Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-03-14, n. 201601018

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-03-14, n. 201601018
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601018
Data del deposito : 14 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00021/2015 REG.RIC.

N. 01018/2016REG.PROV.COLL.

N. 00021/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2015, proposto da:
- Società Edilizia Tirrenia S.p.A., con sede in La Spezia, in persona dell'amministratore delegato pro-tempore;
- Società Edilizia Nuova S.r.l., con sede in La Spezia, in persona dell'amministratore unico pro-tempore;
entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti F V e D C, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliate in Roma, alla via degli Scipioni n. 267, per mandato in calce all'appello;

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S Ftoni, e elettivamente domiciliato in Roma, alla via Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio dell'avv. Domenico Iaria, per mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio

nei confronti di

Unicoop Tirreno società cooperativa, Apuafarma S.p.A., Chiara cooperativa in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, intimate quali controinteressate, non costituite nel giudizio di primo grado e di appello

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 1405 del 1° settembre 2014. resa tra le parti, con cui è stato accolto solo in parte il ricorso in primo grado n.r. 456/2009, proposto per l'accertamento dell'inesistenza e/o intervenuta prescrizione del diritto alla corresponsione di somme dovute a titolo di conguaglio su maggiori costi di acquisizione di aree cedute per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale convenzionata, nonché per l'annullamento di note relative all'invito e/o intimazione al relativo pagamento, limitatamente alle sole somme versate a titolo risarcitorio ai proprietari espropriati, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2015 il Cons. L S e uditi l’avv. F V per le appellanti Società Edilizia Tirrenia S.p.A e Società Edilizia Nuova S.r.l. e l’avv. S Ftoni per il Comune di Carrara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) La Società Edilizia Tirrenia S.p.A., d’ora innanzi S.E.T. S.p.A.- ha stipulato con il Comune di Carrara due convenzioni urbanistiche, e precisamente:

- una convenzione a rogito del notaio Gino Carozzi n. 151.222 di rep. in data 22 settembre 1982, relativa alla cessione in diritto di proprietà di aree localizzate nel comprensorio di Avenza del piano di edilizia economica e popolare (d’ora innanzi P.E.E.P.), destinate alla realizzazione di n. 56 alloggi, da concedere in locazione per un periodo minimo decennale, con successiva alienazione in prelazione ai conduttori, nonché un centro commerciale e sociale;

- una convenzione a rogito del notaio A M C n. 7382 21 in data 21 dicembre 1989, relativa alla cessione in diritto di proprietà di area localizzata nel comprensorio di Marina di Carrara del P.E.E.P., destinata alla realizzazione di altro edificio composto da n. 56 alloggi, da concedere in locazione per un periodo minimo decennale, con successiva alienazione in prelazione ai conduttori, attuativa della previsione già contenuta nell’art. 24 della prima convenzione, che impegnava la società a realizzare il secondo intervento di edilizia residenziale pubblica.

La S.E.T. S.p.A. ha provveduto a corrispondere il prezzo di cessione dei suoli come determinato nelle due convenzioni, che ai rispettivi art. 5 stabilivano che “…qualora il costo di acquisizione dovesse mutare per qualsiasi motivo, il corrispettivo si intende automaticamente modificato in corrispondenza del diverso costo e le parti saranno tenute ad operare gli opportuni conguagli”.

Il Comune di Carrara, con una prima nota del 19 novembre 2005 e poi con altre successive del 2006 e 2007, e infine con nota del 5 febbraio 2009, ha chiesto il pagamento alla S.E.T. S.p.A. e alla Società Edilizia Nuova S.r.l. (sorta per scissione dalla prima in data 1° gennaio1996), a titolo di conguaglio per maggiori costi di acquisizione delle aree, della somma di € 178.849,00, ottenuta compensando parzialmente dal maggior costo relativo all’acquisizione dei suoli del comprensorio di Avenza (pari a € 183.373,00) la somma a credito delle società (pari a € 4.524,00) risultante dalla differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisizione del suolo del comprensorio di Marina di Carrara, come da prospetto allegato alla nota del 19 novembre 2005.

Dopo aver chiesto accesso agli atti, con ricorso collettivo in primo grado n.r. 456/2009 S.E.T. S.p.A. e S.E.N. S.r.l. hanno proposto cumulative domande di accertamento negativo in ordine alla esigibilità del credito e occorrendo di annullamento o declaratoria di nullità o inefficacia delle note comunali con cui il medesimo era stato azionato, deducendo articolati motivi di ricorso (incentrati sul difetto di legittimazione passiva, per aver alienato gli alloggi e il centro commerciale;
sulla prescrizione delle somme a conguaglio, assumendo come termine per la determinazione delle indennità di esproprio la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/1983, e comunque la data delle perizie estimative nei contenziosi coi privati espropriati;
sull'omessa comunicazione e partecipazione alla procedura di determinazione del conguaglio e alla procedura espropriativa;
sull'omessa comunicazione dei contenziosi pendenti instaurati dagli espropriati;
sulla violazione dei doveri contrattuali di buona fede e informazione;
sull'inesigibilità di somme dovute a titolo di risarcimento per occupazioni acquisitive e/o comunque illegittime, nonché di interessi legali e rivalutazione, perché ascrivibili a inerzia, negligenza e comunque responsabilità esclusiva del Comune, anche quanto al ritardo nella determinazione e richiesta del conguaglio).

Nel giudizio si è costituito il Comune di Carrara che ha, a sua volta, controdedotto, in modo ampio, l’infondatezza del ricorso.

Con sentenza n. 1405 del 1° settembre 2014, il T.A.R. per la Toscana ha accolto il ricorso limitatamente alla ripetibilità delle somme pagate a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima e/o accessione invertita.

Il giudice amministrativo toscano, premessa la giurisdizione amministrativa in relazione al petitum e causa petendi (trattandosi di obbligazioni aventi titolo in convenzioni urbanistiche), e respinta l’eccezione pregiudiziale di irricevibilità per tardività del ricorso (in funzione della natura paritetica delle note, impugnate solo in via eventuale e tuzioristica, e quindi dell’oggetto del giudizio vertente su posizioni di diritto soggettivo in materia di giurisdizione amministrativa esclusiva) ha esaminato, partitamente, i motivi di ricorso, respingendo:

- quelli incentrati sul dedotto difetto di legittimazione passiva (motivi 1 e 6) perché la c..d. clausola di conguaglio di cui agli identici art. 5 delle due convenzioni non individua una obbligazione propter rem “…gravante, quindi, sugli aventi causa degli originari stipulanti, non trattandosi di un obbligo di ‘facere’…consistente nella realizzazione di opere, bensì di una mera obbligazione patrimoniale dalla quale il soggetto obbligato non può liberarsi semplicemente cedendo il bene cui essa afferisce, sia pure dopo la sua trasformazione”, tenuto conto che le obbligazioni propter rem sono figure tipiche “…la cui esistenza deriva, cioè, esclusivamente, da specifiche norme, vuoi civilistiche che pubblicistiche, le quali prevedano che soggetto passivo dell'obbligazione sia o divenga colui che del bene è o diviene proprietario”;

- quelli incentrati sulla dedotta inesigibilità e prescrizione del credito (motivi nn. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16,18) perché:

-- l’invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 15-19 luglio 1983 (recante declaratoria d’incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge 29 luglio 1980, n. 385, relativa alla disciplina provvisoria delle indennità di esproprio e occupazione) dispiega i suoi effetti “…soltanto nei confronti dei soggetti espropriati i quali, da tale data, hanno avuto la possibilità di esigere nei confronti delle Amministrazioni esproprianti il credito derivante dall’applicazione della nuova normativa (laddove) Nessuna interferenza, invece, detta sentenza può porre in essere nei confronti dei rapporti esistenti tra l’ente pubblico e il soggetto assegnatario delle aree espropriate”;

-- la prescrizione non può farsi decorrere, secondo la regola generale di cui all’art. 2939 cod. civ., se non dal momento “…della avvenuta determinazione dei costi di esproprio dell’intero comprensorio di Avenza e di quello di Marina oggetto del Piano di edilizia economica e popolare (perché) Solo in tale data il Comune ha potuto stabilire l’effettivo costo per metro quadro da utilizzare come parametro per calcolare l’importo da richiedere alle ricorrenti…in ossequio al principio dell'esatta corrispondenza tra i costi effettivamente sostenuti dal Comune per l'acquisizione in via espropriativa delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica e il corrispettivo ritratto dai soggetti assegnatari, ovvero del perfetto pareggio economico dell'operazione espropriativa complessivamente sostenuta dall'Amministrazione, da riferirsi alla pianificazione complessiva posta in essere dal Comune stesso”;

-- ne consegue “…per un verso, che la definizione, anche in via transattiva, della singola controversia con i soggetti espropriati non poteva determinare la decorrenza della prescrizione fino a quando non si fossero concluse tutte quelle pendenti relativi al comparto;
per altro verso, a più forte ragione, nessuna rilevanza, ai fini di cui trattasi, può essere attribuita al deposito in giudizio delle consulenze tecniche disposte dal Giudice, sino a quando questi non si sia definitivamente pronunciato”, con conseguente irrilevanza dei distinti pagamenti eseguiti in favore degli espropriati, e dovendosi quindi ricondurre la decorrenza “…(al)l’ultimo pagamento eseguito dal Comune per quanto riguarda il comprensorio PEEP di Avenza…avvenuto con deliberazione di Giunta del 10 novembre 1999…”;

- quelli inerenti alla dedotta violazione dei doveri d’informazione civilistici e pubblicistici e al difetto di motivazione (di cui ai motivi nn. 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26):

-- perché gli oneri partecipativi ex art. 10 della legge n. 865/1971, applicabile ratione temporis , sono stabiliti in favore dei soli espropriandi e non anche del beneficiario dell’esproprio, né sussisteva alcun obbligo di notiziare quest’ultimo della pendenza di contenziosi con gli espropriandi, essendo comunque irrilevante l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento inteso alla definizione delle somme a conguaglio, trattandosi di atto privo di connotati autoritativi e potendo l’interessato far valere le proprie ragioni senza preclusione alcuna anche in sede contenziosa;

-- perché il Comune ha “…dettagliatamente esposto le singole voci dalle quali derivano l’obbligazione di corresponsione della complessiva somma di € 178.849,00, precisando le modalità di calcolo in base alle quali si era giunti a richiedere alle controparti il conguaglio, detratte dal costo totale dell’esproprio, calcolato con valore medio a metro quadro, le somme anticipatamente versate dalle ricorrenti al momento della stipula della convenzione”:

- quelle concernenti la dedotta lesione del principio dell’affidamento (di cui ai motivi nn. 17, 24 e 26) perché “…anche a voler prescindere dalla circostanza che le parti che ne invocano la lesione sono operatori professionali ai quali si richiede l’esercizio di una diligenza maggiore dell’ordinaria, la clausola convenzionale che addossava alle medesime l’obbligazione di conguaglio, liberamente sottoscritta, è priva di qualsivoglia equivocità…”.

Il T.A.R. ha invece ritenuto fondato il motivo n. 4 del ricorso rilevando che “…il meccanismo, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, del "perfetto pareggio economico" relativo alla piena corrispondenza delle entrate ed uscite mediante rimborso da parte degli assegnatari delle aree rispetto alle spese sostenute dal Comune risulterebbe stravolto da un conguaglio relativo ad aumenti ingiustificati derivanti da comportamento colpevole del medesimo Comune e, quindi, contrario alle disposizioni in materia” di tal che “…non possono essere traslati sugli operatori costi diversi da quelli previsti o sostenuti dall'Amministrazione per l'acquisizione delle aree, salvo che non si tratti di maggiori costi determinati da nuove disposizioni legislative o da sentenze definitive;
e ciò anche in ossequio al principio di buona fede oggettiva e reciproca lealtà tra le parti”.

2.) Con appello notificato il 20 dicembre 2012 e depositato il 3 gennaio 2015, S.E.T. S.p.A. e S.E.N. S.r.l. hanno impugnato la predetta sentenza, nella parte in cui ha disatteso tutti gli altri motivi di ricorso, deducendo in sintesi le seguenti censure:

1) Erroneità e contraddittorietà della motivazione;
erronea applicazione dell’art. 5 della convenzione;
erronea valutazione dei fatti
.

Si sostiene che le obbligazioni, anche pecuniarie, derivanti da convenzioni urbanistiche, assumono natura di obbligazioni propter rem , seguendo quindi la titolarità del bene, dovendosi in ogni caso riconoscere la carente legittimazione passiva della S.E.N. S.r.l., che non ha sottoscritto alcuna delle convenzioni, e al contrario, qualora la si riconosca, la coeva legittimazione passiva degli acquirenti.

2) Erroneità della motivazione e/o contraddittorietà della stessa;
omessa motivazione;
violazione del principio di estinzione delle obbligazioni per confusione ;
violazione dell’art. 1253 cod. civ.

Una parte del credito relativo al conguaglio deve ritenersi comunque estinta per confusione, perché al Comune è stata ritrasferita l’area relativa alla realizzazione della farmacia comunale, circostanza di agevole accertamento attraverso “mera verifica presso la conservatoria dei registri immobiliari”.

3) Omessa e/o insufficiente motivazione;
violazione dell'art 3 Cost.;
erroneità della sentenza per ingiustificata disparità di trattamento;
violazione dell'art. 2935 cod. civ.

A far tempo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 15-19 luglio 1983 il Comune poteva rideterminare le indennità di occupazione e di esproprio, e quindi i maggiori costi di acquisizione delle aree, onde si insiste che da tale momento decorra il termine prescrizionale per il credito azionato in base alla c.d. clausola di conguaglio.

4) Ancora violazione e/o errata applicazione degli artt. 2935, 2941 e 2946 cod. civ.;
contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
omessa e/o insufficiente motivazione
.

La prescrizione non può farsi decorrere dall’ultimo pagamento agli espropriati delle somme dovute, laddove per un verso “… l'adozione dei mandati di pagamento è attività interna all’ente, i cui tempi di adozione non sono opponibili al debitore”, e per altro aspetto “…solo pochi procedimenti per l'integrazione dell'indennità venivano promossi contro il Comune”.

In ogni caso, “…Il Comune poteva rivendicare il diritto al conguaglio, salvo poi quantificare i maggiori oneri di esproprio.

Si evidenzia che “…dal giorno della sottoscrizione delle convenzioni al giorno della prima richiesta di pagamento (19.11.2005) sono comunque decorsi più di venti anni (mentre)…la SEN ha ricevuto la prima comunicazione solo nel 2009”.

Sotto altro aspetto, la prescrizione deve intendersi maturata in funzione di ciascuno dei pagamenti effettuati a favore degli espropriati, posto che la clausola convenzionale si riferisce ai “conguagli”,

Si ribadisce che le somme pagate a favore dei signori Pedretti e Lazzini e Pedretti e Pierotti, a seguito di transazioni approvate con deliberazioni nn. 443/1998 e 444/1998 sono state determinate in base a consulenza tecnica d’ufficio nei rispettivi giudizi civili, depositata sin dal 7 luglio 1995.

5) Erroneo apprezzamento e/o travisamento dei presupposti di fatto;
ancora violazione degli arti 1933, 1935, 2941 e 2946 cod. civ.

Non può assumere rilievo il pagamento eseguito dal Comune a soggetti espropriati nel 1999 siccome relativo a risarcimento del danno da occupazione acquisitiva.

6) Violazione degli arti 2935 e 2941 cod. civ.;
prescrizione di ogni diritto nei confronti della S.E.N. S.r.l.

Il credito è prescritto nei confronti della S.E.N. S.r.l. perché azionato solo con il sollecito del 28 gennaio 2009.

7) Violazione dell'art. 1224 cod. civ.;
violazione degli arti. 1175 e 1375 cod. civ.;
omessa motivazione e/o erroneità della stessa

Non sono comunque dovute somme a titolo di rivalutazione e interessi sulla somma richiesta a titolo di conguaglio perché “…le odierne appellanti non sono mai state messe in mora prima del 19.11.2005”, e quindi non potevano considerarsi in mora.

8) Illogicità della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, violazione dell’art. 11 della legge n. 41/90 e degli artt. 1174, 1175, 1374, 1375, 1366, 1374 e cod. civ;
violazione dell'art. 1227 cod. civ.;
violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2056 cod. civ.;
violazione degli art. 1226 e 2056 cod. civ. anche in combinato disposto con l'art 11 della legge n. 241/90

Il Comune ha omesso di comunicare l’avvio del procedimento rivolto alla determinazione del conguaglio, e “…ha gestito le istanze di conguaglio pervenute dagli espropriati senza mai di nulla informare la propria contraente diretta”.

9) Violazione del principio di legittimo affidamento e/o violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 97 Cost.

La richiesta di conguaglio a distanza di molti anni dalla stipula delle convenzioni, e in carenza di ogni comunicazione procedimentale oltre che dei doveri di cooperazione che fanno carico al creditore della prestazione, tradisce l’affidamento incolpevole delle due società.

10) Violazione degli artt. 1223, 1218 e 1226 1227 e 2056 cod. civ.;
omessa motivazione
.

La violazione dei doveri di cooperazione implica responsabilità contrattuale con diritto delle società appellanti al risarcimento dei danni da valutare anche in via equitativa.

Nel giudizio si è costituito il Comune di Carrara che, con memoria difensiva depositata il 22 aprile 2015 ha dedotto, a sua volta, l’infondatezza dell’appello in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

- l’obbligazione relativa al conguaglio ha natura patrimoniale e non può ricondursi al ristretto novero delle obbligazioni propter rem , non essendo previsto peraltro alcun accollo del debito da parte dei successivi acquirenti e/o aventi causa dalla S.E.T. S.p.A.;

- eventuali clausole contenute negli atti di trasferimento stipulati da S.E.T. S.p.A. con terzi fondano semmai il diritto di quest’ultima a rivalersi sugli aventi causa;

- la responsabilità di S.E.N. S.r.l. è solidale e consegue al regime giuridico delle obbligazioni passive in caso di nascita della società per scissione;

- quanto alla lamentata estinzione parziale dell’obbligazione per confusione, le appellanti potranno sempre e comunque ripetere dai propri acquirenti, ivi compreso il Comune, le somme a essi imputabili pro-quota;

- il credito non è prescritto perché l’ultimo pagamento è stato autorizzato con deliberazione di Giunta Municipale del 10 novembre 1999 e la richiesta del conguaglio formulata con nota indirizzata sia a S.E.T. S.p.A. che a S.E.N. S.r.l. in data 19 novembre 2005;
e in ogni caso quando anche si escluda il rilievo di tale deliberazione, perché afferente a somma pagata a titolo di risarcimento per occupazione acquisitiva, assumono rilievo i pagamenti deliberati con deliberazioni giuntali n. 443 e n. 444 del 20 maggio 1998, quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale;

- nessun rilievo, quale dies a quo del termine prescrizionale, può assumere la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 19 luglio 1983, poiché solo a seguito della definitiva liquidazione della somma complessiva dovuta per l’acquisizione delle aree il Comune ha potuto determinare il costo medio e calcolare il conguaglio;

- la somma dovuta a conguaglio è al netto di interessi e rivalutazione, calcolati soltanto a far tempo dai solleciti di pagamento successivi alla richiesta di cui alla nota del 19 novembre 2005;

- nessuna comunicazione dell’avvio di procedimenti relativi alla liquidazione di indennità di esproprio e/o occupazione (e dei relativi contenziosi) era dovuta a soggetti diversi dagli espropriati, mentre, versandosi appunto in ambito di attività paritetica, non era necessaria alcuna comunicazione d’avvio del procedimento relativo alla determinazione del conguaglio;

- è insostenibile l’invocato difetto di motivazione, trattandosi di atto paritetico, tenuto conto altresì che nel prospetto allegato alla nota del 19 novembre 2005 sono compiutamente esplicate le modalità di calcolo del conguaglio.

Con istanza autonoma, notificata il 20 marzo 2015 e depositata il 27 marzo 2015, le appellanti, sul rilievo dell’intervenuta comunicazione d’avvio di procedimento per la rideterminazione della somma a conguaglio, come indicata in € 201.015,75, ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza.

Con ordinanza n. 1834 del 29 aprile 2015 l’istanza è stata respinta “Considerato, anche a prescindere dalla valutazione del requisito del fumus boni juris, che non appare connotato d’immediata evidenza, che il pregiudizio patrimoniale evidenziato non riveste attualità, in relazione alla natura dell’atto richiamato nell’istanza cautelare autonoma, e comunque non riveste requisiti di gravità e irreparabilità”.

Con memoria difensiva depositata il 10 giugno 2015 le appellanti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le proprie censure.

Con memoria depositata il 23 giugno 2015 il Comune di Carrara ha replicato alle avverse deduzioni.

All’udienza pubblica del 14 luglio 2015 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è infondato e deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza gravata, tenuto conto che la giurisdizione resta radicata in capo al G.A. non essendo stato oggetto di alcuna contestazione, ai sensi dell’art. 9 seconda parte c.p.a., il capo della sentenza che ha esplicitamente statuito sulla medesima.

3.1) Nell’ordine logico-giuridico, deve essere esaminata la più radicale censura relativa al ribadito difetto di legittimazione passiva di entrambe le società, di cui al primo motivo di appello, in funzione dell’invocata natura propter rem della obbligazione relativa al pagamento della somma a conguaglio, e quindi del suo preteso e conseguente trasferimento agli aventi causa, acquirenti degli immobili realizzati nell’ambito dei due interventi costruttivi.

Come anticipato nella narrativa in fatto, nella convenzione a rogito del notaio Gino Carozzi n. 151.222 di rep. in data 22 settembre 1982 era stabilito un prezzo di acquisizione “dell’intero comprensorio” (di Avenza) determinato in via provvisoria in £.

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