Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-03, n. 202004287

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-07-03, n. 202004287
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004287
Data del deposito : 3 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2020

N. 04287/2020REG.PROV.COLL.

N. 08839/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso

NRG

8839/2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L D, domiciliato presso la Segreteria di questa Sezione in Roma, p.za Capo di Ferro n. 13,

contro

l’Università degli studi di Roma La Sapienza , in persona del Rettore pro tempore , non costituita nel presente giudizio,

per la riforma

della sentenza del

TAR

Lazio, sez. III, n. -OMISSIS-/2017, resa tra le parti e concernente l’annullamento d’ufficio dell’esame universitario sostento dall’appellante, per intervenuta decadenza;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica dell’11 giugno 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6 del

DL

18/2020, il Collegio si è riunito con modalità telematiche e la causa passa in decisione, riservando ogni provvedimento sulle eventuali note di udienza che chiedono rinvio, rinvio per rimessione in termini, per discussione orale o per qualsiasi altra motivazione;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art .4 del

DL

28/2020, il patrono di parte appellante ha ritualmente depositato note di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. -OMISSIS-, studente f.c. iscritto fin dall’a. acc. 1993/94 (matr. n. -OMISSIS-) alla facoltà di Giurisprudenza (vecchio ordinamento, corso 4 anni) presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza , rende noto d’aver superato venti esami di corso, tra cui quello di procedura penale, sostenuto il 18 luglio 2014.

Il sig. -OMISSIS- dichiara altresì che il 28 luglio 2016 si recò presso la segreteria di Facoltà, al fine di presentare la domanda per sostenere l’esame di laurea. Tuttavia, in quella sede gli fu rilasciato invece un certificato di carriera universitaria, nel quale comparve l’annullamento dell’ultimo esame sostenuto (procedura penale) con la dicitura « non valido per il presente corso di studi », oltre al rigetto dei documenti necessari alla presentazione della tesi di laurea. Dal che l’impossibilità per il sig. -OMISSIS-, sottolineata sia dalla «… condizione di decadenza evidenziata nell’a.a. 2016/2017 …» che dal divieto d’accesso ai servizi telematici di facoltà, di sostenere l’esame di laurea e così completare il corso di studi.

2. – Avverso tal certificato, recante in modo implicito l’interruzione definitiva del corso di studi, il sig. -OMISSIS- si gravò innanzi al

TAR

Lazio, col ricorso

NRG

11338/2016, deducendo: 1) il difetto di motivazione di tal sua decadenza (e della presupposta invalidazione dell’ultimo esame sostenuto) e la contraddizione tra questa ed il tempo futuro in cui essa avrebbe avuto vero effetto;
2) che, pur prescrivendosi il diritto allo studio universitario in otto anni accademici —la decadenza attenendo piuttosto allo status di studente ed alle connesse vicende—, il più ampio spazio temporale, avutosi tra il penultimo esame sostenuto dal ricorrente (diritto del lavoro, 17 luglio 2003) e l’ultimo (procedura penale, 18 luglio 2014, poi annullato), pur in astratto fonte dell’evento prescrittivo, in realtà non ebbe effetto alcuno, giacché l’Ateneo consentì al ricorrente, già dall’a. acc. 2010/11, di accedere alla c.d. Laurea Tutoring e nell’a. acc. 2015 al corso Tutoring 2 , istituiti da tale Università per sostenere gli studenti f.c. del vecchio ordinamento e non decaduti ed accompagnarli fino alla laurea, senza maggiori oneri economici;
3) la dicitura « non decaduti » (all’atto dell’iscrizione alla Laurea Tutoring ) servì a consentire agli studenti l’ultimazione o il sostenimento di uno o più esami universitari, anche a coloro rimasti inerti per lo spazio temporale limite e prossimo alla prescrizione del diritto allo studio, con conseguente interruzione di essa fino alla laurea;
4) l’istituzione del corso Tutoring come rinuncia dell’Ateneo a far valere la prescrizione (che equivale ad interromperla: art. 2944 c.c.) verso tutti coloro che l’avrebbero maturata durante la frequenza al corso stesso, rinuncia evincibile dal comportamento univoco e concludente costituito dall’interscambio di e-mail e certificati col ricorrente (anche di validazione dell’esame di procedura penale), l’invio dei bollettini per le tasse relative agli anni accademici 2014/15 e 2015/16, nonché dal consenso al di lui accesso a tutte le offerte formative ed alla possibilità di sostenere esami col programma Tutoring 1 e 2 (anche nell’a. acc. 2013/14), nella piena consapevolezza che il ricorrente non ne fosse escluso (cfr. doc. 17, per l’esame di procedura civile del 19 luglio 2016, però non registrato per rifiuto voto );
5) il superiore interesse pubblico al conseguimento del titolo accademico, in omaggio alla primazia della completezza (quasi raggiunta) del diritto allo studio rispetto ad ogn’altro interesse contrapposto, compresa l’invalidazione dell'esame sostenuto e superato.

L’adito TAR, con sentenza n. -OMISSIS- del 4 maggio 2017, rigettò la pretesa azionata, in quanto: I) il ricorrente non sostenne alcun esame per più di otto anni accademici consecutivi, incappando così nella decadenza ex art. 149, II co. del

RD

31 agosto 1933 n. 1592;
II) irrilevanti furono al riguardo le ulteriori circostanze fattuali, una volta verificatisi i presupposti di legge per la decadenza dalla qualità di studente universitario.

3. – Ha appellato quindi il sig. -OMISSIS-, col ricorso in epigrafe, deducendo l’erroneità della citata sentenza, per: A) – il difetto assoluto di motivazione e l’ampliamento del thema decidendum mercé il richiamo ad una decadenza non solo inconferente (essendo stata provata l’interruzione della prescrizione proprio nell’arco temporale ritenuto dal TAR rilevante per la decadenza stessa), ma neppure dichiarabile dal TAR per la preclusione ex art. 2969 c.c. e per esser stata impedita ai sensi del precedente art. 2966 (riconoscimento del diritto);
B) – quella delineata dall’art. 149 del

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