Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-05, n. 202406978
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Testo completo
Pubblicato il 05/08/2024
N. 06978/2024REG.PROV.COLL.
N. 05769/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5769 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Ryanair Dac e Ryanair Holdings Plc, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentate e difese dagli Avvocati G M, M S, G C R e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell''ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 02838/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ryanair Dac e di Ryanair Holdings Plc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2024 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 14 settembre 2023, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM o Autorità) avviava il procedimento A568 nei confronti della Società Ryanair DAC ipotizzando un abuso di posizione dominante posto in essere mediante condotte volte ad ostacolare le agenzie di viaggio online e offline nella vendita di biglietti aerei al fine di favorire le vendite dei titoli di viaggio sul proprio sito web : procedimento esteso successivamente, con delibera del 16 gennaio 2024, alla Società Ryanair Holding Plc., con sede in Irlanda, ritenuta essere coinvolta « nella definizione e attuazione delle condotte contestate ».
In pari data AGCM chiedeva ex art. 22 del Regolamento n. 1/2003/CE e della Direttiva n. 1/2019/CE l’assistenza della omologa Autorità irlandese ( Competition and Consumer Protection Commission , di seguito CCPC) per accertamenti da svolgersi in loco.
In data 8 marzo 2024, autorizzata dal giudice irlandese, CCPC eseguiva l’accertamento presso i locali aziendali provvedendo alla trasmissione ad AGCM la documentazione acquisita all’esito dell’ispezione.
Ryanair agiva in giudizio dinanzi alla High Court di Dublino, convenendo in detta sede AGCM, per chiedere l’annullamento dell’autorizzazione all’ispezione e la restituzione della documentazione acquisita deducendo l’illegittimità della richiesta di collaborazione ed ipotizzando che CCPC avesse omesso la comunicazione al giudice irlandese di informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell’istanza.
La High Court , con decisione del 21 maggio 2024 (oggetto di impugnazione da parte di Ryanair dinanzi alla Court of Appeal ) estrometteva AGCM dal giudizio in accoglimento dell’eccezione di difetto di giurisdizione da quest’ultima sollevata.
Ryanair agiva quindi dinanzi al T per il Lazio per veder riconosciuta l’illegittimità della richiesta di collaborazione per omessa preventiva adozione di un provvedimento ispettivo ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 217/1998 (che riverbererebbe sulla legittimità delle successive acquisizioni) chiedendo contestualmente l’adozione della misura cautelare atipica dell’inibitoria all’utilizzo di quanto acquisito da parte di AGCM.
L’istanza da ultimo richiamata veniva accolta dal T con decreto presidenziale n. 2067 del 22 maggio 2024.
All’esito della camera di consiglio del 12 giugno 2024, con ordinanza n. 2477/2024, il T chiedeva all’Autorità la produzione della richiesta di collaborazione e dell’allegato template fissando la successiva camera di consiglio (si evidenzia che avverso il diniego tacito di accesso al template , pende un separato giudizio dinanzi al T, iscritto al n. 5625/2024 R.R., la cui discussione è fissata alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024).
In data 14 giugno 2024 AGCM (allegando ragioni di riservatezza apprezzabili ai sensi dell’art. 27, paragrafo 2 del Regolamento n. 1/2003/CE, dell’art. 15, paragrafo 2 del Reg. n. 773/2004/CE relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, nonché dal considerando 14 della Direttiva 1/2019/UE) presentava istanza di autorizzazione al deposito confidenziale della documentazione in questione « al fine di consentirne la consultazione solo al Collegio ».
All’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2024, con ordinanza n. 2838/2024, il TAR ordinava la produzione in giudizio del template e degli allegati ivi citati, con presa visione anche da parte di Ryanair, ritenendo che tale documento non potesse essere sottratto « all’acquisizione in via istruttoria nel presente giudizio, contenendo parte della motivazione, per relationem della richiesta di assistenza impugnata ».
Disponeva tuttavia, a tutela delle esigenze di riservatezza allegate da AGCM, che il documento versato a Ryanair fosse « opportunamente omissato al fine di evitare ogni pregiudizio allo svolgimento dell’attività investigativa e la divulgazione di dati “riservati acquisiti dai fascicoli relativi ad operazioni di concentrazione esaminate dalla Commissione europea” ».
Con il medesimo provvedimento veniva fissata la successiva camera di consiglio del 17 luglio 2014 (rinviata al 4 settembre successivo a seguito della proposizione della presente impugnazione) e confermata la sospensione disposta con il citato decreto n. 2067/2024.
Avverso detta ordinanza, che AGCM ritiene avere natura sostanzialmente decisoria, AGCM proponeva appello, con contestuale istanza cautelare, deducendo:
I. « ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN IUDICANDO. CARENZA DI GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22, REG. (CE) 1/2003, DELL’ART. 24, DIRETTIVA (UE) 1/2019, NONCHÉ DEL