Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-02-07, n. 202301344
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2023
N. 01344/2023REG.PROV.COLL.
N. 04427/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4427 del 2021, proposto dal dr. -O-, rappresentato e difeso dagli avv.ti V M e A M, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Alberico II, n. 33;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei conti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , ex lege rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliate presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Regione -O-, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -O-, n. -O-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. -O-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti;
Vista la memoria della difesa erariale;
Visti la memoria, i documenti e la replica dell’appellante;
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria n. -O- del -O-e la documentazione inviata a riscontro della stessa dalle Amministrazione onerate in data -O- e poi ancora in data -O-;
Visti i documenti e la memoria finale dell’appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 il Cons. P D B e udito per l’appellante l’avv. A M;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. -O- – -O-, n. -O-, chiedendone la riforma.
La sentenza di prime cure ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante per l’accertamento del diritto di percepire il trattamento economico di Presidente di Sezione della Corte dei conti con decorrenza dal -O-.
Il ricorrente, componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la -O- designato dal Consiglio delle Autonomie locali e nominato con d.P.R. del -O-, assumeva che il suddetto trattamento economico gli sarebbe spettato per avere egli maturato un’anzianità di servizio di quattro anni nella qualifica di Consigliere della Corte dei conti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 8- bis , della l. n. 131/2003, 5, comma 2, della l. n. 303/1998 e 50, comma 4, della l. n. 388/2000, nonché degli artt. 4 e 5 della l. n. 425/1984. Con la sentenza appellata, tuttavia, il T.A.R. ha ritenuto la sua pretesa infondata perché – in estrema sintesi e salvo quanto si dirà infra – i componenti delle Sezioni di controllo della Corte designati dai Consigli Regionali o dai Consigli delle Autonomie locali durano in carica cinque anni e non sono confermabili e, per l’effetto, non possono raggiungere l’anzianità di servizio nella qualifica di Consigliere (otto anni) necessaria per il conseguimento del trattamento economico di Presidente di Sezione.
Nel gravame l’appellante contesta il percorso argomentativo e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, deducendo con un unico motivo le censure di: violazione dell’art. 7, comma 8- bis , della l. n. 131/2003; violazione dell’art. 5, comma 2, della l. n. 303/1998 in combinato disposto con l’art. 50, comma 4, della l. n. 388/2000 e con gli artt. 4 e 5 della l. n. 425/1984; violazione dell’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile; travisamento dei fatti; erronea interpretazione di norme; illogicità; contraddittorietà; disparità di trattamento; error in iudicando .
Si sono costituite nel giudizio d’appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Corte dei conti, depositando memoria difensiva e resistendo all’altrui gravame.
L’appellante ha depositato una memoria e una replica, controbattendo alle eccezioni di controparte e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’esito dell’udienza pubblica del -O- la Sezione ha disposto istruttoria con ordinanza n. -O- del -O--, chiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Corte dei conti documentati chiarimenti su questioni inerenti i fatti di causa.
Le Amministrazioni interessate hanno ottemperato all’ordinanza con un deposito documentale in data -O-e poi con un ulteriore deposito in data -O-.
L’appellante ha a sua volta depositato documenti e una memoria finale, insistendo per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 29 novembre 2022 è comparso il difensore dell’appellante, che ha discusso brevemente la causa. Di seguito, questa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello contro la sentenza del T.A.R. --O-, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’accertamento del diritto al trattamento economico di Presidente di Sezione della Corte dei conti con decorrenza dal -O-.
Come più sopra ricordato, il ricorrente ha supportato la propria pretesa facendo valere la sua qualifica di componente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la -O- designato dal Consiglio delle Autonomie locali e nominato con d.P.R. del -O-, e assumendo che il suddetto trattamento gli sarebbe spettato per avere egli maturato un’anzianità di servizio di quattro anni nella qualifica di Consigliere della Corte dei conti.
Ha invocato a proprio favore il combinato disposto degli artt. 7, comma 8- bis , della l. n. 131/2003, 5, comma 2, della l. n. 303/1998 e 50, comma 4, della l. n. 388/2000, nonché degli artt. 4 e 5 della l. n. 425/1984.
Il T.A.R. ha respinto la domanda del ricorrente, dopo avere richiamato sia il contesto normativo di riferimento, sia l’evoluzione del trattamento economico attribuito allo stesso dopo la presa di servizio presso la Corte dei conti, e dopo aver respinto in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle resistenti, attesa la riconducibilità della causa ad una controversia attinente al rapporto di lavoro intercorrente tra il Consigliere e la predetta Corte.
Secondo la sentenza, il meccanismo di operatività della maggiorazione economica per cui è causa (la quale retroagisce a decorrere dal compimento di quattro anni nella qualifica di Consigliere) dimostra l’inapplicabilità della maggiorazione medesima ai componenti designati dai Consigli Regionali o dai Consigli delle Autonomie locali.
La retroattività, infatti, implica che il termine finale ( dies a quo , da cui si torna indietro al momento anteriore che funge da dies ad quem ) venga necessariamente raggiunto, ma nel caso di specie il dies a quo coincide con il compimento degli otto anni nella qualifica di Consigliere e tale limite temporale non può essere raggiunto dal ricorrente, il quale, in base all’art. 7, comma 8- bis , della l. n. 131/2003, è stato nominato componente della Sezione di controllo con durata dell’incarico pari a cinque anni e non è riconfermabile. Al ricorrente, pertanto, non è sufficiente il raggiungimento di quattro anni di anzianità nella qualifica di Consigliere, in quanto la limitazione ex lege della durata dell’incarico a cinque anni gli impedisce di raggiungere il predetto dies a quo (otto anni), funzionale all’operatività del descritto meccanismo retroattivo.
Da ultimo, il T.A.R. ha escluso che il ricorrente potesse invocare, a proprio sostegno, la circostanza che, mentre per i magistrati della Corte di Cassazione il conseguimento della qualifica superiore – e il beneficio economico che vi si accompagna (con effetti economici che retroagiscono al compimento del quarto anno dalla nomina) – presuppongono l’esito positivo della valutazione di idoneità da parte del C.S.M. compiuta al termine di otto anni dalla nomina, una simile valutazione di idoneità manca per i Consiglieri della Corte dei conti. Dall’assenza di tale momento valutativo non può desumersi, infatti, che il trattamento economico della qualifica presidenziale possa automaticamente riconoscersi al compimento dei primi quattro anni nella qualifica di Consigliere, in quanto ciò determinerebbe un computo del termine contrario alla sua natura retroattiva ( id est : non vi sarebbe alcuna retroattività del trattamento economico dall’ottavo al quarto anno nella qualifica di Consigliere).
Il tutto, in coerenza con la disciplina di cui all’art. 4, decimo comma, della l. n. 425/1984, che richiede una permanenza di otto anni nella qualifica precedente per il Consigliere della Corte dei Conti il quale ambisca al conseguimento di quella superiore, mentre il meccanismo retroattivo introdotto dalla l. n. 388/2000 opera a soli fini stipendiali.
Con l’unico motivo di gravame l’appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe obliato la lettera dell’art. 7, comma 8- bis , della l. n. 131/2003, secondo cui il componente della Corte dei conti designato dalle Regioni ha uno status equiparato “ a tutti gli effetti ”, per la durata dell’incarico, a quello dei Consiglieri della Corte dei conti: tale equiparazione non potrebbe che comportare l’attribuzione al componente di designazione regionale dello stesso trattamento economico dopo quattro anni, per non determinare una disparità di trattamento rispetto agli altri Consiglieri (di estrazione concorsuale o governativa), ai quali la maggiorazione è attribuita immediatamente al compimento del quarto anno nella qualifica e non al