Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-05-03, n. 202304497
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Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 04497/2023REG.PROV.COLL.
N. 06459/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6459 del 2021, proposto da
Elemedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Muggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci e W C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 268/A;
nei confronti
Finmedia S.r.l., non costituita in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2021, n. 3450
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. R R e udito per il Comune resistente l’avvocato Andrea Reggio D'Aci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 12 febbraio 2010 la società Finmedia s.r.l. (in prosieguo solo “Finmedia”), proprietaria nel Comune di Muggia, località Campora, di un traliccio con ripetizione di radiodiffusione, ha chiesto di poterlo modificare sostituendolo con un traliccio più alto , in modo da portevi fissare le antenne utilizzate da sei emittenti radiofoniche.
2. Sull’istanza si formava il silenzio-assenso, che veniva revocato con successivo provvedimento comunale del 29 dicembre 2014, fondato sul rilievo che i lavori di realizzazione del nuovo traliccio non erano stati conclusi entro il termine di 12 mesi, decorrente dal perfezionamento del silenzio-assenso
3. In esito a un contenzioso, con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2978/2017, veniva riconosciuta la legittimità del suddetto provvedimento di revoca.
4. Il traliccio, tuttavia, nelle more del giudizio era stato portato a termine, sicché il Comune di Muggia, con ordinanza n. 11 del 20 novembre 2017, ne ha ingiunto la demolizione: anche tale ordinanza è stata ritenuta legittima, con sentenza di questo Consiglio n. 995/2021, a seguito di contenzioso instaurato su impugnazione della società Finmedia.
5. Nelle more di tale giudizio il Comune di Muggia, con nota del 25 novembre 2019, ha reiterato l’ordine di portare il traliccio allo stato preesistente, precisando che gli impianti ospitati sul traliccio da rimuovere avrebbero dovuto essere spostati verso uno dei tre siti individuati, a tale scopo, dallo strumento urbanistico generale. Tale provvedimento è stato impugnato dalla società Elemedia S.p.A. (in prosieguo solo “Elemedia”), in qualità di affittuaria e titolare di tre degli impianti attivi sul traliccio oggetto di demolizione.
6. Peraltro, la società Elemedia presentava anche, il 16 dicembre 2019, una istanza sostanzialmente finalizzata a realizzare l’impianto oggetto di demolizione (« per il rilascio dell’autorizzazione ad innalzare fino a quota 30 metri il troncone autorizzato del traliccio di Finmedia s.r.l., installandovi le antenne necessarie per garantire continuità alla propria attività, così come descritto in dettaglio nell’allegata documentazione tecnica »): tale istanza veniva respinta dal Comune di Muggia, con provvediment9o del 10 marzo 2020, sul rilievo che riguarderebbe una sanatoria di opere già realizzate e illegittime, sanatoria non consentita dalle attuali norme dello strumento urbanistico, che consentono la allocazione di nuovi impianti solo nei tre siti individuati dal piano regolatore. Anche tale provvedimento è stato impugnato da Elemedia.
7. Il TAR per il Friuli Venezia Giulia respingeva ambedue i ricorsi.
8. Con la sentenza della cui revocazione si tratta la Sezione, previa riunione dei due ricorsi, confermava le decisioni impugnate.
8.1. Premesso che ambedue i ricorsi presentati da Elemedia si fondavano sulla allegata illegittimità delle norme che imponevano (e impongono tuttora) la delocalizzazione delle infrastrutture di pubblica comunicazione, la Sezione osservava che il Comune di Muggia aveva esercitato il potere regolamentare che l’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 assegna ai comuni, ai fini di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione: ciò con delibera di Consiglio Comunale n. 53/2015, a mezzo della quale erano state recepite nello strumento urbanistico generale, segnatamente all’art. 18 delle NTA, le previsioni del Piano comunale di delocalizzazione delle antenne, prevedendo la possibilità di attivare segnali radiofonici solo dai siti di Fortezze, Castellier e Bosco della Luna.
8.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale scelta “ appare correttamente ispirata al principio di precauzione e contempera in modo ragionevole le esigenze di adeguata diffusione del segnale con quelle di ordinata collocazione sul territorio ”, e ha fondato tale affermazione su quanto riferito nello studio affidato dal Comune di Muggia al Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine, studio richiamato nelle delibere di approvazione del Piano di delocalizzazione delle antenne, in cui si riferisce che tale studio è fondato su apposite simulazioni di propagazione del segnale radioelettrico e su verifiche di copertura delle trasmissioni, simulazioni effettuate da vari siti individuati dal Comune. Secondo quanto si legge nella revocanda sentenza, le scelte del Comune avrebbero tenuto conto della maggior potenza del segnale irradiato dai siti prescelti, tale da consentire l’installazione, su un unico traliccio, di vari emittenti radiofoniche, che abbisognano di un segnale di minore intensità rispetto a quello televisivo. Inoltre, i siti individuati nel Piano di delocalizzazione delle antenne coinciderebbero con la quasi totalità delle aree del Comune tecnicamente utilizzabili per la adeguata irradiazione del segnale.
8.3. Sulla base di tali considerazioni la sentenza, della cui revocazione si tratta, ha ritenuto infondata, in quanto generica, la doglianza secondo cui non sarebbe dato comprendere come l’Università di Udine possa aver effettuato verifiche approfondite.
8.4. La sentenza ha inoltre ritenuto che le previsioni in esame non hanno introdotto un divieto generalizzato alla installazione di impianti di trasmissione radioelettrica. Premesso che rientra nella responsabilità dei Comuni dettare le scelte di pianificazione del territorio, la decisione in esame ha considerato che la scelta in concreto effettuata dall’Amministrazione comunale non impedisce né ostacola ingiustificatamente l’insediamento di impianti. La deduzione della società appellante, secondo cui nei siti prescelti non esisterebbero postazioni per agganciare le antenne di trasmissioni, è irrilevante alla luce del fatto che spetta agli operatori privati realizzare le infrastrutture. Quanto alla mancanza di strade di accesso e di linee per la fornitura di energia elettrica, si tratta di una deduzione generica e smentita dalle risultanze, esistendo strade vicinali e pubbliche che consentono l’avvicinamento.
8.5. Non sussiste disparità di trattamento rispetto agli impianti televisivi, né violazione