Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-12-31, n. 202002186

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-12-31, n. 202002186
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202002186
Data del deposito : 31 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01118/2020 AFFARE

Numero 02186/2020 e data 31/12/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 2 dicembre 2020


NUMERO AFFARE 01118/2020

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da M G in qualità di amministratore della società “Figli di Domenico Giudici di M G” s.a.s., avverso la delibera del Consiglio regionale del 22 novembre 2016 n. X/1316 di approvazione del Piano cave della provincia di Monza e Brianza, la relazione della VI Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile”, approvata nella seduta del 10 novembre 2016, la delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 10 settembre 2015, la delibera della Giunta provinciale n. 27 del 12 marzo 2014, contro la regione Lombardia e la provincia di Monza e Brianza;

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 0012882 del 26 giugno 2019 di trasmissione della relazione del 15 aprile 2019 con la quale il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere V N;


Premesso.

1. Parte ricorrente chiede l’annullamento della delibera del consiglio regionale della regione Lombardia 22 novembre 2016, n. X/1316, di approvazione del Piano cave della provincia di Monza e Brianza nella parte in cui non spiega le ragioni per le quali non sono state accolte le richieste, avanzate dall’interessata, di inserire i mappali 49, 50 e 51 del foglio 10 nel Piano cave.

Nella delibera in oggetto, in particolare, si legge che la VI Commissione consiliare “Ambiente e protezione civile” ha svolto audizioni con la società interessata e gli enti locali coinvolti e, a seguito degli elementi istruttori acquisiti, ha ritenuto di non accogliere le osservazioni proposte dall’interessata. La relazione della VI Commissione è stata approvata nella seduta del 10 novembre 2016.

2. La società censura il provvedimento con un unico motivo di gravame con cui deduce “ violazione della L.R. 14/1998; violazione della L. 241/90; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione ”. In particolare, parte ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento, non essendo state spiegate le ragioni del mancato inserimento delle proprie richieste nel Piano cave; inoltre, la Provincia non avrebbe considerato che l'area di 12.810 mq di cui alla richiesta del 2012 (comprensiva non solo del mappale 50 del foglio 10, ma anche del mappale 49 e del 51, per come appositamente specificato nella successiva richiesta del 2014) era inserita in una più ampia area interessata sino al 1980 da attività di estrazione di ghiaia. La ricorrente lamenta infine la carenza di istruttoria.

3. Il Ministero con la relazione, richiamato quanto rilevato nelle controdeduzioni della provincia di Monza e Brianza del 27 novembre 2017 e della regione Lombardia dell’11 luglio 2017, afferma che le richieste del 2012 e del 2014 presentate dalla società interessata “ sono tardive e/o presentate in maniera irrituale ”. In particolare, la richiesta del 2012 è stata presentata dopo la scadenza dei termini, mentre la richiesta del 2014 di specificazione di quella precedente del 2012 è stata inoltrata in anticipo rispetto ai termini previsti dalla legge della regione Lombardia 8 agosto 1998 n. 14, recante " Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava ". Inoltre, afferma il Ministero, i mappali richiesti dall’interessata non presentano le condizioni per essere qualificati come “cava di recupero” e l'escavazione di essi avrebbe rappresentato un nuovo sito estrattivo di cava, in contrasto con i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Conclude, pertanto, il Ministero per l’infondatezza del ricorso.

4. Parte ricorrente ha presentato una prima memoria il 22 dicembre 2017, controdeducendo alla relazione tecnica della provincia di Monza e Brianza del luglio

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