Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-04, n. 202000880

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-02-04, n. 202000880
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000880
Data del deposito : 4 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2020

N. 00880/2020REG.PROV.COLL.

N. 03740/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3740 del 2019, proposto da


AZIENDA ULSS

9 SCALIGERA (GIÀ

AZIENDA ULSS

20 DI VERONA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M, B B, A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio L M in Roma, via Eustachio Manfredi, n. 5;

contro

L P, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Reggio D’Aci, F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso lo studio Chiara Reggio D'Aci in Roma, viale del Vignola 5;
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

REGIONE DEL VENETO, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 107 del 2019;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Leonardo P e dell’Università degli Studi di Verona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Greco Giovanni, Scafarelli, in dichiarata delega di Mazzeo Luca, e Reggio D’Aci Chiara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.‒ Il presente giudizio concerne la misura del trattamento economico da corrispondere ai docenti e ricercatori universitari che abbiano espletato attività assistenziale in forza di apposite convenzioni tra le Università e le strutture ospedaliere.

I termini della controversia possono essere così riassunti:

- ai predetti docenti e ricercatori universitari veniva inizialmente corrisposta l’indennità c.d. “De M”, avente funzione perequativa, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 213 del 1971, e poi dell’art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980;

- successivamente, il combinato disposto degli artt. 5 e 15- quater del d.lgs. n. 517 del 1999 aveva previsto che l’indennità di esclusività, prevista dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria sottoscritto l’8 giugno 2000, spettasse anche al personale medico universitario svolgente attività assistenziale (che avesse optato per l’attività assistenziale intramuraria);

- l’Amministrazione aveva conteggiato la succitata indennità di esclusività all’interno dell’indennità De M, con la conseguenza che i docenti con una retribuzione universitaria elevata non avevano percepito nulla (essendo lo stipendio universitario superiore a quello ospedaliero);

- l’art. 6 dello stesso d.lgs. n. 517 del 1999 aveva inoltre dettato una disciplina totalmente nuova del trattamento economico del personale universitario svolgente attività assistenziale, sostitutiva del criterio perequativo di cui alla previgente disciplina (prevedendo l’attribuzione di un trattamento aggiuntivo graduato in riferimento alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, e di un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale), ma l’Amministrazione non vi aveva dato attuazione;

- su queste basi, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto a ricevere le retribuzioni connesse al corretto calcolo dell’indennità “De M” (previa inclusione, tra gli elementi della retribuzione del docente universitario svolgente attività assistenziale, dell’indennità di esclusività), nonché l’accertamento del diritto a ricevere la retribuzione derivante dall’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, ivi compresi gli arretrati dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo (27 gennaio 2000);

- con motivi aggiunti, gli istanti impugnavano il protocollo di intesa stipulato tra la Regione Veneto e le Università di Padova e di Verona, conclusosi con la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 140 del 14 dicembre 2006, lamentando che esso, pur risolvendo il problema dell’indennità di esclusività, non aveva risolto quello dei benefici di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, in ragione, sia della decorrenza del benefici fissata alla data del 1 gennaio 2006, sia per il rinvio dell’applicazione pratica del protocollo a “protocolli attuativi” sottoscritti dai direttori generali delle Aziende Ospedaliere e dai rettori delle Università di Padova e di Verona;

- con il secondo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano anche il protocollo attuativo siglato in data 24 giugno 2008 tra l’Università di Verona e l’Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, sul presupposto che il trattamento aggiuntivo da corrispondere non avrebbe potuto limitarsi solo alla retribuzione di posizione minima contrattuale e di quella parte variabile aziendale, bensì avrebbe dovuto comprendere anche una vasta serie di altre voci retributive.

2.‒ Con sentenza non definitiva n. 17 del 4 gennaio 2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto dichiarava la cessazione della materia del contendere per i ricorrenti, stante l’intervento tra gli stessi e le Amministrazioni interessate (l’Università di Verona, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, e la gestione liquidatoria dell’Azienda Ospedaliera di Verona) di un accordo transattivo finalizzato alla composizione della lite (segnatamente, le parti avevano concordato l’applicazione integrale del trattamento economico di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999, a far data dal 1 gennaio 2010), ad eccezione del professore Leonardo P, disponendo per quest’ultimo la prosecuzione del giudizio.

3.‒ Con sentenza definitiva n. 107 del 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, dopo avere affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, accoglieva parzialmente il ricorso, nei seguenti termini:

i ) dichiarava fondata la domanda di percezione dell’indennità di esclusività ex art. 5 del d.lgs. n. 517 del 1999 a far data dal conferimento dell’incarico presso la U.L.S.S. n. 20 e in via aggiuntiva rispetto al regime della indennità “De M”, con scomputo di quanto eventualmente già percepito a titolo di esclusività;

ii ) dichiara parzialmente fondata la domanda di percezione dell’indennità di posizione ex art. 6, comma 1, lettera a ), del d.lgs. n. 517 del 1999, a decorrere dal 1 gennaio 2006, nei termini di cui al CCNL per il settore della dirigenza medico sanitaria e del contratto integrativo aziendale, e con detrazione di quanto ancora percepito dal medico (fino al 31 dicembre 2009), a titolo di indennità “De M”;

iii ) dichiarava non fondata la domanda di percezione dell’indennità di risultato ex art. 6, comma 1, lettera b ), del d.lgs. n. 517 del 1999;

iv ) dichiarata non fondata la domanda di annullamento del protocollo d’intesa del 2006 presentata con i primi motivi aggiunti, nonché dell’inammissibilità della domanda di annullamento del protocollo operativo del 2008, presentata con i secondi motivi aggiunti.

v ) precisava che, sulle somme dovute al ricorrente, erano dovuti gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, né sotto forma di cumulo con gli interessi, né di maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del c.c.

vi ) dichiarava che gli importi da corrispondere al ricorrente dovevano essere addebitati alla U.L.S.S., sia quale soggetto che aveva tratto vantaggio dalle prestazioni assistenziali rese dal ricorrente, sia alla luce dell’art. 4 della convenzione stipulata con l’Università di Verona il 6 settembre 2000, che addossava alla U.L.S.S. gli oneri economici delle suddette prestazioni assistenziali;

vii ) dichiarava, limitatamente all’indennità di esclusività dovuta per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, la responsabilità solidale della Regione Veneto, avendo questa assunto un impegno autonomo al relativo pagamento, in virtù del ricordato art. 14, comma 6, del protocollo di intesa approvato con deliberazione n. 140 del 2006.

4.‒ Avvero la predetta sentenza ha proposto appello l’Azienda

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