Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2024-02-07, n. 202401254

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza collegiale 2024-02-07, n. 202401254
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401254
Data del deposito : 7 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2024

N. 07802/2023 REG.RIC.

N. 01254/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07802/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7802 del 2023, proposto da


Capri Sightseeing s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 4109/2023, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2024 il Cons. S R M;

Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Kivel Mazuy e Leone;


1. La controversia riguarda l’attività di trasporto pubblico non di linea di persone, effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge n. 11 agosto 2003 n. 218.

2. La Capri Sightseeing s.r.l. ha presentato in data 11 dicembre 2022 un’istanza al Comune di Capri per il rilascio di tre licenze NCC con autobus superiore a nove posti, per attività di trasporto pubblico non di linea di persone, effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente.

3. Con provvedimento 26 gennaio 2023 n. 28 il Comune ha denegato l’istanza.

4. La società ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Campania – Napoli, congiuntamente alla nota del 3 marzo 2023, con cui il Comune di Capri ha comunicato di non ravvisare elementi tali da annullarlo in autotutela, e il regolamento per il servizio di noleggio di autobus con conducente approvato con delibera consiliare n. 9 del 14 marzo 2014 del Comune di Capri, come modificato con delibera consiliare n. 24 del 24 marzo 2017.

5. Il Tar, con sentenza 10 luglio 2023 n. 4109, ha respinto il ricorso.

6. La società ha appellato la sentenza con ricorso n. 7802 del 2023.

7. Lo scrutinio del ricorso in appello presuppone di delineare il quadro delle competenze in materia attività di trasporto pubblico non di linea di persone effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, in particolare con riferimento al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della legge n. 218 del 2003.

8. L’art. 4 della legge n. 218 del 2003 intesta infatti alle regioni la competenza legislativa di “ adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza ”, al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire e di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie (comma 1).

In tale contesto le regioni sono tenute a stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, oltre che a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada (comma 2).

Ai sensi del successivo art. 5 comma 1 della legge n. 218 del 2003 l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

9. A fronte di ciò oggetto della presente controversia è un provvedimento comunale di diniego di rilascio di tre licenze NCC con autobus superiore a nove posti, per attività di trasporto pubblico non di linea di persone, effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente.

La fonte del potere comunale è individuata dall’appellante in una circolare della Regione Campania prot. n. 2005.030291 dell’8 aprile 2005, che è citata e richiamata testualmente.

Anche l’Amministrazione resistente richiama, e cita testualmente, detta circolare (“ i Comuni conservano la competenza ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione del noleggio autobus con conducente ”).

La circolare, pur essendo conosciuta dalle parti, non è depositata in giudizio, né facilmente reperibile.

Il Collegio ritiene di dovere avere piena e diretta contezza della fonte del potere comunale nella materia dell’autorizzazione di cui alla legge n. 218 del 2003, riguardante l’attività di trasporto pubblico non di linea di persone, effettuata mediante servizi di noleggio di autobus con conducente.

8. A tal fine onera la Regione Campania, Direzione generale per la mobilità di depositare, entro quindici giorni dalla comunicazione (o notificazione se anteriore) della presente ordinanza, la circolare prot. n. 2005.030291 dell’8 aprile 2005 e ogni altro atto regionale che sia intervenuto in materia.

9. Allo stesso fine è facoltà delle parti di depositare quanto ritenuto utile.

10. Fissa, per il seguito della trattazione della causa, l’udienza indicata in dispositivo.

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