Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-03, n. 202303429

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-03, n. 202303429
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303429
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2023

N. 03429/2023REG.PROV.COLL.

N. 02881/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2881 del 2022, proposto da
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G R C e F S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



contro

P L T, rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



nei confronti

E A R, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via Emilio de' Cavalieri, n. 11;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 385/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di P L T, di E A R e del Consorzio per la zona agricolo-industriale di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti gli avvocati Caineri, Biondaro, Celotto in proprio ed in sostituzione dell'avvocato Sartori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Il Consorzio per la zona agricola e industriale - ZAI di Verona, istituito con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 570, è ente con finalità di pianificazione urbanistica e per lo sviluppo economico di alcune aree del territorio veronese.

L’art. 4 del d. lgs. n. 570 cit., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte con l. 26 luglio 1975, n. 378, prevede che il Consorzio sia retto “ da un consiglio direttivo composto di nove membri, dei quali tre nominati dalla provincia di Verona, tre dal comune di Verona, e tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ” e che “ i membri in rappresentanza della provincia e del comune [siano] eletti dai rispettivi consigli, con voto limitato a due ”, e con il vincolo che “ in ogni caso almeno uno dei membri di ciascuna delegazione [debba] rappresentare la minoranza ”.

In data 28 luglio 2021, veniva pubblicato, in conformità alla previsione dell’art. 50, comma 8, del d. lgs. n. 267/2000 (attributiva al Sindaco – “ sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio ” – del potere di nomina, di designazione e di revoca “ dei rappresentanti del comune […] presso enti, aziende ed istituzioni ”), l’avviso per la raccolta di proposte di candidature in vista del rinnovo del Consiglio direttivo del Consorzio.

A tal fine – giusta la previsione degli “ indirizzi generali ”, elaborati in sede consiliare, approvato con deliberazione n. 7 del 20 luglio 1994 e da ultimo modificati con deliberazione n. 23 del 28 marzo 2019 – erano chiamati a formalizzare le proposte di candidatura (con dichiarazione indirizzata al Sindaco e previamente istruita, sotto il profilo della ritualità e della completezza della documentazione a supporto, dalla Segreteria Generale) “ i componenti il Consiglio Comunale e gli assessori, gli ordini professionali, il Rettorato dell’Università di Verona e le associazioni sindacali, professionali e di categoria sul territorio ”.

L’art. 3 dei richiamati “ indirizzi ” stabiliva, peraltro, che – nelle ipotesi di cui all’art. 63 dello Statuto, in cui fosse necessario “ assicurare la presenza di rappresentanti della minoranza ” – questi ultimi dovessero essere scelti, secondo le previste modalità, “ solamente tra i candidati proposti dai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari della minoranza ”.

Pervenute, all’esito del voto espresso dai consiglieri appartenenti alla minoranza, la duplice candidatura (dei signori P L T ed E A R), con decreto n. 263 dell’8 settembre 2021, pubblicato in pari data sull’albo pretorio, il Sindaco provvedeva alla nomina dei tre componenti del Consiglio direttivo del Consorzio, optando – tra i rappresentanti della minoranza – per il ridetto R.

2.- Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Veneto – argomentato sulla premessa che la candidatura del R era stata, in fatto, presentata e supportata da tre consiglieri di minoranza, laddove la propria era stata sostenuta dai sei consiglieri – P L T impugnava, in parte qua , il provvedimento di nomina, sull’articolato e critico assunto:

a ) che – in asserita violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 579/1948, come modificato dalla legge n. 378/1995, e dei correlati principi maggioritario e rappresentativo, una al canone di buon andamento dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost. – avrebbe errato il Sindaco a non recepire e valorizzare, nella propria selezione, la più qualificata caratura di rappresentatività della propria candidatura, a fronte di quella del controinteressato: con ciò, di fatto, conferendo un implausibile tratto di discrezionalità alla selezione del nominando, in arbitraria sovrapposizione all’indicazione di voto espressa, sia pure con duplice candidatura, dalla componente maggioritaria del gruppo consiliare di minoranza;

b ) che, in via gradata e a tutto concedere, a fronte di una candidatura plurima, avrebbero dovuto almeno essere manifestate, sotto il profilo giustificativo, le ragioni che avevano orientato la scelta, per contro non adeguatamente supportate dalla generica ed anodina evidenziazione, mediante formula sostanzialmente di stile, della effettuata valutazione delle “ specifiche competenze ed esperienze maturate dai candidati ”.

3.- Nel rituale contraddittorio delle parti (costituitisi, in resistenza, il Comune di Verona, il Consorzio ed il controinteressato R), con sentenza n. 386 del 2 marzo 2022, l’adito Tribunale, respinte le preliminari eccezioni in rito, accoglieva il ricorso, sull’argomentato assunto che, alla luce dell’indicazione normativa (art. 4 del d.lgs. n. 579/1948) intesa alla garanzia di rappresentatività della minoranza, il Sindaco sarebbe stato “ vincolato ”, senza residui discrezionali, alla nomina del candidato proposto con dichiarazione sottoscritta dal maggior numero di consiglieri di minoranza, perché più rappresentativo delle istanze dell’opposizione, anche con indiretto e mediato riferimento al corpo elettorale, che aveva, di fatto, eletto quei consiglieri di minoranza che in numero più elevato avevano fatto confluire il proprio consenso sulla proposta di candidatura.

4.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, il Comune di Verona ha impugnato la ridetta statuizione, di cui lamenta la complessiva erroneità ed ingiustizia, auspicandone l’integrale riforma.

Si sono costituiti: a ) in resistenza, P L T; b ) in adesione E A R e il Consorzio ZAI Verona.

Nel rituale contraddittorio delle parti, esaminata e disattesa l’incidentale istanza di inibitoria della efficacia esecutiva della decisione impugnata, alla pubblica udienza del 24 novembre 2022, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.



DIRITTO

1.- L’appello non è fondato e merita di essere respinto.

2.- In via preliminare, importa osservare che il Consorzio ZAI ed E A R, nella posizione formale di parti soccombenti del giudizio di prime cure, si sono costituiti, nella presente fase del giudizio, senza proporre autonomo gravame, ma in mera adesione alla posizione processuale dell’appellante, che hanno

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