del 2014, proposto da:


Comune di Casoria, rappresentato e difeso dagli avv. A M e G C, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;


contro

Italsime Srl, rappresentato e difeso dagli avv. O A e E M Zrdi, con domicilio eletto presso l’avv. E M Zrdi in Roma, via Terenzio, 7;
Sirfin Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n. 00446/2014, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di progettazione, implementazione, realizzazione e fornitura dell'architettura software per il progetto casoriamatic@.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Italsime Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati G C, A M, O A e E M Zrdi;


Ritenuta, ad un primo sommario esame, l’insussistenza del fumus boni iuris dell’appello, attesa l’evidente elusività degli atti posti in essere dal Comune appellante, sostanzialmente in contrasto con quanto disposto dalla sentenza del TAR n. 3198-13, oggetto di esecuzione, che ha posto alla base della sua decisione proprio l’omessa produzione di una completa dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), d.lgs. n. 163-06;

Ritenuto che il criterio sostanzialistico, prospettato dal Comune appellante, non può obliterare la circostanza, dirimente, attinente alla mancanza della predetta dichiarazione che non può essere oggetto di integrazione, pena la violazione della par condicio dei concorrenti, pregiudicando i principi di trasparenza e di imparzialità che devono sorreggere le operazioni di gara;

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