Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-03-13, n. 201201408
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Testo completo
N. 01408/2012REG.PROV.COLL.
N. 00768/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2006, proposto da R S, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Direttore generale pro-tempore dell’Azienda Usl di Modena, in funzione di Commissario liquidatore della soppressa USL n.18 di Pavullo nel Frignano, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso lo Studio D'Urso-Gatti e Associati in Roma, piazza dei Caprettari,70;
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R R Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 284;
Azienda Usl di Modena in persona del legale rappresentante pro-tempore;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00040/2005, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE A FUNZIONI APICALI DI DIRIGENTE SANITARIO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2012 il Cons. P A Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Nilo su delega di Morello e Valentini Russo per se' e per Sciolti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il dott. R, già consulente del soppresso consorzio socio sanitario di Pavullo nel Frignano, nel periodo 2.1.1979/31.12.1980, e successivamente specialista ambulatoriale addetto al servizio di igiene per 23 ore settimanali, giusta delibera n. 397 del 22.12.1981 del comitato di gestione dell’USL. N.18, è stato assunto in ruolo presso la predetta USL e inquadrato come assistente medico a tempo pieno, a decorrere dall’1.7.1983.
In data 1.7.1994, a seguito della soppressione della USL n. 18 è, quindi, transitato alle dipendenze dell’azienda USL di Modena, con qualifica di dirigente medico.
Con delibera dell’Assemblea generale del 22 maggio 1981 n. 51, la USL n. 18 aveva individuato in via temporanea alcuni servizi operativi cui affidare compiti di assistenza sanitaria, attribuendo incarico al dott. R di direzione del servizio di igiene pubblica, con specificazione del carattere temporaneo dell’incarico, fino alla copertura definitiva dei posti che sarebbero stati previsti nelle piante organiche dei rispettivi servizi.
Successivamente, con delibera n. 28 dell’8.10.1981, l’incarico è stato prorogato sino al 30.11.1982; con delibera n. 128 del 2 aprile 1982, l’affidamento degli incarichi di direzione è stato sostituito con l’affidamento di “responsabilità di direzione e coordinamento delle attività dei servizi” a personale collocato nelle posizioni apicali più elevate e confermato l’incarico al ricorrente; con delibera n. 71 del 24.2.1984, al dott. R venne riconosciuta un’indennità aggiuntiva a titolo di partecipazione all’Ufficio di direzione.
Con delibera di Giunta Regionale n. 3127 del 30.5.1984, è stata modificata la pianta organica provvisoria della USL n. 18, di cui alla precedente delibera di G.M. n. 3877 del 2.9.1982, istituendo, tra l’altro, il posto di dirigente sanitario del servizio di igiene.
Con delibera n. 241 del 26 maggio 1987 al servizio di igiene è stato accorpato anche il servizio di medicina preventiva e igiene nel lavoro, ed il ricorrente ha svolto il relativo incarico di direzione fino al 31.8.1987, data in cui il posto è stato coperto per trasferimento da un dirigente sanitario.
Il dott. R, dopo aver chiesto inutilmente il riconoscimento delle funzioni superiori, è divenuto in seguito dirigente del servizio per concorso.
Con istanze dell’1.1.1990 e del 12.8.1993, ha chiesto la retribuzione delle mansioni superiori, quanto meno a decorrere dalla data di vacanza effettiva del posto, istituito con delibera di Giunta Regionale n. 3127 del 30.5.1984, con trattamento previdenziale e rivalutazione monetaria.
Con nota del 7 settembre 1993, prot. 9552, l’Amministratore straordinario della USL n. 18 negava le pretese retributive, avendo il dott. R prestato