Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-04, n. 201802660

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-05-04, n. 201802660
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802660
Data del deposito : 4 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2018

N. 02660/2018REG.PROV.COLL.

N. 03470/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2017, proposto da:
Ars Nova di D'Artista G. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n.13;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato T M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00142/2017, resa tra le parti, concernente ricorso avverso il silenzio inadempimento e risarcimento danni.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 il Cons. G P e uditi per le parti l’avvocato T C e l’avvocato T M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società appellante, aggiudicataria provvisoria - in forza di provvedimento del 27 maggio 2015 - della gara d’appalto “Lavori di Realizzazione del Reparto Gravi Cerebropatie Acquisite P.O. Popoli” indetta dalla Asl n. 3 di Pescara, agendo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. innanzi al Tar Abruzzo si è lamentata della mancata adozione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva e, dunque, della prolungata inerzia dell’Amministrazione nel portare a conclusione la procedura di evidenza pubblica, nonostante le diffide e i solleciti all’uopo inoltrati.

2. In accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa della ASL n. 3 di Pescara, il ricorso è stato dichiarato tardivo, con sentenza n. 142/2017, in quanto proposto oltre il termine massimo previsto dall’art. 31 c.p.a. e, per l’effetto, è stata dichiarata inammissibile la connessa domanda risarcitoria.

3. Nel presente grado di giudizio, la parte appellante per un verso ha censurato la ricostruzione operata dal Tribunale amministrativo dell’andamento del procedimento e delle tempistiche in relazione alle quali doveva computarsi il termine per impugnare il silenzio-inadempimento;
e, per altro verso, ha sostenuto la valenza non preclusiva del termine annuale previsto dal secondo comma dell’art. 31 c.p.a..

4. A seguire, con memoria depositata il 26.2.2018, la stessa società appellante ha dato atto di avere impugnato innanzi al Tar Abruzzo il provvedimento di ritiro dell’aggiudicazione provvisoria n. 297/2017, nelle more adottato dall’amministrazione resistente;
e, sulla base di tale sopravvenienza, ha chiesto disporsi la sospensione del presente giudizio di appello, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., nell’attesa della definizione del giudizio di impugnazione avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, fissato per la discussione di merito per il giorno 13.7.2018.

5. La ASL n. 3 di Pescara, ritualmente costituitasi nel presente giudizio, si è opposta alla richiesta di sospensione del giudizio, eccependo l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo alla parte appellante, e, in subordine, contestandone la fondatezza nel merito.

6. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza del 15.3.2018.

7. L’eccezione sollevata dalla difesa della parte resistente è fondata.

Rileva in tal senso la considerazione che il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere.

Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.

Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.

Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293;
VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).

Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario – ex art. 117 comma 5 c.p.a.).

8. Quanto esposto rende ragione sia della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio di appello, sia della insussistenza dei presupposti per poterne disporre la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

9. In conclusione, l’appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c), c.p.a..

10. Stante l’esito del giudizio e la sua definizione sulla base di una circostanza sopravvenuta nel corso dello stesso, può disporsi la compensazione delle spese di lite.

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