Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-09-06, n. 202407481
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Testo completo
Pubblicato il 06/09/2024
N. 07481/2024REG.PROV.COLL.
N. 07776/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7776 del 2022, proposto da
A B, rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della difesa e Stato maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato maggiore della Difesa, non costituito in giudizio;
nei confronti
G G, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nazario Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8735/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di E, G G, Ministero della difesa e Stato maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2024 il Cons. S R M e uditi per le parti gli avvocati Batti, Ciardo in sostituzione di Papi Rea e Nardella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda il provvedimento dell’E 5 marzo 2021 n. 26 – P, recante revoca dell’autorizzazione n. 30 del 12 luglio 2019, “ con cui è stata autorizzata l’attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica nel rispetto delle specifiche prescrizioni ivi riportate ” e atti connessi.
2. Il signor A B, socio dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia (di seguito: “Associazione”), ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendo altresì l’accertamento della legittimazione da parte dei soci dell'Associazione a effettuare lanci “di interesse militare” con paracadute a calotta emisferica da velivolo civile, sotto il controllo del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 2.7.1 del decreto ministeriale n. 467 del 1992.
3. Con motivi aggiunti il signor A B ha gravato gli stessi atti deducendo ulteriori doglianze, chiedendo altresì “ l’annullamento per vizi derivati e vizi propri, degli atti successivi connessi a quello impugnato, costituiti dalle lettere ENAC-PROT-03/06/2021-0062177-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062183-P, ENACPROT-03/06/2021-0062187-P, ENAC-PROT-03/06/2021-0062178-P, rispettivamente indirizzate alle Sezioni A.N.Pd’I. di Barletta, Como, Ferrara e Savona, nonché alla Presidenza Nazionale dell’A.N.P.d’I., nella misura in cui possano essere interpretate nel senso che l’A.N.P.d’I. svolga o abbia svolto attività di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile “in difetto” dei relativi presupposti costituiti dal rispetto della Circolare dello Stato maggiore dell’Esercito n. 1400/1229 del 1998 e dal controllo del Ministero della difesa ”.
4. Il Tar Lazio - Roma, con sentenza 27 giugno 2022 n. 8735, ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo, la domanda di accertamento e i motivi aggiunti.
5. L’Associazione ha appellato la sentenza con ricorso n. 7776 del 2022.
6. Nel corso del presente grado di giudizio si sono costituiti l’E, il Ministero della difesa, lo Stato Maggiore dell’Esercito, nonché il signor G G, già intervenuto ad opponendum in primo grado.
7. All’udienza dell’11 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è infondato.
9. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di inammissibilità della domanda proposta in primo grado, fondate su profili diversi rispetto a quello di seguito scrutinato e del ricorso in appello (e di eventuali domande nuove in esso contenute).
10. Sempre in via pregiudiziale il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione, non potendo quindi accogliere le richieste istruttorie formulate dalle parti, atteso quanto contenuto nei documenti già depositati e l’esito (in rito) della controversia.
11. Con il ricorso in appello è impugnata la statuizione del Tar di inammissibilità della domanda demolitoria dedotta in primo grado con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
In particolare l’appellante ha dapprima criticato la sentenza, chiedendo la riforma della stessa, per poi riproporre i motivi non esaminati.
Nella parte di critica alla pronuncia di inammissibilità della domanda demolitoria spiegata con il ricorso introduttivo l’appellante ha formulato due motivi.
Il primo riguarda le “ statuizioni relative all’attività di lancio di interesse militare da velivolo civile con paracadute emisferico, nonché con riguardo all’assunta carenza di legittimazione e di interesse a ricorrere ”.
Il secondo motivo di appello attiene “ alle statuizioni relative all’attività di lancio di interesse civile/sportivo da velivolo civile con paracadute emisferico ”.
11.1. Il Collegio rileva innanzitutto l’inammissibilità e l’infondatezza del secondo motivo di appello, relativo ai lanci di interesse non militare.
Con il ricorso introduttivo il signor A B, ricorrente in primo grado e qui appellante, dopo avere svolto una disamina dell’evoluzione, anche storica, della materia, ha infatti formulato i motivi di impugnazione ravvisando due ipotesi alternative, a seconda della modalità di superamento dell’incertezza giuridica prospettata, con conseguenti specifiche censure (fra loro alternative).
Entrambe le ipotesi riguardano i “ lanci di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile ”, rispetto ai quali il ricorrente ha ritenuto sussistere l’” incertezza giuridica ”. Il riferimento ai lanci di interesse sportivo, contenuto nella seconda ipotesi formulata in quella sede, ravvisabile nella considerazione in base alla quale “ il provvedimento del 12.07.2019, e la successiva revoca del 05.03.2021, riguardino esclusivamente i lanci di “interesse civile/sportivo” con paracadute emisferico da velivolo civile ”, è funzionale a sostenere l’incertezza giuridica relativa ai lanci di interesse militare, come si evince anche dalla domanda di accertamento ivi spiegata. Con detta domanda infatti l’allora ricorrente, dopo avere richiamato l’“ incertezza giuridica determinata dalle esternazioni di ENAC e dalla percezione di tali esternazioni ”, ha chiesto al Tar di pronunciarsi “ sulla domanda di accertamento della legittimazione da parte dei soci dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (A.N.P.d’I.), ad effettuare lanci “di interesse militare” con paracadute a calotta emisferica da velivolo civile sotto il controllo del Ministero della Difesa ”.
Nondimeno, laddove il ricorrente in primo grado ha illustrato la seconda ipotesi, ha richiamato alcune delle censure formulate in relazione alla prima ipotesi facendo riferimento alla, in tesi, illegittimità dell’impugnata revoca “ per quanto limitata ai lanci di interesse civile/sportivo” con paracadute emisferico ”.
In tale contesto ha quindi dedotto profili di illegittimità della revoca in quanto riguardante (ipoteticamente) i lanci di interesse sportivo facendo riferimento alle specifiche doglianze formulate in relazione alla prima ipotesi dell’incertezza giuridica, esplicitamente riferita all’attività paracadutistica di interesse militare (violazione della procedura di esercizio del potere, così come disciplinato dall’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, non sussistendo sopravvenienze idonee a legittimare la revoca del provvedimento ritirato e non potendo soccorrere in tal senso il riferimento alla necessità di “ un riassetto generale della materia, attraverso un regolamento tecnico dell’ENAC adottato previa delibera del Consiglio di Amministrazione ”, mancanza, in tesi, di effetti positivi rispetto all’interesse pubblico perseguito, difetto di motivazione e contraddittorietà con le disposizioni, ivi richiamate, che disciplinano l’effettuazione di “ lanci di interesse militare con paracadute emisferico da velivolo civile ”, oltre che ” omessa comunicazione di avvio del procedimento ”).
Il generico richiamo rende i motivi dedotti con riferimento all’attività paracadutistica di interesse non militare (il cui riferimento è contenuto appunto nell’ambito della seconda ipotesi dell’incertezza giuridica), peraltro in via meramente alternativa, oltremodo incerti, anche in ragione del fatto che le censure non possono essere trasposte così come formulate con riferimento alla prima ipotesi dell’incertezza giuridica, dovendosi quanto meno espungere i profili attinenti alla disciplina dei soli lanci di interesse militare da velivolo civile.
A ciò si aggiunge che i profili di censura che lo stesso ha dedotto con il ricorso introduttivo, seppur in termini ipotetici e generici, asseritamente relativi ai lanci con paracadute tondo di interesse sportivo, hanno riguardo a un interesse che lo stesso ricorrente descrive come concreto e attuale rispetto alla (sola) situazione della sezione di Ancona (con le conseguenze di cui infra ).
Con i motivi aggiunti il ricorrente, qui appellante, ha gravato i provvedimenti dell’E 3 giugno 2021 “ nella misura in cui possano essere interpretate nel