Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-10-18, n. 201907066
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Pubblicato il 18/10/2019
N. 07066/2019REG.PROV.COLL.
N. 04934/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4934 del 2013, proposto dalla Azienda Agricola Caramori Carlo, C D, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola C D e G Regina, dal signor C C, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola C C e R, dal signor C V, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola C V, dal signor M A, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola M A, dal signor M M, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Magnani G M e M S.S., dal signor Mercante R, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola Mercante Gino e R S.S., dal signor P L, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola P L e R S.S., dal signor Ribaldi Ettore, in proprio e quale Titolare dell'omonima Azienda Agricola, dal signor Sorio Silvano, in proprio e quale Titolare dell'Omonima Azienda Agricola, dal signor Zantedeschi Giuseppe, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Agricola fratelli Zantedeschi S.S., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, n. 59;
contro
l’Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
dalla Granlatte Consorzio Cooperativo Scarl, Latteria Agricola del Ponteventuno Soc. Coop. r.l., dalla Latteria Padana di Borgoforte Soc. Coop. r.l., dalla Latteria Agricola di Polesine Mantovana Vecchia Soc. Coop. r.l., dalla Industria Casearia Evaristo Belladelli, dalla Casearia Gentile s.r.l., dalla Latteria del Piantone Soc. Coop. r.l., dalla Saviola s.p.A., dal Consorzio Latterie Sociali mantovane, dalla Industria Casearia Medeghini s.n.c., dalla Casearia Bresciana Ca. Bre Soc. Coop. r.l., dalla Caseificio Razionale Novese Scarl, Latteria Agricola San Giuseppe Soc. Coop. r.l., dal Consorzio Produttori Latte Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. II ter, n. 10114 del 4 dicembre 2012, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto avverso le comunicazioni inviate dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione (AIMA) ai produttori, aventi ad oggetto il calcolo derivante dalla compensazione delle quote latte per i periodi 1997/1998 e 1998/1999 e la conseguente intimazione del prelievo supplementare per lo splafonamento della "quota latte" (QRI) loro assegnata per detta annata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione (AIMA) e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 24 settembre 2019 il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il contenzioso in esame concerne i provvedimenti impositivi del prelievo supplementare emessi dall’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo in liquidazione (d’ora in poi, AIMA), ora Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in relazione alle annate lattiere 1997/1998 e 1998/1999 a carico delle aziende agricole appellanti.
Con il ricorso di primo grado, le istanti censuravano i seguenti profili:
a) illegittimità della assegnazione retroattiva dei QRI per violazione dei principi di derivazione comunitaria di certezza del diritto e di affidamento;
b) illegittimità comunitaria del sistema nazionale delle quote A e B e mancanza di motivazione del taglio della quota “B”;
c) violazione della sentenza n. 520/1995 della Corte Costituzionale che, per la determinazione delle QRI da assegnare ai produttori, ha sancito la necessità dell’acquisizione del parere degli enti territoriali;
d) mancanza di motivazione e mancato rispetto dei termini di comunicazione dei dati relativi alla compensazione nazionale;
e) illegittimità della richiesta di prelievo in quanto basata su dati presupposti (come le assegnazioni di QRI) sospesi in via giurisdizionale;
f) illegittimità della procedura di compensazione prevista dall’art. 1, comma 8, d.l. n. 43 del 1999;
g) non corretta imputazione degli interessi in quanto le comunicazioni sono arrivate prima nel mese di luglio 2000 e poi nel mese di ottobre 1999, mentre i predetti interessi sono stati calcolati dal 1° settembre 1998 (per l’annata 1997/1998) e dal 1° settembre 1999 (per la campagna 1998/1999).
2. Il Tar Lazio, sede di Roma, sez. II ter, con sentenza n. 10114 del 4 dicembre 2012, ha dichiarato estinto il ricorso con riguardo ad alcuni ricorrenti;ha accolto la censura relativa alla imputazione degli interessi;ha dichiarato assorbita l’ulteriore doglianza relativa al mancato rispetto del termine di 60 gg. di cui all’art. 1, d.l. n. 43 del 1999 in quanto il ritardo nell’invio delle comunicazioni aventi ad oggetto il prelievo supplementare non determina l’esaurimento del potere da parte di AIMA bensì procrastina il decorrere degli interessi al momento della loro ricezione da parte dei produttori e dei primi acquirenti;ha respinto gli ulteriori profili di doglianza.
3. Con il ricorso in appello le istanti hanno dedotto:
a) Sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione su alcuni motivi di ricorso.
Il Tar non ha pronunciato su tutti i motivi di ricorso.
b) sul motivo di ricorso relativo all’illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93 per effettuazione di compensazione in base ad assegnazione di QRI informa retroattiva – Richiesta di versamento oltre i termini previsti – mancata disapplicazione del d.l. n. 43 del 1999 per contrasto con i regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93 – Eccesso di potere. – Carenza - Contraddittorietà, illogicità e comunque, infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni del Tar.
Erroneamente il giudice di primo grado non ha considerato che la Corte di Giustizia, con la sentenza n. 272 del 7 luglio 2005, ha stabilito che è necessario non solo che le quote latte siano comunicate ai produttori con una forma di pubblicità adeguata, ma anche che non si può prescindere, per l’applicazione del regime delle quote latte, da una previa comunicazione individuale delle quote stesse.
c) Sul motivo del ricorso relativo all’illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93 per imposizione di super prelievo in mancanza di accertamenti dell’effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nei periodi 1995/1996 e 1996/1997 – Eccesso di potere per mancata disapplicazione del d.l. n. 43 del 1999, per contrasto con i regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93 della Commissione.
– Carenza - Contraddittorietà, illogicità e comunque, infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni del Tar.
Erroneamente il giudice di primo grado non ha considerato che AIMA ha assegnato i QRI agli allevatori, con effetto retroattivo, per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 senza essere in possesso di dati certi sull’effettiva prodizione e commercializzazione di latte in Italia.
d) Sul motivo di ricorso relativo all’illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei regolamenti comunitari nn. 3950/92 e 536/93 per rettifica dei dati di produzione comunicati dai primi acquirenti con i modelli cd. L1 – Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 7, l. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere – Carenza di potere - rettifica di dati in mancanza di previsione normativa).
– Carenza - Contraddittorietà, illogicità e comunque, infondatezza in fatto e in diritto delle motivazioni del Tar.
Contrariamente a quanto affermato dal Tar, è illegittimo un sistema che, in presenza di effettivi riscontri circa l’incertezza dei dati sui quali si basa, utilizza dati approssimativi e autocertificazione dei produttori e degli acquirenti.
e) Sulla erroneità della sentenza impugnata con riferimento alla illegittimità della compensazione per incompatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria.
I provvedimenti impugnati vanno annullati anche per l'illegittimità della procedura di compensazione nazionale prevista dall'art. 1, comma 8, d.l. n. 43 del 1999 per violazione della normativa comunitaria.
La compensazione operata dall'allora AIMA, infatti, era stata posta in essere sulla base di una norma italiana incompatibile con quella comunitaria che regolava la materia e, dunque, sulla base di una norma che andava disapplicata.
f) Vizi strettamente formali.
Le appellanti hanno dedotto anche vizi strettamente formali non rilevati dal Tar.
4. Si è costituita l’amministrazione per resistere, ribadendo la correttezza della motivazione della sentenza appellata.
5. All’udienza del 24 settembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che ha valore preminente, ai fini della decisione della controversia, la risposta formulata dalla Corte di Giustizia U.E., sez. VII, con la decisione del 27 giugno 2019, in ordine al quesito di questo Consiglio: «Se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [n. 3950/92] debba essere – anche alla luce di quanto già motivato dalla [Corte] nella sentenza 5 maggio 2011, K u T E e a. [(C-230/09 e C-231/09, …], in relazione all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [n. 1788/2003] – interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne possa essere effettuata secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, ovvero se esso debba essere interpretato nel senso che tale fase perequativa debba essere governata da un esclusivo criterio di proporzionalità».
La Corte ha affermato:
“ Inoltre, risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, nonché dall’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 536/93 che lo Stato membro dispone della facoltà di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, o a livello nazionale, direttamente ai produttori interessati, o a livello degli acquirenti affinché detti quantitativi vengano ripartiti tra i produttori in questione.
36. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non li autorizza a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata.
37. Infatti, risulta dalla formulazione stessa della disposizione suddetta che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tali quantitativi vengono ripartiti in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»”.
In più, la Corte ha inteso smentire l’argomentazione italiana, sottolineando che “38. L’argomento del governo italiano, secondo cui la disposizione summenzionata non stabiliva nulla circa i criteri della riassegnazione stessa e menzionava il criterio proporzionale soltanto ai fini di regolare i calcoli che l’acquirente avrebbe dovuto operare qualora fosse spettato a lui applicare il prelievo a carico dei produttori, è espressamente contraddetto dalla giurisprudenza della Corte.
39. Infatti, la Corte ha già statuito che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo «proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è, quanto ad esso, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (sentenza del 5 maggio 2011, K u T E e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 64).
40. L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce dunque un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Così, dato che tale disposizione non menziona nessun altro criterio, né rinvia alla competenza degli Stati membri per stabilire criteri che siano loro propri, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come il solo in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati.
41. Tale interpretazione è confermata dal contesto nel quale si inserisce l’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92. Infatti, la possibilità di procedere, nel quadro dell’applicazione di tale disposizione, alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati secondo altri criteri non può essere desunta dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento summenzionato.
42. Risulta dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, come pure d’altronde dal sesto considerando del regolamento n. 536/93, che, qualora uno Stato membro abbia giudicato opportuno non operare nel proprio territorio una riassegnazione totale di quantitativi di riferimento inutilizzati, esso può, qualora il prelievo sia dovuto e l’importo riscosso sia superiore, destinare l’eccedenza riscossa al finanziamento delle misure di cui all’articolo 8, primo trattino, del regolamento n. 3950/92 e/o rimborsarla ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi o che si trovano confrontati ad una situazione eccezionale risultante da una disposizione nazionale non avente alcun nesso con tale regime. Gli Stati membri individuano le categorie prioritarie in base ad uno o più criteri obiettivi, previsti dall’articolo 5 del regolamento n. 536/93, elencati in ordine di priorità.
43. La facoltà di riassegnare la totalità o una parte dei quantitativi di riferimento inutilizzati, prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, e la facoltà, di cui uno Stato membro può avvalersi qualora non proceda ad una riassegnazione totale dei quantitativi inutilizzati, di decidere di rimborsare o no ai produttori l’eccedenza del prelievo riscossa, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, obbediscono a logiche differenti.
44. Infatti, da un lato, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 3950/92 mira a diminuire proporzionalmente il superamento dei quantitativi di riferimento dei produttori, al fine di ridurre anche il contributo di questi ultimi al prelievo dovuto. Invece, dall’altro lato, l’articolo 2, paragrafo 4, del citato regolamento si propone di determinare la destinazione dell’importo del prelievo riscosso in eccesso, prevedendo che il rimborso di tale eccedenza, ove questo venga deciso da uno Stato membro, venga effettuato a beneficio dei produttori che rientrano in categorie prioritarie, stabilite secondo i criteri obiettivi previsti dalla Commissione.
45. A motivo della diversità delle logiche sottese ai meccanismi previsti, rispettivamente, dall’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, e dall’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento n. 3950/92, la rilevanza, ai fini dell’applicazione della prima di queste disposizioni, dei criteri stabiliti dalla seconda di esse non può essere presunta e potrebbe discendere soltanto da un esplicito riferimento in tal senso nel regolamento. Orbene, né il regolamento n. 3950/92 né il regolamento n. 536/93 prevedono l’applicazione di detti criteri nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92.
46. Quanto agli argomenti del governo italiano relativi all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 1788/2003, occorre constatare come tale disposizione preveda che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne debba essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore che abbia effettuato consegne in eccesso, oppure in base a criteri obiettivi da stabilirsi a cura degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2011, K u T E e a., C-230/09 e C-231/09, EU:C:2011:271, punto 79). ”.
Conseguentemente la Corte ha respinto la tesi prospettata dallo Stato italiano circa l’indifferenza dell’utilizzazione di altri criteri rispetto ai principi eurounitari di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
2. In considerazione delle statuizioni della Corte di Giustizia, va evidenziato che la tesi difensiva dell’Amministrazione non può essere condivisa.
L’Amministrazione anche nella presente sede di appello ha riaffermato che gli interessati non hanno fornito alcuna prova del fatto che spetterebbe agli stessi un QRI diverso da quello assegnato, sicché non vi sarebbe alcun bisogno di applicare la disciplina sottoposta al vaglio della Corte di giustizia.
Tale deduzione, tuttavia, risulta contraddetta dalle stesse deduzioni dell’Amministrazioni in sede di osservazioni dinanzi alla Corte europea, laddove si è sostenuto che: “ 26. Nel caso in esame è pacifico che lo Stato italiano ha inteso operare la “compensazione nazionale/riassegnazione dei QRI inutilizzati” fissando criteri obiettivi di tipo non proporzionale. Come si è visto, l’art. 1 comma 8 della legge 118/99 ha previsto che la compensazione/riasssegnazione sia fatta a beneficio di categorie di produttori che presentano articolari aspetti di debolezza economica, e nell’ordine indicato dalla norma ” (le osservazioni sono state depositate in data 13 settembre 2018, nella causa C-348/18).
Orbene, ciò è proprio il criterio di cui si dolgono gli odierni appellanti.
Tale censura era respinta dal giudice di primo grado sulla base della pregressa interpretazione fornita dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto non contrastante il criterio obiettivo seguito dallo Stato italiano con la disciplina comunitaria, tesi questa - come evidenziato - smentita dalla Corte di giustizia nella pronunzia sulla causa C-348.
Ne discende che inevitabilmente il meccanismo di compensazione-riassegnazione applicato dall’Amministrazione italiana risulta alterato dall’applicazione di un criterio non conforme al dettato comunitario, secondo quella che è stata l’ultima interpretazione resa dalla Corte di giustizia.
3. La fondatezza del quarto motivo di appello determina l’accoglimento dello stesso, senza che sia necessario procedere all’esame delle ulteriori censure, poiché l’annullamento dei provvedimenti censurati in prime cure per l’illegittimità del criterio posto a fondamento dei calcoli sottostanti all’operazione di compensazione/riassegnazione determina la necessità dell’Amministrazione di procedere ad una complessiva rideterminazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori.
Ne discende che, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di prime cure e, per l’effetto, devono essere annullati i provvedimenti gravati.
4. La complessità della fattispecie e le difficoltà interpretative e di coordinamento della disciplina nazionale e comunitaria determinano l’individuazione di giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.