Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-21, n. 202103952

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-05-21, n. 202103952
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202103952
Data del deposito : 21 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2021

N. 03952/2021REG.PROV.COLL.

N. 01583/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2015, proposto da
M R D M, D S, rappresentati e difesi dagli avvocati F T, R M Z, con domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, via Cola di Rienzo n.111;

contro

P T, A F D G, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, Alessandra Noli Calvi, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde n.2;
L Bmi, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Mattavelli in Roma, viale Mazzini 113;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 03062/2014, resa tra le parti, concernente del permesso di costruire


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P T e di A F D G e di L Bmi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati R M Z, Alessandra Noli Calvi e A C che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) d.l. 1/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’appello in esame le odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 3062 del 2014 del Tar Lombardia, recante accoglimento dell’originario gravame.

Quest’ultimo era stato proposto dalle odierne parti appellate, in qualità di proprietari di unità immobiliari situate nel condominio di via Saffi, n. 17, al fine di ottenere l’annullamento degli atti concernenti la realizzazione di un terrazzo sull’edificio stesso di via Saffi, n. 17, previa demolizione di una parte della falda del tetto.

All’esito del giudizio di primo grado il Tar accoglieva il ricorso per mancanza di adeguato assenso dei condomini e per l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, le parti appellanti deducevano i seguenti motivi di appello:

- erroneità della sentenza in relazione al preteso mancato permesso dei condomini, sia per non necessità in astratto sia per sussistenza dell’assenso in concreto;

- erroneità della sentenza in relazione alla pretesa mancanza di autorizzazione paesaggistica, sia per mera eventuale inefficacia, in linea generale, sia per la concreta sussistenza del titolo, nel caso di specie.

Il Comune di Milano non si costituiva in giudizio. I privati appellati si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 1564 del 2015 veniva respinta la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Alla pubblica udienza straordinaria dell’11 maggio 2021 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto la sentenza che ha annullato i titoli, assentivi dell’intervento di cui alla narrativa in fatto, sulla scorta di due motivi, contestati dai vizi di appello dedotti dagli odierni appellanti.

2. In dettaglio, dall’analisi della documentazione versata in atti risulta che, all’esito della complessa attività istruttoria riassunta in atti, il Comune odierno appellato rilasciava in data 13 dicembre 2013, in favore della sig.ra M R D M il permesso di costruire n. 1079, avente ad oggetto la realizzazione di un terrazzo sull’edificio del condominio sito in via Saffi, n. 17, previa demolizione di una parte della falda del tetto. Tali opere costituiscono una parte di quelle previste da un più ampio progetto di recupero di sottotetto per il quale era stata in precedenza rilasciata un’autorizzazione paesaggistica (n. 471/2011).

3. L’appello è fondato sotto entrambi i profili dedotti avverso i due motivi di annullamento accolti dalla sentenza impugnata.

4. In relazione al primo motivo di annullamento del Tar, concernente il presunto mancato assenso condominiale, assume rilievo assorbente l’avvenuto ottenimento dello stesso in relazione all’intero intervento, nell’ambito del quale si colloca la parte autorizzata con il titolo impugnato in prime cure.

4.1 In generale, va precisato che non ogni minimo intervento concernente l’utilizzo della copertura condominiale presuppone l’assenso condominiale.

In disparte dei limiti di verifica della legittimazione da parte dell’istante, propri della p.a. in caso di rilascio di titoli edilizi che avviene sempre con salvezza dei diritti dei terzi, le coperture orizzontali degli edifici in città in cui dette coperture non richiedono protezioni con tegole o strutture spioventi, vengono normalmente utilizzate come terrazze - cioè come spazi architettonici aperti e agibili, per quanto accessori ad appartamenti sottostanti - con regole private che ne disciplinano l'eventuale uso comune dei condomini. Ne consegue che non vi è alcun mutamento di destinazione d'uso quando una di queste coperture venga utilizzata quale terrazza, utilizzabile nei modi e con i titoli abilitativi, previsti per tali porzioni immobiliari (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 177).

4.2 In linea particolare, se da un lato è pur vero che l’intervento assentito contiene una modifica della falda, quindi appare di maggiore impatto anche sull’estetica del condominio, oltrepassando i limiti predetti, dall’altro lato nel caso di specie sussiste la necessaria autorizzazione;
infatti, quanto contenuto nel permesso di costruire impugnato in prime cure, risultava già essere stato assentito in relazione al più ampio intervento, in precedenza autorizzato dal punto di vista paesaggistico.

4.3 In proposito, nel rispetto dei principi di logica funzionale e di tutela dell’affidamento, appare evidente che l’assenso all’intervento globale contenga anche quello ad una parte dello stesso.

4.4 In dettaglio, dalla lettura del verbale dell’assemblea di condominio del 2 luglio 2012 emerge la sottoposizione ai condomini e la conseguente approvazione assembleare del più ampio progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica.

Dal raffronto dei disegni emerge come tale più ampio progetto, assentito dall’assemblea e dalle successive adesioni alla relazione (cfr. documenti di primo grado richiamati nell’ambito del primo motivo dell’atto di appello), contenga il chiaro riferimento alla trasformazione del terrazzo, oggetto del permesso di costruire impugnato in prime cure.

4.5 Risulta pertanto errata la valutazione svolta dal Tar, laddove ha ritenuto che “l’intervento edilizio sottoposto all’esame dell’assemblea, e dalla stessa approvato, era un intervento di recupero di sottotetto. Il titolo abilitativo successivamente richiesto, rilasciato nel dicembre 2013, ha un oggetto differente e cioè la realizzazione di un terrazzo”;
infatti, quest’ultimo costituiva già una parte di quanto presentato e paesaggisticamente assentito.

4.6 Tali elementi trovano piena conferma dall’attenta istruttoria che gli uffici comunali hanno svolto sul punto, emergente dalla documentazione prodotta in primo grado dalla difesa comunale (cfr. in specie nota di richiesta datata 5 novembre 2013 e documentazione conseguente).

4.7 In proposito, infine, irrilevanti appaiono gli esiti processuali civili sulla titolarità del tetto e del sottotetto, in quanto, se in generale oggetto del giudizio amministrativo è la legittimità dei titoli sulla scorta dei vizi dedotti, nel caso di specie l’intervento risulta assentito dai condomini nei termini predetti.

5. In relazione al secondo motivo di annullamento del Tar, concernente la presunta mancanza invalidante di autorizzazione paesaggistica, le valutazioni svolte nella sentenza impugnata appaiono erronee sia in diritto (laddove ritiene l’assenso paesaggistico come presupposto non di efficacia ma di validità di quello edilizio), sia in relazione alle risultanze documentali (laddove ritiene assente l’assenso paesaggistico al complesso dell’intervento in cui si colloca la parte in oggetto).

5.1 Sul primo versante, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di evidenziare come permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica siano titoli con contenuti differenti, seppure ambedue relazionati al territorio, e l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli;
il permesso di costruire può essere rilasciato anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1436).

5.2 Sul secondo versante, se per un verso l’autorizzazione paesaggistica sussisteva (cfr. doc n. 4 del fascicolo di primo grado) e comprendeva anche la porzione di lavori assentiti, in termini edilizi, con il permesso impugnato in prime cure, per un altro verso gli uffici comunali risultano aver svolto, anche sul punto, una approfondita ed articolata istruttoria, all’esito della quale hanno condivisibilmente ritenuto il lavoro progettato accompagnato dall’assenso paesaggistico predetto.

6. Le considerazioni sin qui svolte assumono rilievo assorbente e comportano la fondatezza dell’appello;
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi, a fronte della complessità in fatto della fattispecie, per compensae tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

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