Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-04-03, n. 201701524

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-04-03, n. 201701524
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201701524
Data del deposito : 3 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2017

N. 01524/2017REG.PROV.COLL.

N. 02342/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2342 del 2016, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato T V, domiciliato ex art. 25 cod. proc. amm. presso la Segreteria della III Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Verona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO n. 00989/2015, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Verona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. P U e uditi per le Amministrazioni appellate l’avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento in data 19 gennaio 2015, la Questura di Verona ha negato all’odierno appellante, cittadino albanese entrato in Italia nel 2004 non ancora maggiorenne, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato scadente il 1 febbraio 2013.

2. Il diniego è stato adottato in applicazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, sulla base della omessa dimostrazione – nonostante la comunicazione del preavviso di rigetto, infruttuosa per irreperibilità del destinatario, e la richiesta di informazioni sullo stato della pratica da parte di un legale, tuttavia privo di mandato - dell’esistenza di un rapporto di lavoro e del possesso di adeguati mezzi di sostentamento.

3. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata (S.U., n. 989/2016) ha respinto il ricorso avverso il diniego, sottolineando che il ricorrente non aveva percepito redditi negli anni 2011, 2012 e 2013, e che non poteva assumere rilievo la circostanza che il ricorrente avesse iniziato un nuovo rapporto lavorativo a decorrere dall’11 marzo 2015, posto il criterio prognostico di valutazione della capacità reddituale, legato a fatti sopravvenuti, può integrare la valutazione dei redditi pregressi solo nell’ipotesi in cui nel periodo di validità del permesso di soggiorno emergano significative attività lavorative.

4. Nell’appello, si sostiene che:

- poiché il periodo di mancato svolgimento di attività lavorativa coincide con la crisi del mercato del lavoro, la Questura avrebbe dovuto indicare nella comunicazione procedimentale la possibilità di produrre documentazione anche proveniente da familiari o conviventi sulle modalità di mantenimento dello straniero;

- si sarebbe dovuta considerare la documentazione sul nuovo rapporto di lavoro, stabile e duraturo, presentata prima che venisse notificato il diniego;
d’altra parte, la stessa comunicazione procedimentale poteva essere ritenuta una semplice richiesta di integrazione e non un preavviso di rigetto;

- non è stata considerata la lunga permanenza in Italia, l’inserimento sociale e l’assenza di pregiudizi penali.

5. Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato, depositando una memoria di stile.

6. L’appello è infondato e deve essere respinto.

6.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Sezione:

- ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, sulla base degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, costituisce condizione soggettiva non eludibile il possesso di un reddito minimo, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, essendo finalizzato ad evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, d’altra parte, la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Cons. Stato, III, n. 2227/2016;
n. 2335/2015;
n. 3596/2014);

- per tali motivi, in assenza di detto requisito reddituale, l’art. 5, comma 5, cit., non consente di attribuire una rilevanza prevalente alla durata del soggiorno, al livello di integrazione sociale, alla mancanza di pregiudizi penali e di polizia (ma soltanto all’esistenza di legami familiari in Italia, che nel caso in esame non si verifica);

- tuttavia, in sede di rinnovo, nel valutare il possesso del requisito reddituale, la Questura deve prendere in considerazione non soltanto il reddito maturato nei periodi pregressi, ma (qualora questo sia mancato, o comunque si attesti al di sotto della soglia desumibile dall’art. 29 del d.lgs. 286/1998) anche le capacità reddituali prospettiche, desumibili dalla documentazione presentata dall’interessato nell’ambito del procedimento e disponibile al momento dell’adozione del provvedimento (cfr. in ultimo, Cons. Stato, III, n. 843/2017;
n. 4549/2016;
n. 3569/2016;
n. 5108/2015;
n. 2699/2015).

6.2. In questo senso, l’affermazione del TAR va corretta, potendo assumere rilevanza anche elementi sopravvenuti alla scadenza del permesso oggetto di rinnovo, e tuttavia utilmente (prima della chiusura del procedimento di rinnovo) sottoposti alla valutazione della Questura.

Nel caso in esame, però, è pacifico che la instaurazione del rapporto di lavoro sia avvenuta successivamente, e consegua ad un periodo pluriennale in cui non risultano redditi adeguati.

6.3. Può aggiungersi, in relazione ad un rilievo dell’appellante (invero non esplicitato in autonoma censura), che, in assenza di redditi propri e di fondate prospettive reddituali per un periodo prolungato, la disponibilità al sostentamento espressa da terzi non appartenenti al nucleo familiare non può valere ad integrare il requisito economico richiesto dalla legge (cfr. Cons. Stato, III, n. 5400/2016 e n. 3569/2016).

6.4. Né si può ritenere che il provvedimento sia viziato per carenze nella partecipazione procedimentale, non essendo contestato che la comunicazione in data 25 giugno 2013 non sia andata a buon fine per fatto imputabile al destinatario, ed avendo essa un inequivoco tenore di preavviso di rigetto (“Qualora entro il termine sopra indicato non venga prodotta alcuna documentazione, quest’Ufficio procederà al rigetto dell’istanza”).

6.5. In tale contesto, nessuna illegittimità può derivare dal ritardo con cui è stato possibile chiudere il procedimento (così che l’appellante ha di fatto avuto a disposizione un più lungo periodo di tempo per reperire un’occupazione) e notificare il provvedimento di diniego. Ed il reperimento di un’occupazione dopo l’adozione del diniego può soltanto costituire il presupposto per un eventuale riesame della posizione dell’appellante da parte della Questura.

7. Considerata la natura della controversia e la consistenza delle difese di controparte, le spese del grado di giudizio possono essere compensate.

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