Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-12-20, n. 202211122
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Testo completo
Pubblicato il 20/12/2022
N. 11122/2022REG.PROV.COLL.
N. 07519/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7519 del 2019, proposto dai signori G L ed E Q, rappresentati e difesi dall’avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F D C in Roma, via Tacito, 41,
contro
- la Regione Basilicata, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Ufficio di Rappresentanza del medesimo ente in Roma, via Nizza, 56;
- l’ASP - Azienda Sanitaria Locale Potenza, non costituita in giudizio;
nei confronti
- di Fisiosinni S.n.c., Centro Tavolaro S.r.l. e Fisioelle S.r.l., non costituite in giudizio;
- della Coop. Sociale Centro Terapeutico Euromedical, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bonito Oliva e Francesco Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 142/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e della Coop. Sociale Centro Terapeutico Euromedical;
Vista la dichiarazione d’interesse alla decisione depositata dalla parte appellante;
Viste le successive memorie depositate dalle parti costituite;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2022, il Cons. Fabrizio Di Rubbo, viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti appellate e udito per gli appellanti l’avv. G D C anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa G L, in possesso del diploma di fisioterapia, con nota del 4 febbraio 2016 comunicava all’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (d’ora in poi anche ASP) l’inizio dello svolgimento dell’attivita di fisioterapista presso la struttura Fisioback School Scuola della Schiena-Ginnastica Posturale, sita in Lavello, via Miscioscia n. 12, al piano terra dell’edificio condominiale.
In data 29 agosto 2017 due carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Potenza effettuavano un’ispezione presso il predetto locale, nell’ambito della quale venivano acquisite tre fatture, pari a complessivi € 2.600,00, emesse il 13 giugno 2017, 1'11 luglio 2017 e il 5 agosto 2017 dal dottor E Q, anch’egli in possesso del diploma di fisioterapia, in favore della suddetta struttura Fisioback School-Scuola della Schiena-Ginnastica Posturale, con riferimento alle quali la dottoressa L faceva presente che il Q non era un proprio dipendente, bensì un libero professionista che esercitava autonomamente ed in modo indipendente l’attività di fisioterapista.
Il predetto verbale d’ispezione del 29 agosto 2017 veniva trasmesso alla Regione Basilicata, e con nota del 24 ottobre 2017 il relativo ufficio regionale Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata chiedeva all’ASP di verificare se sussistevano i presupposti per l’emissione di eventuali provvedimenti regionali.
Con nota prot. n. 5783 del 16 gennaio 2018 1’ASP faceva presente alla L che ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a ), L.R. n. 28/2000 non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, singoli o associati, o di altre professioni sanitarie, individuate dai regolamenti del Ministro della sanità, in attuazione dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 502/1992, e che, in ulteriore attuazione di tale normativa, la Del. G.R. n. 1058 del 7 agosto 2012 aveva stabilito che l’attività professionale di fisioterapista dovesse essere svolta “ in forma individuale nei confronti del singolo paziente e senza l’ausilio di collaboratori nel proprio studio professionale ”, in modo da attuare “ il modello organizzativo semplice dell’attività professionale con rapporto 1:1 fisioterapista-paziente ”. Aggiungeva che, con sentenza n. 131 del 14 febbraio 2014, il T.A.R. della Basilicata aveva precisato che più fisioterapisti possono associarsi e svolgere l’attività professionale in uno stesso studio professionale, rispettando il predetto modello.
Con nota del 20 gennaio 2018 il dottor E Q comunicava all’ASP che dal 2 gennaio 2018 egli esercitava l’attività professionale di fisioterapista nel suddetto locale, sito in Lavello, via Miscioscia n. 12, in modo conforme alla predetta Del. G.R. n. 1058 del 7 agosto 2012 e non come collaboratore della dottoressa G L. Con nota del 22 gennaio 2018, anche quest’ultima confermava di esercitare l’attività professionale di fisioterapista attenendosi alla citata Del. G.R. n. 1058 del 7 agosto 2012.
Successivamente con note del 7 febbraio 2018 i dottori Q e L trasmettevano all’ASP la scrittura privata del 2 gennaio 2018, con la quale la dott.ssa L si era obbligata a consentire l’utilizzo del suddetto locale, sito in Lavello, via Miscioscia n. 12, al dott. Q, il quale si era impegnato a rimborsare il 20% delle spese sostenute dalla prima, nella qualità di intestataria dei relativi contratti, per l’attività lavorativa di segretaria svolta da una dipendente, per la locazione dell’immobile e per l’erogazione delle utenze di energia elettrica, telefono, gas e riscaldamento.
Con successiva nota prot. n. 48909 del 16 marzo 2018 l’Ufficio regionale Autorizzazione, Accreditamento e Medicina Convenzionata comunicava alla struttura Fisioback School-Scuola della Schiena-Ginnastica Posturale l’avvio del procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento ex art. 13, comma 1, L.R. n. 28/2000, in quanto dalla suindicate fatture,