Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-27, n. 201908101

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-11-27, n. 201908101
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201908101
Data del deposito : 27 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2019

N. 08101/2019REG.PROV.COLL.

N. 04321/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 4321 del 2016, proposto dai signori D R, M F ed A F, rappresentati e difesi dall'avvocato S F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A F in Roma, via Sardegna, n. 29;

contro

Il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3614/2016, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il pres. L M e udito l’avvocato Giorgio Vasi, su delega dell’avvocato S F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado n. 8004 del 2015 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), gli originari ricorrenti hanno chiesto l’emanazione delle misure volte alla esecuzione coattiva di una ordinanza di assegnazione, emessa dal tribunale civile di Roma, avente ad oggetto il pignoramento ex art. 5 quinquies, comma 5, della legge n. 89 del 2001 (come modificata dalla legge n. 64 del 2013), per crediti derivanti da un decreto del tribunale di Roma

2. Il TAR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, ha emanato le misure volte alla esecuzione del giudicato ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

Il TAR ha statuito, inoltre, che ‘non sono dovute invece le spese per il precetto o per altri atti relativi al procedimento di esecuzione forzata ex artt. 474 cc. c.p.c.

3. Con l’appello in esame, gli originari ricorrenti hanno impugnato la sentenza del TAR, formulando due censure.

Con la prima, è stato chiesto che sia ordinato il pagamento anche delle spese del precetto e degli atti della procedura esecutiva ex art. 474 c.p.c., liquidate dall’ordinanza di assegnazione del tribunale di Roma di data 18 maggio 2014, poiché anche tale ordinanza può essere posta in esecuzione col giudizio d’ottemperanza.

Con la seconda, è stato chiesto che il Ministero della giustizia sia condannato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, ai sensi dell’art. 26 del c.p.a., dell’art. 92 del c.p.c. e del decreto del Ministero della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

4. Con una nota depositata in data 16 settembre 2019, gli appellanti hanno dichiarato che è cessata la materia del contendere.

La Sezione prende atto del contenuto di tale nota e dichiara la cessazione della materia del contendere, con la conseguente estinzione del giudizio.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi