Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-02, n. 202105070

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-02, n. 202105070
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105070
Data del deposito : 2 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/07/2021

N. 05070/2021REG.PROV.COLL.

N. 10638/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10638 del 2015, proposto dai signori A D G, C M, P C, A P, A G, M L B, A M, D D B, E S, E D L, L F, G C, P A, A L D F, C M, G N, C P, F D R, M L P, P M, V T, A B, F T, G D G, A I, R C, R M, M R R, C G, Antonina D'Onofrio, L S, M C A, A A B P, C B, L P, R L, A Rita Burrafatto, Maria Claudia Di Paolo, Antonella Di Spena, Irma Giovina Donatelli, Antonella Paloscia, Rita Andrenacci, A Maria Valerio, Mario Giuseppe Silla, Maria Cristina Di Marzio, Neris Cimini, Paolo Falco, Teresa Monachino, Laura Passaretti, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Falco, Maria Cristina Manni, Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Tomassetti in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli n. 27;

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della giustizia in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima) n. 7438 del 25 maggio 2015, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Consigliere Giuseppe Rotondo, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il contenzioso sottoposto all’esame della Sezione origina dalla pretesa degli odierni appellanti (in numero di 49) di vedersi disposto l’inquadramento economico che essi assumono dovuto in forza dell’art. 28 del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63.

2.Nel lamentare la non corretta ricostruzione economica della carriera, ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto, essi richiesero all’Amministrazione l’attribuzione di una classe stipendiale più elevata in sede di inquadramento economico da dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, come delineata dalla legge (delega) 27 luglio 2005, n. 154 e, per l’effetto, il riconoscimento delle differenze retributive maturate fino alla data di proposizione del gravame, in ragione della omessa applicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’art. 28, d.lgs. n. 63 del 2006 (di attuazione della legge delega n. 154 del 2005).

3.A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, i dipendenti adirono il T.a.r. per ottenere l’annullamento del silenzio formatosi sulle loro diffide.

4.Il T.a.r., con sentenza n. 8491 del 2010, accolse il ricorso.

5.Il Ministero della giustizia, nel provvedere sulle istanze dei reclamanti, emanò, in data 27 luglio 2010, altrettanti decreti di rideterminazione della carriera economica riconoscendo ai medesimi il diritto alle differenze retributive dovute per l’anzianità dagli stessi maturata all’atto dell’inquadramento nella nuova carriera dirigenziale penitenziaria.

6. Tale diritto, tuttavia, non diventò esigile in quanto l’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economica e delle finanze negò il “visto” con due successive note, 21 ottobre 2010 e 24 dicembre 2010, opponendo la mancanza di copertura finanziaria nella legge n. 154 del 2005, per l’applicazione del più volte menzionato art. 28.

7.Nel ritenere illegittima la mancata apposizione del “visto” di registrazione da parte del competente Ufficio ministeriale, gli interessati proposero ricorso al T.a.r. per il Lazio denunciando violazione della legge n. 154 del 2005, del d.lgs. n. 63 del 2006, della legge n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.

8.Da qui, l’origine dell’odierno contenzioso.

9.Nel ricorso di primo grado, i ricorrenti (originariamente nel numero di 54), dopo aver premesso che il diritto era stato ad essi riconosciuto, reso certo e liquidato dal Ministero con i decreti del 27 luglio 2010, articolavano tre motivi di gravame sintetizzabili nelle seguenti censure:

a) il rilievo (controllo negativo) è errato laddove l’Ufficio di bilancio afferma che la legge n. 154 del 2005 non avrebbe previsto “oneri aggiuntivi per il trasporto dell’anzianità, ma solo per i passaggi di qualifica”; gli atti impugnati si palesano, pertanto, privi di adeguata motivazione;

b) provvedimenti identici hanno trovato applicazione senza formulazione di rilievi (id est, disparità di trattamento);

c) gli atti si pongono in violazione del giudicato derivante dalla sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 8491 del 26 aprile 2010.

10. Il T.a.r. per il Lazio, sez. I quater , con la sentenza n. 07438 del 25 maggio 2015:

a) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla difesa erariale (capo non impugnato);

b) ha respinto tutti e tre i motivi di gravame;

c) ha compensato fra le parti le spese di lite.

11. Appellano la sentenza soltanto 49 degli originari 54 ricorrenti (rispetto agli originari ricorrenti non hanno proposto appello i signori: Bruna Brunetti, A Sposito, Pietro

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