Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-05-30, n. 201803235

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-05-30, n. 201803235
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803235
Data del deposito : 30 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2018

N. 03235/2018REG.PROV.COLL.

N. 00569/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M S, G I, F C, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M S in Roma, viale Parioli, n. 180;

contro

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati S P e P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via G.B. Martini, n. 3;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, n. 12625/2017, resa tra le parti e concernente: ricorso ex art. 117 cod. proc. amm.;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della CONSOB;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati F C, E C, M S, G I e P P;


PREMESSO che, nel corso del presente giudizio d’appello, sono stati prodotti, in prossimità dell’odierna camera di consiglio, l’atto di accertamento relativo al procedimento sanzionatorio CONSOB (procedimento n. 53926/2016) e la delibera CONSOB n. 20344 del 15 marzo 2018, che definiscono tale procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dell’odierno appellante (nonché nei confronti di altri), con conseguente improcedibilità del ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., proposto dal medesimo dinanzi al T.A.R. per il Lazio avverso il silenzio serbato dalla CONSOB sull’atto di diffida, significazione e messa in mora inoltrato il 14 luglio 2017 – avente ad oggetto la richiesta « a dismettere o, in subordine, a sospendere il procedimento amministrativo avviato, in pendenza o comunque in attesa della conclusione del giudizio penale » avviato nell’ottobre 2015 dalla Procura della Repubblica di Milano in ordine ai medesimi fatti oggetto di contestazione da parte della CONSOB nel procedimento amministravo sanzionatorio – e dichiarato inammissibile dal T.A.R. (a spese compensate) per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ai procedimenti sanzionatori CONSOB;

CONSIDERATO infatti che, secondo quanto costantemente affermato da questo Consiglio di Stato, la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia e che dunque non sia venuto meno l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e ad adottare il conseguente ordine di provvedere, con la conseguenza che l’emanazione di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato e in esecuzione dell’obbligo di legge, rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualora il provvedimento intervenga nelle more del giudizio (v. in tal senso, ex multis , Sez. VI, 30 marzo 2015, n. 1648);

RILEVATO che pertanto il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza e declaratoria d’improcedibilità dell’appello, non essendo l’impugnazione più sostenuta da alcun interesse di carattere processuale e sostanziale in conseguenza della caducazione degli effetti del ricorso di primo grado e dell’impugnata sentenza;

RITENUTO che, tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate fra le parti;

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