Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-15, n. 202103102

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-15, n. 202103102
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103102
Data del deposito : 15 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2021

N. 03102/2021REG.PROV.COLL.

N. 00400/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2021, proposto dal Comune di Sale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati M C C e G C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C S in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;



contro

La società-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della società-OMISSIS-s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il consigliere Alessandro Verrico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Piemonte (R.G. n. -OMISSIS-), la società-OMISSIS-s.r.l., proprietaria di un capannone industriale censito al CNF al foglio 21, particella n. 236, sub. 1, 3 e 5 sito in via -OMISSIS-n. 1 nel territorio del Comune di Sale, impugnava l’ordinanza del Sindaco di Sale n. 1 del 29 gennaio 2019, con cui veniva ordinato alla società ricorrente, in qualità di proprietaria degli immobili, di attivarsi entro trenta giorni alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti depositati nelle sue proprietà dalla società-OMISSIS-s.r.l.

2. Il T.a.r. Piemonte, Sezione I, dopo aver respinto l’istanza cautelare, con la sentenza n.-OMISSIS-, ha accolto il ricorso, per l’effetto annullando l’impugnata ordinanza, e ha compensato le spese di giudizio tra le parti.

Secondo il Tribunale, in particolare:

a) il Comune di Sale avrebbe travisato le circostanze fattuali poste alla base della rivalutazione della posizione della società ricorrente (la mancata attivazione delle azioni di tutela della proprietà e la mancata acquisizione delle polizze assicurative previste in sede contrattuale), peraltro già note sin dai tempi di emanazione delle prime ordinanze nn. 3 e 6 del 2018, incorrendo altresì in contraddittorietà con gli esiti provvedimentali assunti in sede di autotutela (ove si dava atto della tempestiva presentazione di una denuncia-querela a cura del rappresentante legale della società proprietaria nella quale si denunciavano gli artifici e raggiri posti in essere dai rappresentanti della-OMISSIS-s.r.l. in danno della società-OMISSIS-e della tempestiva attivazione delle procedure di sfratto per rientrare nella disponibilità dell’immobile di sua proprietà);

b) d’altro canto, non sarebbe significativa la circostanza che la risoluzione dei contratti di locazione non si sia perfezionata in modo tempestivo e per l’interezza del complesso, così come sarebbe destituita di fondamento fattuale la censurata mancata produzione delle polizze assicurative (stante l’avvenuto deposito della polizza Multirischi stipulata dalla-OMISSIS-s.r.l. nel mese di novembre 2017);

c) non sarebbe comunque formulabile nel caso di specie un giudizio di rimproverabilità a titolo di colpa, atteso che, nel breve lasso di tempo intercorso tra l’avvio della locazione e il primo sopralluogo, non appariva ragionevolmente esigibile l’esercizio della facoltà di controllo ex art. 1619 cod. civ., in quanto non sussistevano indici sintomatici di allerta, stante la puntuale corresponsione dei canoni, la vigenza del periodo transitorio dell’“ instauranda attività ” e il carattere intrinsecamente fraudolento con cui erano stati ‘sapientemente’ stipati i magazzini;

d) parimenti, non sarebbe addebitabile alla società proprietaria una generica culpa in vigilando di tipo omissivo, in ragione del mancato impedimento o segnalazione del deposito non autorizzato di rifiuti presso il sito in parola.

3. Il Comune di Sale ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario.

In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

i ) “ Error in iudicando in merito alle considerazioni svolte sul comportamento tenuto da -OMISSIS-. Erronea motivazione della Sentenza con riguardo agli elementi indicati dall’Amministrazione Comunale nell’Ordinanza 1/2019 (paragrafi 4.1 – 4.4 della Sentenza) ”: dalle circostanze fattuali poste a base dell’ordinanza impugnata sarebbe emerso come l’-OMISSIS- non abbia vigilato sugli immobili di sua proprietà concessi in locazione alla -OMISSIS-, con particolare riferimento al capannone industriale non autorizzato al trattamento e al recupero dei rifiuti (identificato al NCEU al foglio 21 particella 236 sub 1) ed ai terreni locati esterni ai capannoni industriali (identificati NCT al foglio 21 mappali 149-150-209); ciò discenderebbe, invero, dalle seguenti due circostanze:

a) l’-OMISSIS- ha stipulato un contratto di locazione per il capannone industriale non autorizzato al trattamento e recupero dei rifiuti, senza accertarsi che la ditta-OMISSIS-avesse acquisito le autorizzazioni previste per tali attività e, dunque, senza successivamente accertarsi che gli stessi non venissero utilizzati per tale attività in assenza di autorizzazione;

b) contrariamente a quanto sostenuto nell’istanza di annullamento in autotutela a suo tempo presentata, la procedura di sfratto attivata dall’-OMISSIS- ha riguardato unicamente i terreni locati esterni ai capannoni in argomento (identificati NCT al foglio 21 mappali 149-150-209) e, dunque, non interessanti la parte occupata dai rifiuti.

ii ) “ Error in iudicando in relazione alla valutazione dell’assenza di culpa in vigilando in capo alla -OMISSIS-. Erronea motivazione della Sentenza con riguardo agli elementi indicati dall’Amministrazione Comunale nell’Ordinanza 1/2019 (paragrafi 5 e 6 della Sentenza) ”: la gravata sentenza sarebbe erronea per non aver correttamente valutato il comportamento omissivo della -OMISSIS-, considerata l’esigibilità di una semplice attività di vigilanza dei beni concessi in locazione da parte della proprietaria, in particolare se si tiene in considerazione che la stessa era a conoscenza del fatto che, prima di essere utilizzate, le porzioni del capannone ove sono stati rinvenuti i rifiuti avrebbero dovuto essere debitamente autorizzate.

3.1. Si è costituita in giudizio l’originaria ricorrente, la quale, depositando

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