Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-10-14, n. 202106914
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Testo completo
Pubblicato il 14/10/2021
N. 06914/2021REG.PROV.COLL.
N. 05917/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5917 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e F L B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale dei Parioli, n. 180;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, n.-OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere F F nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, svoltasi con modalità telematica e dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, per parte appellante, l’avvocato M M;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante – all’epoca dei fatti di causa maresciallo della Guardia di finanza – ha proposto il ricorso di primo grado n. -OMISSIS-, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per -OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, avverso: il provvedimento del Comandante interregionale Italia -OMISSIS-della Guardia di finanza del 30 gennaio 2012, notificato all’interessato con comunicazione del 26 marzo 2012, prot. n. -OMISSIS-, con cui, all’esito di procedimento disciplinare, è stata disposta la sua rimozione dal grado; la circolare del Comando generale della Guardia di finanza n. 1/2006; all’occorrenza, gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresi gli atti procedimentali.
1.1. L’amministrazione statale si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per -OMISSIS-, sezione staccata di -OMISSIS-, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione, delle spese di lite, liquidate in 5.000 euro.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 22 luglio 2013 e in data 30 luglio 2013 – la parte privata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando 8 censure (da “A” ad “H”, di cui l’ultima d’impugnazione autonoma del capo sulle spese) e riproponendo, trascrivendoli, i motivi del ricorso di primo grado, nonché una questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 66/2010.
4. L’amministrazione statale si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 aprile 2021, svoltasi con modalità telematica.
6. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
7. L’appellante reiterando, in sostanza, quanto già lamentato dinanzi al T.a.r., ha dedotto l’erronea applicazione nei suoi confronti del procedimento disciplinare di stato, essendo egli in congedo assoluto, l’illegittima attivazione del procedimento disciplinare prima dell’esercizio dell’azione penale, la non retrodatazione della perdita del grado, la necessità ai fini del deferimento di una specifica proposta dell’ufficiale inquirente, la non proporzionalità della sanzione, la mancata comunicazione degli atti del procedimento direttamente all’interessato, l’omessa pronuncia sulla doglianza inerente alla mancanza di difesa tecnica dell’odierno appellante dinanzi alla commissione disciplinare. Tramite un ottavo motivo l’appellante ha contestato autonomamente il capo della condanna alle spese. La parte privata ha altresì chiesto nuovamente che venga sollevata una questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme sulla retrodatazione degli effetti di della rimozione