Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-05, n. 202303542
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 03542/2023REG.PROV.COLL.
N. 07427/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7427 del 2017, proposto dalla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I F e M G, con domicilio eletto presso la. Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini n.36;
contro
Centro Dialisi Ss. Medici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M G F, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mariangela Carulli e Domenico Semeraro, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 615/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro Dialisi Ss. Medici S.r.l., e dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Puglia impugna con ricorso in appello la sentenza del T.A.R. Puglia, sezione staccata di Lecce, n. 615/2017, che ha accolto il ricorso del Centro Dialisi S.S. Medici S.r.l. per l’annullamento della D.D.G. dell’ASL Taranto n. 1650 del 2 agosto 2016, con cui l’Azienda:
a) approvava lo schema dell’accordo negoziale da stipulare con esso ricorrente “per l’acquisto delle prestazioni dialitiche per l’anno 2016”, escludendo dall’oggetto dello stesso le “prestazioni contrassegnate con lettera H, erogabili solo all’interno di ambulatori situati in ambito ospedaliero, come precisato dall’art. 1, comma 2, del D.M. 22/07/1996” (art. 1, ultimo periodo), e prevedendo che “non possono essere presi in carico ulteriori pazienti rispetto a quelli già rilevati alla data del 31/12/2009. Eventuali nuove immissioni in sostituzione o in aggiunta ai pazienti rilevati alla data del 31/12/2009, nei limiti del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene autorizzato, saranno consentite previo nulla osta da parte di quest’Azienda, dopo aver valutato il pieno utilizzo dei posti dialisi afferenti le strutture che fanno parte della rete dialitica pubblica approvata con D.G.R. n. 2019 del 27/10/2009 e n. 899 del 25/03/2010, secondo il percorso aziendale previsto dalla deliberazione ASL TA n. 477 del 13/05/2015, che l’Erogatore dichiara di conoscere ed approvare” (art. 2);
b) contestualmente approvava lo schema di accordo contrattuale da stipulare con Diaverum Italia s.r.l. per l’anno 2016 (allegato n. 1), differenziandone il contenuto rispetto a quello da stipulare con la società ricorrente, nel senso di consentire alla Diaverum s.r.l. la erogabilità delle prestazioni contrassegnate con la lett. H del D.M. 22/7/1996 “con oneri a carico del SSR” e giustificando tale disparità di contenuto negoziale con l’obbligo di dare attuazione all’ordinanza cautelare del T.A.R. Puglia - Bari n. 321 del 2016.
2. L’impugnata sentenza del T.A.R. è motivata per relationem , mediante integrale riproduzione del testo della sentenza dello stesso T.A.R. n. 1112/2016.
Quest’ultima però è stata riformata con sentenza di questa Sezione n. 2965/2018, che ha accolto l’appello della Regione Puglia, e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, ha respinto il ricorso proposto in primo grado da Diaverum Italia S.r.l. nella parte volta a contestare l’applicazione alle prestazioni da essa erogate della regressione tariffaria.
Successivamente la Sezione, nella stessa materia, ha reso pronunciamenti analoghi: nn. 6612/2018, 1839/2019, 11259/2022 e 7546/2022.
3. L’appello della Regione Puglia contiene le medesime censure già scrutinate nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1112/2016: con un primo motivo si contesta la ricostruzione dell’evoluzione della disciplina in materia, e l’individuazione delle conseguenze, sotto il profilo del venir meno delle limitazioni all’erogabilità di prestazioni contrassegnate con la lettera H nel d.m. 22 luglio 1996 legate alla qualificazione della struttura erogante; con un secondo motivo si censura la statuizione in merito alle regressioni tariffarie.
4. Occorre anzitutto decidere, alla luce dei successivi sviluppi, la questione, dedotta dalla Regione Puglia, della possibile cessazione della materia del contendere, almeno a far data dal 1° gennaio 2018, “in virtù dell’accordo raggiunto e consacrato nella citata DGR” (deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2021, n. 560, con cui si è preso atto dell'accordo conciliativo in materia di Tariffe da applicarsi alle prestazioni dialitiche erogate a far data dal 1°gennaio 2018 con recepimento linee guida operative relative all'applicazione della DGR n. 2134 del 22/12/2020).
Ad avviso del Collegio la riferita deduzione non è fondata, posto che la sopravvenuta regolamentazione prevedeva la rinuncia ai contenziosi in atto, ma l’odierna appellata (che nulla ha controdedotto in proposito) non risulta avervi rinunciato (anzi, insiste nelle proprie pretese): il che pone, semmai, un diverso problema – estraneo al presente giudizio – di adempimento degli impegni assunti con detto accordo, ma non ha allo stato implicazioni processuali sulla materia del contendere.
5. Con riguardo al primo motivo di appello, è controverso tra le parti se il precedente della Sezione (n. 2965/2018) sia pertinente o meno alla fattispecie dedotta nel presente giudizio.
Le parti hanno posizioni divergenti sull’esatta delimitazione della materia del contendere.
Su questa questione la sentenza n. 2965/2018 ha rigettato il primo motivo dell’appello regionale.
Nella memoria della regione Puglia depositata il 15 maggio 2022 si tenta di evidenziare una peculiarità dell’odierno giudizio: “ il giudizio che occupa presenta un importante, quanto fondamentale (ai fini della decisione), tratto distintivo: in questo giudizio, a ben vedere, non è messa in discussione la erogabilità delle prestazioni