Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-30, n. 202308040
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2023
N. 08040/2023REG.PROV.COLL.
N. 00073/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2018, proposto dalla Società Agricola AN AN s.s. e dalla società AN AN Energy S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avv. ti Vincenzo Fedele e Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fedele in Roma, piazza Vescovio 21;
contro
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ora della cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12
nei confronti
del Comune di Sona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Cavallo, Giulio Pasquini ed Elena Stella Richter, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stella Richter in Roma, viale Giuseppe Mazzini 11;
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza del T.a.r. Veneto, sez. II, 5 luglio 2017 n. 642, che ha pronunciato sul ricorso n. 1172/2013 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento:
(ricorso principale)
a) del provvedimento 17 luglio 2013 prot. n.20039, conosciuto in data imprecisata, con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha comunicato l’avvio del procedimento volto a imporre un vincolo indiretto ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42 sull’area di rispetto del complesso immobiliare denominato “Corte AN AN” situato a Bussolengo (Vr), imponendo contestualmente misure cautelari;
(motivi aggiunti)
b) del provvedimento 20 novembre 2013, comunicato con nota 22 novembre 2013 prot. n.20019 ricevuta in data imprecisata, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali, ora della cultura, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici per il Veneto, ha imposto il vincolo suddetto.
In particolare, la sentenza ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale ed ha respinto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero e del Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. AN Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Esiste a Bussolengo, in provincia di Verona, un complesso immobiliare, risalente ai primi anni del XVIII secolo e denominato “Corte AN AN”, che consiste in una grande corte rurale rettangolare formata da diversi edifici di servizio e da una chiesetta, con al centro l’aia e la casa padronale, corte alla quale si accede attraverso un viale fiancheggiato da cipressi che attraversa il fondo agricolo di pertinenza, anch’esso rettangolare; il tutto è esteso per circa 63 ettari, è compreso fra la via Crocioni, la strada provinciale per Villafranca, la via comunale Molinara e la via comunale Festara Nuova, ed è distinto al catasto terreni di Bussolengo al foglio 29 mappali 239, 244, 246, 50, 49, 25, 25, 24, 29, 47, 46, 45, 19, 241, 48, 256, 21, 237 e 35; al catasto fabbricati sempre di Bussolengo al foglio 29 particelle 29, 255 e 37 e al catasto del confinante comune di Sona al foglio 15 mappali 733, 70, 458, 460 e 67 (doc. 9 Comune p. 9 del file per l’esatta ubicazione e i dati catastali doc. 4 Comune, fotografia d’insieme; memoria Comune 3 aprile 2023 p. 2; si tratta di fatti storici incontestati e comunque da ritenere localmente notori).
2. Il compendio in questione è di proprietà della Società Agricola AN AN, ricorrente appellante, e su di esso l’altra ricorrente appellante AN AN Energy, che fa capo alle medesime persone (v. intestazione del ricorso in appello, fatto storico anch’esso incontestato) è interessata a realizzare un impianto fotovoltaico della potenza di 41,998 KW, comprendente 183 mila pannelli solari posati a terra per un’estensione di 630 mila mq (memoria Comune 3 aprile 2023 p. 2, fatto storico incontestato).
3. Si controverte dei provvedimenti con i quali il competente ufficio periferico del Ministero della cultura ha inteso imporre sull’area circostante la corte, ovvero sul fondo agricolo descritto, un vincolo di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. 42/2004, “interferendo” con la possibilità di realizzare il citato impianto fotovoltaico. Tale articolo prevede che. “ Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (comma 1). Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici (comma 2)”.
4. I fatti rilevanti di causa, come si è detto non controversi quanto al dato storico, si riassumono così come segue.
4.1 Con domanda 3 agosto 2010 prot. n.459121 (cfr. doc. 7 in I grado ricorrenti appellanti, provvedimento finale), la AN AN Energy ha chiesto alla Regione Veneto il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 12 d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 necessario a realizzare l’impianto fotovoltaico di cui si è detto.
4.2 Successivamente l’amministrazione dei Beni culturali è intervenuta con due distinti provvedimenti, entrambi del giorno 22 novembre 2011 ed entrambi preceduti da rituali comunicazioni di avvio del procedimento che disponevano contestuali misure di salvaguardia. Con il primo di questi provvedimenti finali ha imposto un vincolo diretto, dichiarazione di interesse culturale, ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 42/2004, sulla corte rustica, ovvero sull’edificio, come distinto al catasto terreni di Bussolengo al foglio 29 particella 37. Con il secondo provvedimento, comunicato con nota 23 novembre 2011 prot. n.21260, ha imposto, invece, un vincolo di tutela indiretta, di contenuto sostanzialmente analogo a quello per cui ora è causa (cfr. doc. 9 Comune, p.2 del file relativo).
4.3 La società proprietaria del compendio, ovvero la Società Agricola AN AN, ha impugnato le comunicazioni di avvio con il ricorso principale di I grado T.a.r. Veneto n.1609/2011 R.G. depositato il 27 agosto 2011, e i successivi provvedimenti di vincolo vero e proprio con motivi aggiunti in questo ricorso depositati il 4 gennaio 2012.
4.4 Il T.a.r. ha sospeso in via cautelare sia la comunicazione di avvio con le misure di salvaguardia relative al vincolo indiretto, con ordinanza 26 ottobre 2011 n. 869, sia il provvedimento finale di vincolo indiretto, con ordinanza 20 gennaio 2012 n.54. All’esito, con sentenza sez. II 18 gennaio 2013 n.34, ha respinto il ricorso quanto al provvedimento di vincolo diretto, lo ha invece accolto quanto al provvedimento di vincolo indiretto, e lo ha annullato. Questo secondo capo di sentenza non è stato impugnato, ed è passato in giudicato.
4.5 La società proprietaria ha invece impugnato la sentenza 34/2013 quanto al primo capo, relativo al vincolo diretto, con il ricorso in appello n.69992/2013 R.G. di questo Consiglio. Il ricorso in appello stesso è stato respinto con sentenza della sez. VI 27 giugno 2014 n.3262, passata in giudicato. Il provvedimento di vincolo diretto quindi, come si precisa per chiarezza, è divenuto incontestabile.
4.6 Parallelamente, con provvedimento della Giunta 11 ottobre 2012 n.2075 (doc. 7 in I grado ricorrenti appellanti, cit.), la Regione ha rilasciato l’autorizzazione unica relativa all’impianto fotovoltaico.
4.7 Il Comune di Sona ha impugnato quest’autorizzazione con il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.76/2013 R.G. depositato il 16 gennaio 2013. Il T.a.r., con ordinanza 14 marzo 2013 n.122, ha respinto la domanda cautelare; pertanto, l’autorizzazione relativa all’impianto fotovoltaico non è mai stata sospesa; del successivo esito del ricorso n.76/2013 si dirà invece più avanti.
4.8 Con nota 18 aprile 2013 prot. n.10737 (doc. 3 in I grado ricorrenti appellanti), la Soprintendenza ha nuovamente comunicato l’avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto, con misure di salvaguardia.
4.9 La società proprietaria ha impugnato questo provvedimento con il ricorso di I grado T.a.r. Veneto n.626/2013 R.G. depositato il giorno 8 maggio 2013. Con sentenza in forma semplificata sez. II 23 maggio 2013 n.742, il T.a.r. ha accolto il ricorso e annullato questo provvedimento. L’appello contro questa sentenza, n.5937/2013 R.G. di questo