Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-05-23, n. 202404588
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Testo completo
Pubblicato il 23/05/2024
N. 04588/2024REG.PROV.COLL.
N. 01129/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2024, proposto dal Ministero dell’interno e dalla Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
la signora -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, 5 dicembre 2023, -OMISSIS-, che ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’-OMISSIS-, per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia -OMISSIS- 2023, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della ditta -OMISSIS- ai sensi degli artt. 91 e 100, d.lgs. n. 159 del 2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria, con riproposizione, ex art. 101, comma 2, c.p.a., di motivi assorbiti in primo grado, depositata dalla signora -OMISSIS- in data 24 febbraio 2024;
Vista la memoria depositata dalla signora -OMISSIS- in data 24 aprile 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. G F e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora -OMISSIS- esercita, -OMISSIS-, nel Comune -OMISSIS- (già sciolto per mafia ex art. 143 Tuel), l’attività -OMISSIS-, in qualità di -OMISSIS- di altre -OMISSIS- aventi sede legale nel nord Italia; opera altresì, sotto autonoma denominazione, nell’ambito dell’-OMISSIS- e servizi correlati, promuovendo i relativi prodotti -OMISSIS-.
La -OMISSIS- -OMISSIS- di cui è titolare è stata destinataria dell’informazione interdittiva antimafia -OMISSIS- 2023, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della ditta ai sensi degli artt. 91 e 100, d.lgs. n. 159 del 2011.
L’informativa è stata adottata in conseguenza dell’inquadramento della signora -OMISSIS- e del -OMISSIS- in un controindicato contesto familiare in cui rientrerebbero “ soggetti con significativi pregiudizi penali, connessi anche a vicende legate alla criminalità organizzata, nonché appartenenti ad una consorteria criminale operante sul territorio ”, individuati nelle figure del -OMISSIS- e -OMISSIS- condannati o comunque annoveranti pregiudizi per reati di associazione di stampo mafioso.
La Prefettura ha inoltre valorizzato il compromesso contesto socio-economico -OMISSIS- in cui opera l’-OMISSIS-, contrassegnato dalla presenza pervasiva della cosca di ‘ndrangheta -OMISSIS-, notoriamente al centro delle più importanti operazioni condotte contro la criminalità organizzata e la circostanza che la certificazione antimafia provenisse dal Comune -OMISSIS-.
2. L’informazione interdittiva antimafia è stata impugnata dalla signora -OMISSIS- dinanzi al Tar Reggio Calabria che, con sentenza 5 dicembre 2023, -OMISSIS- ha accolto il ricorso sul rilievo che l’elemento parentale si pone, nello scenario tratteggiato dalla Prefettura, come dato indiziario “isolato” in quanto non corredato da ulteriori fattori inferenziali idonei a renderlo univocamente indicativo del pericolo di condizionamento mafioso a carico della ditta -OMISSIS- e della relativa attività di impresa. La Prefettura ha incentrato la diagnosi su un contesto familiare qualificato da vicende giudiziarie datate nel tempo che hanno colpito rispettivamente -OMISSIS- e -OMISSIS- di -OMISSIS-, il primo assolto dall’accusa di associazione mafiosa e -OMISSIS-, il secondo condannato -OMISSIS- per lo stesso titolo di reato, ma detenuto ormai da molti anni ed estraneo alla sfera dei rapporti personali e patrimoniali dell’interessata. La pretesa sintomaticità di siffatte vicende giudiziarie per un verso non risulta “attualizzata” dalla contestazione di specifiche circostanze sopravvenute da cui ragionevolmente inferire, in base al consueto canone probabilistico, che la -OMISSIS- possa essere, in qualche modo, condizionata dalla “famiglia”, e, per altro verso, appare confutata dal trasparente svolgimento, da parte di quest’ultima, dell’attività -OMISSIS-.
3. Con appello notificato il 5 febbraio 2024 e depositato il 9 febbraio il Ministero dell’interno e la Prefettura di Reggio Calabria hanno impugnato la citata sentenza 5 dicembre 2023, -OMISSIS- deducendone l’erroneità sul rilievo che dal verbale di audizione -OMISSIS- 2022 è emerso che, contrariamente a quanto affermato dal Tar, gli elementi a supporto dell’informativa antimafia non fossero solo i rapporti parentali con la famiglia -OMISSIS- ma anche frequentazioni e cointeressenze economiche; il Tar ha, dunque, eliso il valore sintomatico dei dati fattuali posti a base
dell’interdittiva, sminuendo la valenza che invece gli stessi assumono, nella connessione tra di essi, ai fini del riconoscimento del pericolo infiltrativo da parte della criminalità organizzata, alla luce del principio del “più probabile che non”.
5. Si è costituita in giudizio la signora -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’-OMISSIS-, che con memoria depositata in data 24 febbraio 2024, oltre a difendere la correttezza della sentenza impugnata, ha riproposto, ex art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi assorbiti in primo grado. Con successiva memoria, depositata in data 24 aprile 2024, ha ribadito le proprie tesi difensive.
6. Con ordinanza -OMISSIS- marzo 2024 la Sezione ha accolto l’istanza del Ministero dell’interno e della Prefettura di Reggio Calabria di sospensione cautelare della sentenza del Tar Reggio Calabria 5 dicembre 2023, -OMISSIS-.
7. Alla pubblica udienza del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa il Ministero dell’interno e la Prefettura di Reggio Calabria - Ufficio Territoriale del Governo hanno impugnato la sentenza del Tar Reggio Calabria 5 dicembre 2023, -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dalla signora -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della omonima -OMISSIS- – esercente, nel Comune -OMISSIS-, attività -OMISSIS- – per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia -OMISSIS- 2023, emessa dal Prefetto di Reggio Calabria nei confronti della ditta ai sensi degli artt. 91 e 100, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata con la memoria depistata il 24 febbraio 2024 sul rilievo che i motivi di appello non sarebbero specificati.
Da una attenta lettura dell’atto di appello emergono, infatti, evidenti le censure dedotte avverso la sentenza del Tar Reggio Calabria che avrebbe erroneamente ritenuto insufficienti gli indizi posti dalla Prefettura a base della informativa, tanto che su dette censure l’appellante si è ben difesa.
3. Parte appellata eccepisce altresì l’inammissibilità dell’appello per applicabilità del principio di non contestazione, alla luce della mancata difesa in primo grado, da parte dell’Amministrazione convenuta, sul ricorso e sui documenti.
L’eccezione non è suscettibile di positiva valutazione.
È ben vero, infatti, che il Ministero dell’interno e la Prefettura di Reggio Calabria in primo grado si sono limitate ad una costituzione meramente formale, depositando documenti ma alcuno scritto difensivo, ma tale circostanza non preclude poi di impugnare la sentenza del Tar che accoglie il ricorso, espletando in appello tutte quelle difese che, ove esperite anche dinanzi al Tar, avrebbero potuto forse portare un esito diverso del giudizio. Aggiungasi che, diversamente da quanto afferma la -OMISSIS-, l’appellante non si è limitato “ ad un tentativo di distorcere e strumentalizzare, astraendole dal contesto, alcune affermazioni rese dall’interessata in sede di audizione nel procedimento, e quindi si risolve in una valutazione di un documento del procedimento ”, preclusa se svolta solo in appello. L’appellante ha infatti chiarito che non è vero che l’istruttoria è stata carente, essendo stata, di contro, “ particolarmente approfondita e il provvedimento interdittivo ha dato pienamente conto di tutte le emergenze istruttorie raccolte ”; ha aggiunto che il Tar “ ha eliso il valore sintomatico dei dati fattuali posti a base dell’interdittiva, sminuendo la valenza che invece gli stessi assumono, nella connessione tra di essi, ai fini del riconoscimento del pericolo infiltrativo da parte della criminalità organizzata, alla luce del principio del più probabile che non ” e che “ nel caso de quo, è indiscutibile che dalle informazioni pervenute dalle FF.OO, dalle risultanze dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei confronti dei componenti il nucleo familiare di riferimento, siano emersi elementi gravi, precisi e concordanti, che unitariamente valutati, delineano una evidente situazione di pericolo che osta al rilascio di una certificazione liberatoria ”. Pertanto, correttamente l’atto di appello apporta elementi atti a superare le argomentazioni che il giudice di primo grado ha posto a base dell’accoglimento del ricorso.
4. Al fine del decidere l’appello principale ed eventualmente i motivi riproposti