Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-10-13, n. 202006151

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-10-13, n. 202006151
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202006151
Data del deposito : 13 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/10/2020

N. 06151/2020REG.PROV.COLL.

N. 03638/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3638 del 2020, proposto dalla Bunder Company s.p.a. e dalla Jcoplastic s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in proprio e nelle qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e di mandante del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, rappresentati e difesi dagli avvocati V A P e A C, con domicilio eletto presso lo studio del dott. F P in Roma, via Guglielmo Calderini, n. 68;

contro

la Azienda Multiservizi e Igiene Urbana (AMIU) spa Taranto società unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Angelo Piazza, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

nei confronti

la Eurosintex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;
la SMP S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Ecoplast s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli e Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, n. 244 del 20 febbraio 2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Multiservizi e Igiene Urbana (AMIU) S.p.a. Taranto società unipersonale, della Eurosintex S.r.l. e della SMP s.r.l.;

Visto l’appello incidentale proposto dalla Eurosintex s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2020 – svoltasi in videoconferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020 - il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti gli avvocati V A P, Gennaro Terracciano e Angelo Clarizia che hanno chiesto il passaggio in decisione con tutti gli effetti di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana (AMIU) s.p.a. Taranto società unipersonale (di seguito anche

AMIU

Taranto), con bando pubblicato sulla GURI del 30 agosto 2019, ha indetto una “procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiali di consumo per l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Comune di Taranto” per un importo a base di gara di euro 4.410.323,00 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

All’esito della procedura di gara, alla quale hanno partecipato tre concorrenti, si è classificata al primo posto la Eurosintex (punteggio complessivo di 80,812), al secondo posto il RTI SMP – Ecoplast (punteggio complessivo di 78) ed al terzo posto il RTI Bunder Company – Jcoplastic (punteggio complessivo di 65,198).

L’

AMIU

Taranto, con la determina del 7 novembre 2019, ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Eurosintex.

La Bunder Company s.p.a. e la Jcoplastic s.p.a., in qualità rispettivamente di capogruppo mandataria e mandante del costituendo raggruppamento, hanno proposto ricorso dinanzi al Tar Puglia, Sezione staccata di Lecce, avverso la detta aggiudicazione, così come l’aggiudicataria Eurosintex ha proposto un ricorso incidentale volto all’annullamento degli atti di gara nella parte in cui la stazione appaltante non ha escluso il RTI Bunder.

Il Tar per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione Seconda, con la sentenza n. 244 del 20 febbraio 2020, ha rigettato il ricorso principale ed ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

Di talché, la Bunder Company s.p.a. e la Jcoplastic s.p.a. hanno proposto il presente appello, articolando le seguenti censure.

Error in iudicando: Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di gara. Violazione del principio dell’autovincolo procedimentale. Violazione ed erronea applicazione della norma UNI EN 12899-3:2007. Eccesso di potere per errore di fatto, erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria. Sviamento. Illegittimità diretta e derivata.

Primo motivo

La valutazione attribuita dalla Commissione di gara, con riferimento al parametro valutativo fissato dall’art. 19.1 del disciplinare, in ordine ai mastelli dell’offerta Eurosintex sarebbe stata sovrastimata, non avendo la Società prodotto alcun certificato a riprova della catarifrangenza.

La statuizione del giudice di primo grado di inammissibilità del motivo sarebbe erronea, in quanto le plurime censure mosse avverso l’offerta dell’aggiudicataria sarebbero idonee, nel complesso, a superare la c.d. prova di resistenza.

La lex specialis avrebbe richiesto che la catarifrangenza fosse provata tramite certificato, non ammettendo altri metodi di prova e, quindi, escludendo a monte la possibilità di utilizzare alternativamente il certificato o il rapporto di prova.

In altri termini, il certificato ed il rapporto di prova costituirebbero due differenti tipologie di documentazione tecnica e la stazione appaltante, nello stabilire le regole del gioco, avrebbe scelto la prima, stabilendo di attribuire il maggiore punteggio solo alla “coppia di catarifrangenti con rifrangenza classe 1 certificati”.

Secondo motivo

La Commissione avrebbe erroneamente attribuito alla Eurosintex il punteggio massimo per il parametro relativo al “peso totale ammesso” dei contenitori di cui al punto 19.1 del disciplinare di gara.

Non corrisponderebbe al vero che l’aggiudicataria abbia prodotto in sede di gara, quali allegati all’offerta tecnica, i rapporti di prova dei contenitori da 120 lt, 240 lt, e di quelli da lt 1100 di marca SULO da cui possa evincersi il peso ammissibile.

La sentenza gravata avrebbe dovuto statuire che alla Eurosintex avrebbero dovuto essere detratti 15 punti per il criterio “peso massimo ammissibile”, per i pesi dichiarati dei carrellati da 120 lt, 240 lt, 360 lt e 1100 lt di cui all’art. 19.1 della lex specialis .

Terzo motivo

Il giudice di prime cure ha ritenuto la produzione giudiziale della Eurosintex irrilevante, posto che la società avrebbe già in sede di gara depositato documentazione atta a comprovare il peso massimo dei carrellato dichiarato, ma tale statuizione sarebbe diametralmente opposta a quella che lo stesso giudicante ha reso nella sentenza n. 245 del 2020, su ricorso della seconda graduata SMP, in cui ha rigettato le analoghe doglianze sollevate dalla SMP in quanto la Eurosintex avrebbe provato in sede giudiziale le capienze dei carrellati dichiarate in gara, tramite la produzione delle apposite schede, in data 29 gennaio 2020.

Non vi sarebbe traccia negli atti relativi alla partecipazione della Eurosintex di documentazione atta a comprovare il “peso massimo ammissibile” dichiarato per i contenitori da 120 lt, 240 lt e 360 lt.

Il giudice di prime cure avrebbe tralasciato la circostanza che il rapporto di prova rilasciato dal TUV in data 29 gennaio 2020 è di segno contrario rispetto al test report rilasciato ai fini EN 840:2012 dal TUV prodotto dalla Eurosintex a corredo dell’offerta con riferimento al contenitore carrellato da 360 lt.

La verifica dovrebbe necessariamente essere effettuata sulla scorta della documentazione allegata all’offerta tecnica.

Quarto motivo

L’Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna verifica in capo all’aggiudicataria dei requisiti posseduti ed attestati al momento della presentazione dell’offerta, con particolare riferimento alla veridicità delle dichiarazioni rese in relazione alle caratteristiche dei prodotti offerti.

Quinto motivo

La Commissione di gara avrebbe erroneamente assegnato al RTI Bunder 1 punto anziché il punteggio massimo di 6 punti per il criterio “coperchio dotato di maniglione unico” di cui all’art. 19,1 del disciplinare di gara,

Il RTI deducente, infatti, ha dichiarato nella relazione tecnica di offrire per i cassonetti la dotazione di un “maniglione” che, in quanto tale, non potrebbe che essere unico, altrimenti si sarebbe dichiarato coperchio a “prese” o a “maniglie”.

Sesto motivo

Il RTI Bunder ha riproposto il motivo che il giudice di primo grado avrebbe omesso di delibare, evidenziando che il provvedimento con cui è stata ordinata l’esecuzione anticipata della fornitura in via d’urgenza sarebbe privo di motivazione, mancando ogni riferimento all’ipotesi della perdita del finanziamento comunitario di cui all’art. 24 del disciplinare di gara.

Settimo motivo

Le appellanti hanno riproposto anche gli altri motivi di gravame del ricorso principale che il Tar Puglia avrebbe omesso di delibare.

La stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l’esclusione dalla gara del RTI SMP, secondo graduato, in quanto il RUP ha disposto la sua segnalazione all’ANAC perché detto concorrente non sarebbe stato in grado di riscontrare la richiesta della stazione appaltante mediante adeguata documentazione di supporto a quanto dichiarato nella propria offerta tecnica in ordine ai requisiti di cui all’art. 19.1 del disciplinare.

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