Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-07, n. 202200810

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-07, n. 202200810
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200810
Data del deposito : 7 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2022

N. 00810/2022REG.PROV.COLL.

N. 08935/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8935 del 2021, proposto dalla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini, n. 36, presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Puglia;

contro

la Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della società Serracapriola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto in Roma, piazza di San Lorenzo in Lucina 26, presso lo studio del difensore;

per la riforma ovvero l’annullamento

della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, sezione II, 28 giugno 2021, n. 1106, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso n. 169/2021 R.G., proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di valutazione di impatto ambientale presentata il 19 dicembre 2019 dalla Serracapriola S.r.l. alla Provincia di Foggia per l’impianto fotovoltaico denominato "San Leucio", di potenza pari a 35 MW in AC, situato in Comune di Serracapriola (FG), località Masseria San Leucio;

e per la condanna

della Provincia a provvedere in merito, svolgendo l’istruttoria e concludendo il procedimento;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e della Serracapriola S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022 il Cons. F G S e udito per la parte controinteressata l’avvocato Andrea Sticchi Damiani e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dagli avvocati T T C e N M.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

- l’appellata, società attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha presentato il giorno 19 dicembre 2019 un’istanza alla Provincia di Foggia per ottenere, secondo la lettera della domanda stessa, la valutazione di impatto ambientale - VIA per un impianto fotovoltaico denominato "San Leucio", di potenza pari a 35 MW in corrente alternata- AC, da realizzare in Comune di Serracapriola (FG), in località Masseria San Leucio (doc. 1 in I grado ricorrente appellata);

- in realtà, la domanda stessa, ai sensi dell’art. 27- bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 così come introdotto dall’art. 16 comma 2 del d. lgs. 16 giugno 2017 n.104, vale domanda di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale- PAUR, che ove rilasciato vale non solo come VIA, ma anche come “ rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ”;

- la Provincia su quest’istanza non ha provveduto;

- di conseguenza, la società ha proposto il ricorso di primo grado contro l’asserito silenzio inadempimento;

- con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso, atteso che il procedimento avrebbe ripreso il suo corso “con l’adozione degli atti dovuti” (motivazione, p.3 dodicesimo rigo del “fatto e diritto”), precisando in motivazione di ritenere competente al rilascio del PAUR la stessa Provincia, in quanto ente competente a rilasciare la VIA sulla base della legislazione regionale anteriore al d. lgs. 104/2017. All’esito, il T.a.r. ha condannato alle spese di lite tanto la Provincia quanto la Regione, a sua volta citata in giudizio;

- contro questa sentenza, ha proposto appello principale la Regione, sulla base di tre censure, che corrispondono secondo logica ad un unico motivo di contraddittorietà della motivazione. La Regione ritiene infatti illogica la affermazione di inerzia da parte sua e la conseguente condanna alle spese a suo carico, nel momento in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la competenza della Provincia;

- contro la stessa sentenza, ha proposto appello incidentale la Provincia, con un unico articolato motivo, in cui chiede che l’appello principale sia respinto e contesta l’affermazione della propria competenza contenuta nella sentenza di primo grado, perché sussisterebbe la competenza regionale. In sintesi estrema, la Provincia sostiene che dopo la riforma operata dal d. lgs. 104/2017 la delega legislativa operata a suo tempo dalla Regione per il rilascio di VIA da parte della Provincia sarebbe divenuta inefficace, e che comunque la Regione non la avrebbe dotata dei mezzi necessari ad espletare i nuovi compiti attribuiti dalla legge. Di conseguenza, la Provincia sostiene che la competenza sarebbe ritornata in capo alla Regione e chiede la rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale della l.r. 21 settembre 2021, n. 33, che in via provvisoria ha confermato la competenza provinciale;

- con atto depositato il giorno 26 gennaio 2022, la società appellata ha dichiarato di rinunziare al ricorso di I grado ed ha chiesto che questo Giudice si pronunci di conseguenza;

- all’esito della camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2022, si deve quindi decidere così come da dispositivo, con la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado e l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata;

- la complessità della questione sottesa è giusto motivo per compensare le spese dei due gradi;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi