Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2012-06-05, n. 201203316

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2012-06-05, n. 201203316
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201203316
Data del deposito : 5 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03521/2012 REG.RIC.

N. 03316/2012REG.PROV.COLL.

N. 03521/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3521 del 2012, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

R I, rappresentato e difeso dagli avv. R C, Cristiana Valentini, con domicilio eletto presso R C in Roma, viale Liegi N. 35 B;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 02907/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del t.a.r. lazio - roma: sezione i n. 02907/2012, resa tra le parti, concernente accesso ai documenti fascicolo personale resistente -procedura di estradizione - mcp


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di R I;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati R C e Vittorio Russo (avv.St.);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Ministero appella la sentenza con cui è stato accordato l’accesso agli atti del procedimento di estradizione verso il Regno Unito dell’appellato motivato in relazione alle esigenze di tutela dell’attività di repressione della criminalità e di tutela dell’ordine democratico dalle minacce del terrorismo islamico internazionale.

L’appello è fondato.

___1. In primo luogo il ricorso originario è inammissibile per difetto in quanto non risulta che il ricorso introduttivo sia stato notificato alla Gran Bretagna, Stato estero che aveva iniziato il procedimento con la specifica domanda ex art. 700 c.p.p. .

Di conseguenza vantava un interesse giuridicamente qualificato e differenziato a resistere sull’istanza di accesso agli atti posti a base della richiesta di decreto di estradizione.

In tali ipotesi lo Stato (che ai sensi dell'art. 702 c.p.p. può intervenire nella fase giurisdizionale innanzi al giudice penale) era controinteressato necessario, in quanto nel procedimento viene comunque ad assumere una posizione uguale e contraria all’interesse alla conoscenza degli atti dell'estradando,

___ 2. Sotto altro profilo, esattamente la Difesa Erariale rileva come il diritto degli interessati a prendere visione degli atti di un procedimento giurisdizionale resta esclusivamente disciplinato nell’ambito delle norme processuali che lo governano. Come è noto, il sistema vigente in tema di estradizione verso l'estero, è impostato su un procedimento bifasico,nel quale si distingue:

-- la verifica di estradizione c.d. passiva disciplinata dagli art. 697 e ss., c.p.p., nel cui ambito sono assicurati i diritti di difesa dell’estradato innanzi prima alla Corte di Appello e poi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 701 per cui l'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero “non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello”;

-- il potere discrezionale del Ministro di concedere, o meno, il provvedimento alla garanzia giurisdizionale, concerne in realtà i differenti profili dell'accertamento delle condizioni legittimanti l'estradizione.

Il provvedimento del Ministro della Giustizia che “. . decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione [701, 703 c.p.p.] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione [706 c.p.p.] o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [203 att.]” è un atto “di alta amministrazione” che, sulla base delle garanzie giurisdizionali di cui all’art. 701 c.p.p. verifica altri aspetti del provvedimento che sono latamente discrezionali. Il Ministro della giustizia ha, cioè, il potere di rifiutare un'estradizione tecnicamente assentita dal giudice (ma non, ovviamente, l'inverso), per ragioni connesse alla minaccia per la vita dell’estradato (per l’astratta irrogabilità della pena di morte nel paese);
per opportunità politico internazionale;
ovvero per la cura di interessi pubblici italiani connessi alla tutela della libertà personale dell'estradando.

Nel caso in esame, la generica ed omnicomprensiva richiesta dell’interessato, peraltro contumace nella prima fase del procedimento, ricomprende in primo luogo tutti gli atti della predetta fase.

Ma, in tali casi, il diritto alla conoscenza di tali atti deve essere esercitato dall’interessato nella competente fase processuale precedente il decreto di estradizione del Ministro, per la fondamentale ragione che comunque anche l’impugnativa dello stesso non potrebbe in nessun caso tradursi nel riesame dei provvedimenti giurisdizionali adottati in precedenza dal giudice competente a decidere sulla sussistenza delle condizioni tecnico-giuridiche di estradabilità, perché per tale via si verrebbe altrimenti a configurare come un improprio mezzo di revisione delle sentenze penali (cfr. questa Sez. IV, 15 giugno 2007, n.3286).

Le garanzie giurisdizionali, che presidiano la prima parte del procedimento cui è condizionata l’estradizione (al pari dell’accesso alle attività istruttorie dei giudizi penali, tributari o contabili) escludono l’esercitabilità dell’accesso agli atti posti a base della richiesta nella successiva fase c.d. “amministrativa” del procedimento di estradizione, di cui all’art. 708 del c.p.p. .

Il definitivo accertamento compiuto dal giudice ordinario penale circa la sussistenza dei presupposti di legge per l'estradizione di uno straniero, preclude all'Amministrazione (e, dunque, anche al giudice amministrativo in sede di sindacato sulla legittimità dell'azione amministrativa) ogni reiterazione del giudizio sulle relative questioni tecnico giuridiche(cfr. questa IV Sez. 6 aprile 2000 n. 1996).

In definitiva, nel caso in esame la gran parte della documentazione richiesta afferiva per la quasi totalità alla fase giurisdizionale per cui in base al principio dell’impermeabilità dei procedimento giurisdizionali il diritto d’accesso doveva essere esercitato in quella sede.

Di qui l’erroneità della decisione sul punto.

Quanto alla restante documentazione più specificamente afferente al decreto del Ministero, legittimamente l’Amministrazione ha denegato l’accesso agli atti richiesti adducendo esigenze di tutela della sicurezza nazionale, delle attività di repressione della criminalità e dell’ordine democratico dalle minacce del terrorismo islamico internazionale.

Infatti l’affermazione dell’Amministrazione che la conoscenza degli atti da parte dell’appellato— che si è reso latitante – gli consentirebbero di essere informato delle iniziative intraprese per la sua cattura con grave pregiudizio delle stesse, costituisce una valutazione di carattere assolutamente discrezionale di stretto merito amministrativo, che come tale potrebbe essere suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in presenza di una sua manifesta irrazionalità ed iniquità.

Ma nel caso tali profili appaiono del tutto inconferenti anche perché, sul piano del senso comune è notorio che il Regno Unito, che per prima ha visto una difesa dall'arresto illegittimo (l’ Habeas Corpus) e dove è nato lo stato liberale moderno, dà la piena ed assoluta garanzia della tutela dei diritti individuali dell’estradato.

Anche a tal proposito la decisione non può essere condivisa.

In definitiva l’appello è fondato e deve essere accolto.

Per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della impugnata sentenza in materia di accesso.

Le spese tuttavia, in relazione alla novità della questione, possono essere compensate tra le parti.

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