Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-03-13, n. 202001826
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2020
N. 01826/2020REG.PROV.COLL.
N. 08480/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8480 del 2014, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 114;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze; Comando generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma, Sez, II, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente provvedimento di inflizione della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il consigliere L L e uditi per le parti gli avvocati Francesco Nardocci su delega dichiarata dell’avvocato L P e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio – Roma il sig. -OMISSIS-, all’epoca sottufficiale della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento del Comandante in seconda della Guardia di Finanza del 15 dicembre 2005, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
In ricorso sono state articolate le seguenti censure:
- incompetenza del Comandante in seconda della Guardia di Finanza, potendo la sanzione de qua essere disposta solo con decreto ministeriale;
- illegittimità dell’irrogazione della sanzione, disposta quale mera conseguenza di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. senza alcun autonomo scrutinio dei fatti, che, oltretutto, lumeggerebbero l’assenza di responsabilità del ricorrente.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il T.a.r. (che già aveva respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, rimasta inoppugnata) ha rigettato il ricorso.
3. L’interessato ha interposto appello, riproponendo criticamente le censure di prime cure.
Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate.
Con ordinanza n.-OMISSIS-l’istanza cautelare formulata in ricorso è stata respinta, “ considerato che, ad un sommario esame, la sentenza impugnata appare congruamente motivata ed immune dalle censure prospettate dall’appellante ”.
Il ricorso è stato, alfine, discusso alla pubblica udienza del 30 gennaio 2020, in vista della quale il solo appellante ha