Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-12, n. 202305717
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 05717/2023REG.PROV.COLL.
N. 08632/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8632 del 2019, proposto dal Ministero della difesa e dallo Stato Maggiore Marina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Calamatta, n. 16;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per-OMISSIS-, Sezione Prima, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 aprile 2023 il consigliere Roberta Ravasio e udito per la parte appellata l’avvocato M N;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. -OMISSIS-, in servizio presso l’Accademia Navale di -OMISSIS- nella qualifica di frequentatore dei corsi propedeutici all’imbarco, avendo vinto una borsa di studio statale per la frequentazione della Scuola di specializzazione in -OMISSIS- presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, con inizio dei corsi in data -OMISSIS-, ha chiesto all’Amministrazione militare di essere collocato in congedo straordinario senza assegni a far data dal -OMISSIS-, ai sensi
dell’art 1506 del D. lgs 66/2010.
Con provvedimento in data 31.10.2018 della Direzione Generale per il personale militare II reparto -OMISSIS-, l’istanza è stata respinta.
Su impugnazione del dott. -OMISSIS- il TAR per la -OMISSIS-, sede di -OMISSIS-, ha accolto il ricorso per l’effetto annullando l’atto impugnato.
L’Amministrazione ha proposto appello e il dott. -OMISSIS- si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21 settembre 2022 il Collegio ha dichiarato l’interruzione del giudizio in ragione