Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-12-31, n. 202002186

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-12-31, n. 202002186
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002186
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01118/2020 AFFARE

Numero 02186/2020 e data 31/12/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2020




NUMERO AFFARE

01118/2020

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M G in qualità di amministratore della società “Figli di Domenico Giudici di M G” s.a.s., avverso la delibera del Consiglio regionale del 22 novembre 2016 n. X/1316 di approvazione del Piano cave della provincia di Monza e Brianza, la relazione della

VI

Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile”, approvata nella seduta del 10 novembre 2016, la delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 10 settembre 2015, la delibera della Giunta provinciale n. 27 del 12 marzo 2014, contro la regione Lombardia e la provincia di Monza e Brianza;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 0012882 del 26 giugno 2019 di trasmissione della relazione del 15 aprile 2019 con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere V N;


Premesso.

1. Parte ricorrente chiede l’annullamento della delibera del consiglio regionale della regione Lombardia 22 novembre 2016, n. X/1316, di approvazione del Piano cave della provincia di Monza e Brianza nella parte in cui non spiega le ragioni per le quali non sono state accolte le richieste, avanzate dall’interessata, di inserire i mappali 49, 50 e 51 del foglio 10 nel Piano cave.

Nella delibera in oggetto, in particolare, si legge che la

VI

Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile” ha svolto audizioni con la società interessata e gli enti locali coinvolti e, a seguito degli elementi istruttori acquisiti, ha ritenuto di non accogliere le osservazioni proposte dall’interessata. La relazione della

VI

Commissione è stata approvata nella seduta del 10 novembre 2016.

2. La società censura il provvedimento con un unico motivo di gravame con cui deduce “ violazione della L.R. 14/1998;
violazione della L. 241/90;
eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione;
violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione
”. In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, non essendo state spiegate le ragioni del mancato inserimento delle proprie richieste nel Piano cave;
inoltre, la Provincia non avrebbe considerato che l'area di 12.810 mq di cui alla richiesta del 2012 (comprensiva non solo del mappale 50 del foglio 10, ma anche del mappale 49 e del 51, per come appositamente specificato nella successiva richiesta del 2014) era inserita in una più ampia area interessata sino al 1980 da attività di estrazione di ghiaia. La ricorrente lamenta infine la carenza di istruttoria.

3. Il Ministero con la relazione, richiamato quanto rilevato nelle controdeduzioni della provincia di Monza e Brianza del 27 novembre 2017 e della regione Lombardia dell’11 luglio 2017, afferma che le richieste del 2012 e del 2014 presentate dalla società interessata “ sono tardive e/o presentate in maniera irrituale ”. In particolare, la richiesta del 2012 è stata presentata dopo la scadenza dei termini, mentre la richiesta del 2014 di specificazione di quella precedente del 2012 è stata inoltrata in anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge della regione Lombardia 8 agosto 1998 n. 14, recante " Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava ". Inoltre, afferma il Ministero, i mappali richiesti dall’interessata non presentano le condizioni per essere qualificati come “cava di recupero” e l'escavazione di essi avrebbe rappresentato un nuovo sito estrattivo di cava, in contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Conclude, pertanto, il Ministero per l’infondatezza del ricorso.

4. Parte ricorrente ha presentato una prima memoria il 22 dicembre 2017, controdeducendo alla relazione tecnica della provincia di Monza e Brianza del luglio 2017, e una seconda memoria il 6 giugno 2019 con la quale ha risposto alla relazione ministeriale.

In particolare, con la seconda memoria, è stato precisato che nelle richieste del 2012 e del 2014 “ si fa anche riferimento al fatto che si tratta di fatto di un recupero di cava cessata: la richiesta di inserimento nel Piano Cave è espressamente riferita ai mappali 49, 50 e 51 del foglio 10 del catasto di Meda, per una superficie complessiva di 12.810 mq, quale area/cava di recupero” , ribadendo ancora una volta che “ nella specie: (a) si tratta di cava cessata nel 1980;
(b) l'obiettivo è quello del recupero ambientale …
”. È stata contestata, inoltre, l’omessa considerazione delle richieste in ragione del mancato rispetto dei termini, rilevato che la Provincia, nella delibera di adozione del piano, avrebbe in realtà controdedotto alle osservazioni di altri soggetti pervenute fuori termine ma ritenute meritevoli;
infine, si la società ha replicato all’affermazione della Provincia, in ordine alle ridotte dimensioni dell'area da adibire ad escavazione che non permetterebbero di intraprendere un’attività con volumi significativi, ritenendole erronee.

Considerato

5. La Sezione reputa utile riassumere in breve la complessa vicenda.

La società ricorrente, che su un'area sita nel territorio del Comune di Meda si occupa di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi inerti, con istanza del 20 settembre 2012, ha chiesto alla Provincia di valutare la possibilità di escavazione di un terreno confinante con l'area di discarica di sua proprietà, posto al foglio 10 mappale 50, catasto terreni del comune di Meda, della dimensione di 12.810 mq, nonché di altre aree incolte confinanti con l'attuale discarica, allo scopo di estrarre del materiale misto di cava dal bacino da cui si è estratto sino al 1980 ed ampliare la volumetria della discarica di rifiuti inerti già autorizzata.

Con la successiva nota del 6 febbraio 2014 inviata via fax (come riferito dalla ricorrente), la società ha precisato i mappali interessati dalla richiesta originaria;
più precisamente, oltre alla particella 50 del foglio 10, la richiesta è stata estesa alle particelle 49 e 51 del foglio 10.

Riferisce il Ministero che la nota del 2014 della società interessata non è mai pervenuta al protocollo della Provincia.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 12 marzo 2014, l'ente ha preso atto della proposta del Piano cave che, il successivo 13 marzo 2014, è stato pubblicato. La società interessata non ha presentato contributi e osservazioni nei termini di legge (60 giorni dalla pubblicazione).

In seguito, con delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 10 settembre 2015 il Piano provinciale cave è stato adottato e quindi trasmesso alla Regione per l'approvazione finale.

La società interessata, con istanza del 19 febbraio 2016, ha presentato osservazioni e chiesto alla struttura VAS regione Lombardia, al Consiglio regionale Lombardia, nonché alla provincia di Monza e Brianza, di riconsiderare la propria richiesta e di essere sentita dal Consiglio regionale. La convocazione della società interessata è avvenuta il successivo 15 settembre 2016;
la convocazione degli enti locali interessati (provincia di Monza e Brianza e comune di Meda) ha avuto luogo, invece, nei giorni 20 e 27 ottobre 2016. La relazione della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi