Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202407478
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2024
N. 07478/2024REG.PROV.COLL.
N. 07637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7637 del 2022, proposto da
Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A V e M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della difesa e Stato maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato maggiore della Difesa, non costituito in giudizio;
nei confronti
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nazario Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8734/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac, G G, Ministero della Difesa e Stato maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati Vitale, Di Siena e Ciardo in sostituzione di Papi Rea e Nardella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento dell’Enac 5 marzo 2021 n. 26 – P, recante revoca dell’autorizzazione n. 30 del 12 luglio 2019, “ con cui è stata autorizzata l’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica nel rispetto delle specifiche prescrizioni ivi riportate ” e atti connessi.
2. L’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia (di seguito: “Associazione”) ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendo l’accertamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., dell'illegittimità del silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti formulata con propria comunicazione 15 marzo 2021, e per la conseguente condanna di Enac all'ostensione della documentazione richiesta, nonché per la condanna di Enac al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
3. Con motivi aggiunti l’Associazione ha gravato gli stessi atti deducendo ulteriori doglianze.
4. Con ulteriori motivi aggiunti l’Associazione ha gravato:
- la nota Enac prot. 3 giugno 2021-0062177-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Domanda di Autorizzazione Scuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Barletta”;
- la nota Enac prot. 3 giugno 2021-0062178-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Domanda di Autorizzazione Scuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Savona”;
- la nota Enac prot. 3 giugno 2021-0062183-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Domanda di Autorizzazione Scuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Como”;
- la nota Enac prot. 3 giugno 2021-0062187-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Domanda di Autorizzazione Scuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Ferrara”.
5. Il Tar Lazio - Roma, con sentenza 27 giugno 2022 n. 8734, ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere.
6. L’Associazione ha appellato la sentenza con ricorso n. 7637 del 2022.
7. Nel corso del presente grado di giudizio si sono costituiti l’Enac, il Ministero della difesa, lo Stato maggiore dell’Esercito, nonché il signor G G, già intervenuto ad opponendum in primo grado.
8. All’udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’appello è infondato.
10. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità della domanda proposta in primo grado, fondate su profili diversi rispetto a quello di seguito scrutinato (afferente all’interesse a ricorrere dell’Associazione appellante, già ricorrenti in primo grado), e del ricorso in appello (e di eventuali domande nuove in esso contenute).
11. Sempre in via pregiudiziale il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, non potendo quindi accogliere le richieste istruttorie formulate dalle parti, atteso quanto contenuto nei documenti già depositati e l’esito (in rito) della controversia.
12. Con il ricorso in appello è impugnata la statuizione del Tar di inammissibilità per carenza di legittimazione e interesse a ricorrere.
12.1. Il Tar ha infatti dichiarato inammissibili il ricorso in ragione della “ sopra rilevata estraneità dell’ANPI ricorrente al provvedimento di revoca impugnato, nonché, correlativamente, l’inattitudine del provvedimento stesso ad inciderne la posizione giuridica e dunque la carenza di interesse al ricorso ”.
Dall’inammissibilità del ricorso introduttivo il Tar ha fatto discendere “ l’inammissibilità, per le medesime causali, dei primi motivi aggiunti atteso che con essi vengono solo dedotte ulteriori doglianze avverso lo stesso provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo ”.
Il giudice di primo grado ha poi ritenuto del pari inammissibili “ i secondi motivi aggiunti, depositati il 9 settembre 2021, come correttamente eccepito dall’Enac con memoria del 29 ottobre 2021 sul rilievo dell’assenza nelle determinazioni da tale ente assunte il 3 giugno 2021 della natura provvedimentale ”.
12.2. L’appellante si è concentrato sulla statuizione di inammissibilità riguardante l’impugnazione della revoca gravata, censurando alcuni profili della relativa motivazione.
In particolare, secondo l’appellante, “ la pronuncia del TAR (invero ambigua e suscettibile di una pluralità di contrastanti interpretazioni) appare affetta da un grave vizio di illogicità e contraddittorietà in quanto, pur affermando espressamente l’insussistenza della legittimazione/interesse dell’odierna appellante in quanto non destinataria del provvedimento impugnato, sembrerebbe poi prestarsi ad un’interpretazione (erronea) tale per cui l’ENAC potrebbe legittimamente a precludere all’Associazione l’effettuazione dei lanci di interesse militare allorquando una siffatta attività addestrativa presupponga l’impiego di aeromobili civili ”.
Atteso che la sentenza è specificamente censurata nelle parti che riguardano l’impugnazione della revoca 5 marzo 2021, questo Giudice è chiamato a pronunciarsi su tali aspetti.
12.3. Si rileva innanzitutto che l’interesse di parte appellante si appunta sullo svolgimento dell’attività “ aviolancistica di interesse militare ”. A tale ultimo riguardo lo Statuto dell’Associazione, delineandone i fini, enuclea il perimetro nell’ambito del quale può manifestarsi l’interesse a ricorrere, stabilendo che l’Associazione “ è l’unico ente che cura la disciplina, in ambito civile e su tutto il territorio nazionale, l’attività paracadutistica avente interesse militare ”, nell’effettuazione della quale “ si attiene alle norme emanate rispettivamente dal: Ministero della Difesa per quelle d’interesse militare ” (art. 4 dello Statuto). 12.4. Enucleato l’interesse dell’appellante, si rileva che risulta rilevante, ai fini della decisione (di rito), il profilo del contenuto dei provvedimenti impugnati, al fine di valutare l’interesse dell’Associazione alla relativa decisione.
Risulta invece recessivo l’aspetto soggettivo degli stessi e, in particolare, la competenza dell’Enac, che, peraltro, è delineata dall’art. 2 l’art. 2 del d. lgs. n. 250 del 1997, in base al quale la stessa esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell’Aviazione civile (del Ministero dei trasporti) ed in particolare provvede, fra l’altro, alla “ regolamentazione tecnica ” e all’attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché alla tenuta dei registri e degli albi “ nelle materie di competenza ” (con le dovute conseguenze sulla revoca qui gravata, avente la portata di cui infra ).
12.5. Precisato quanto sopra, la disciplina del paracadutismo è contenuta, in attuazione dell’art. 731 del codice della navigazione, così come modificato dalla legge n. 213 del 1983, nel d.P.R. n. 566 del 1988, recante “ Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213 ”.
Il d.P.R. n. 566 del 1988 prevede, in termini generali, che le attività di volo e quelle connesse direttamente al volo, e specificamente, per quanto di interesse in questa sede, l'esercizio dell'attività di paracadutista, sono subordinate al possesso della licenza per paracadutista (art. 2 comma 1 lett. c n. 1), disciplinando altresì la relativa abilitazione (art. 3).
L’art. 10 comma 1 del d.P.R. n. 566 del 1988 demanda al Ministro dei trasporti di stabilire, con decreto, i programmi di addestramento, ivi compresi quelli relativi ai corsi, e l'attività minima di volo o di lancio per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e